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Legge
40/2004
Via libera alla procreazione medicalmente assistita. Nella Gazzetta
Ufficiale 45, del 24 febbraio 2004, è stata pubblicata, infatti, la legge che
consente alle coppie, che non riescono ad avere figli, di avere accesso alla
fecondazione a artificiale. Il dispositivo chiarisce che la procreazione
assistita può essere richiesta solo da coppie eterosessuali, che utilizzino
gameti provenienti dalla coppia stessa. E’ esclusa, dunque, la possibilità
di ricorrere a donatori di gameti esterni alla coppia e a donne che decidