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Ministero della saluteDirezione
generale dei farmaci e dei dispositivi medici Agli
Assessorati all sanità delle regioni e province autonome Loro sedi Alla
FNOM Roma Alla
FOFI Roma Alla
FNOVI Roma Alla
Federfarma Roma Alla
Assofarm Roma Al
Comando Roma Carabinieri Sanità I
FARMACI ANALGESICI OPPIACEI NELLA TERAPIA DEL DOLORE PREMESSA
Il
trattamento del dolore da cancro rappresenta un grave problema di salute
pubblica in tutto il mondo e si calcola che ogni anno siano 10 milioni i nuovi
casi di cancro e 6 milioni le morti per questa malattia. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha evidenziato che la maggior parte dei casi di
dolore oncologico potrebbe essere trattata applicando le opportune terapie che
derivano dall’evoluzione delle conoscenze mediche. Nonostante le indicazioni
fornite dall’OMS i pazienti affetti da dolore severo non sempre sono curati
con le opportune terapie farmacologiche e ciò costituisce una negazione del
diritto degli individui di alleviare la propria sofferenza. I governi dei
singoli paesi hanno il dovere morale di garantire agli operatori gli strumenti
per poter mettere in atto le
indicazioni dell’OMS soprattutto nei paesi industrializzati dove le lacune
dei trattamenti possono essere facilmente colmate con l’educazione del
personale sanitario e agevolando l’accesso ai farmaci analgesici oppiacei. Alla
luce di recenti analisi sul consumo dei farmaci oppiacei, l’Italia risulta
essere un paese che non risponde ai reali bisogni dei pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologie neoplastiche o degenerative negando loro
il giusto sollievo in particolare nella fase terminale. Al
fine di facilitare la prescrizione e l’impiego dei farmaci oppiacei e di
supportare gli operatori sanitari è stata emanata la legge 8 febbraio 2001,
n.12, corredata da diversi decreti applicativi, il più recente dei quali è
il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2003. Questo documento vuole porre l’attenzione
sugli elementi di novità in materia di terapia del dolore. CAMBIAMENTI
INTRODOTTI CON IL DM 4 APRILE 2003
•
Nuovo ricettario in triplice copia autocopiante stampato anche nelle
versioni italiano-francese ed italiano tedesco atto alla prescrizione dei
farmaci analgesici oppiacei compresi nell’allegato III-bis della legge 8
febbraio 2001, n.12 impiegati nella terapia del dolore in corso di patologia
neoplastica
o degenerativa;
.
•
Prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le “tutte lettere”
per scrivere la dose, il modo e il tempo di somministrazione e la quantità di
confezioni. Per descrivere il dosaggio del medicinale prescritto, la posologia
ed il numero di confezioni si possono utilizzare caratteri numerici e le
normali contrazioni;
.
•
Eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza del
paziente;
.
•
Eliminazione dell’obbligo, da parte del prescrittore, di conservare
per sei mesi la copia della ricetta a sé destinata;
.
•
Prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le forme
farmaceutiche.
I
10 farmaci compresi nell’allegato III-bis della legge 8 febbraio 2001, n.12
APPROVVIGIONAMENTO
DEI RICETTARI AUTOCOPIANTI I ricettari
autocopianti sono conservati presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e
successivamente distribuiti dalle stesse ai medici e ai veterinari secondo le
esigenze di ciascuno. Tutti i laureati in medicina e chirurgia e in medicina
veterinaria, abilitati alla professione, devono ritirare il ricettario
autocopiante presso la AUSL a cui fanno riferimento. Il ricettario
autocopiante è sempre personale del medico o del veterinario, è utilizzato
anche per prescrizioni che originano in strutture sanitarie convenzionate con
il SSN ed è valido su tutto il territorio nazionale. Le AUSL, in accordo con
gli Assessorati alla sanità, possono definire specifiche procedure per
ottimizzare il sistema di distribuzione nel proprio territorio, fermo restando
che i ricettari autocopianti sono spediti dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato di Roma al sito di riferimento individuato da ciascuna Regione e
Provincia Autonoma. A tal
proposito si invitano le ASLL a dare le necessarie informazioni circa i siti
dove i medici e i veterinari devono ritirare i ricettari autocopianti, questo
anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini Professionali e quant’altro
ritenuto opportuno. I
ricettari autocopianti stampati ai sensi del DM 24 maggio 2001 e distribuiti
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle regioni, alle ASLL e agli
operatori sanitari, possono essere utilizzati fino a completo esaurimento
delle scorte. Per la loro compilazione si rispetteranno le norme d’uso del
DM 4 aprile 2003. La diffusione dei ricettari autocopianti stampati ai
sensi del DM 4 aprile 2003 avverrà in modo graduale, pertanto si prevede la
contemporanea presenza delle due tipologie di ricettari nel territorio
nazionale, cosa che non deve costituire elemento di perplessità. RESPONSABILITA’
DEL MEDICO Il nuovo corpo normativo è proteso a fornire la necessaria
assistenza sanitaria indispensabile nel trattamento delle gravissime patologie
accompagnate da dolore severo, assistenza che costituisce spesso l’ultimo
rimedio a tutela della dignità umana. Tra i principi fondamentali della
Costituzione, infatti, c’è la tutela della salute come diritto fondamentale
dell’individuo e della collettività. E’ compito del SSN rispondere alle
esigenze ed al bisogno di salute della popolazione attuando le misure più
adeguate (legge 833/78, art.1). La ratio della legge 8 febbraio 2001,
n.12 è quella di agevolare la prescrizione e favorire l’uso dei farmaci
oppiacei per alleviare le sofferenze di quei pazienti affetti da gravi forme
di dolore severo. A tal fine diventa indispensabile che il medico sia in
possesso del ricettario in triplice copia autocopiante, strumento
indispensabile alla corretta applicazione della norma legislativa in quanto
obbligatorio per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia
del dolore. OBBLIGHI
DEL FARMACISTA Si ritiene di
dover fornire delle delucidazioni riguardo al periodo di conservazione
delle ricette autocopianti ed in generale delle ricette da conservarsi a
cura del farmacista, come giustificativo dello scarico sul registro di entrata
e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’art. 60 del
D.P.R.309/90. Il comma 2 dell’art. 63 del D.P.R. 309/90 detta che “ I
registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal
giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni
per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i
commercianti grossisti e per i farmacisti”. Il comma 1
dell’art.67 del D.P.R. 309/90 detta che “ In caso di perdita o
sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione,
devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza
e darne comunicazione al Ministero della sanità (adesso Ministero della
salute)”. Dal combinato di
quanto sopra riferito si deduce che il periodo di conservazione delle ricette
(cinque anni) è connesso al periodo di conservazione del registro. Il decreto
ministeriale 4 aprile 2003, all’art. 4, specifica quanto sopra riferito,
prevedendo che “ Il farmacista, dopo averle spedite, deve conservare
per cinque anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel
registro di entrata e uscita, le ricette che prescrivono medicinali compresi
nelle tabelle I, III e IV di cui all’art. 14 del D.P.R. 309/90 di cui
deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e uscita sull’apposito
registro, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. citato”. (omississ) ASSISTENZA
OSPEDALIERA ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Le più recenti
norme legislative rivolgono particolare attenzione ai pazienti in dimissione dal ricovero ospedaliero, che possono
ricevere la quantità di medicinale necessaria per continuare la terapia, e ai
nuovi sistemi di assistenza domiciliare integrata. In particolare la legge 16
novembre 2001, n.405, art. 8 (Particolari modalità di erogazione di
medicinali agli assistiti), detta che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di
assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei
medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale e di disporre, al fine di garantire la
continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i
farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.
Nello
specifico, I farmaci compresi nell’allegato III-bis possono essere
trasportati e consegnati al domicilio del paziente da:
.
•
Personale sanitario che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati.
.
•
Infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle ASLL.
.
•
Familiari del paziente, opportunamente identificati dal medico o dal
farmacista ospedaliero.
Coloro
i quali trasportano i medicinali, nella quantità da consegnare, devono avere
una certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione al
domicilio del paziente. La certificazione deve essere prodotta su carta
intestata. Non si deve utilizzare la ricetta autocopiante in quanto i
medicinali descritti nella certificazione non saranno dispensati dalla
farmacia aperta al pubblico. L’assistenza
domiciliare integrata è la formula assistenziale che, attraverso l’intervento
di più figure professionali sanitarie e sociali, realizza a domicilio del
paziente un progetto assistenziale unitario, limitato o continuativo nel
tempo. L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita del
paziente e l’umanizzazione del trattamento, in un contesto familiare
certamente più idoneo, in particolare per il paziente anziano. L’ADI si
inserisce nella rete dei servizi territoriali delle ASL, da cui dipendono gli
operatori sanitari che offrono le loro prestazioni. Gli analgesici oppiacei
prescritti dal medico di famiglia, di sua iniziativa o in accordo con gli
specialisti coinvolti nelle cure al malato, al paziente in ADI, devono essere
forniti dalla farmacia ospedaliera della ASL. Al fine di fornire una corretta interpretazione della nuova
norma , la Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza in collaborazione con la “Commissione in materia di
terapia del dolore” ha predisposto il documento “Come utilizzare i
farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore” destinato agli
operatori sanitari, disponibile nel sito del Ministero della salute,
www.ministerosalute.it , pubblicato sul Bollettino d’informazione dei
farmaci (BIF n. 3-4 di maggio-agosto 2003) e già inviato alle Amministrazioni
periferiche ed alle organizzazioni di categoria. Tale documento potrà subire
aggiornamenti qualora dovesse essere necessario. Si
confida nella sensibilità delle amministrazioni locali affichè
siano decise le procedure per rendere
attuative le disposizioni normative nazionali. Si porta a
conoscenza di tutti gli operatori interessati che la legge 16 gennaio 2003,
n.3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione “,
art. 44 ha reso nuovamente efficaci le previsioni di cui agli articoli 46 (Approvvigionamento
e somministrazione a bordo delle navi mercantili), 47 (Approvvigionamento
e somministrazione nei cantieri di lavoro) e 48 (Approvvigionamento per
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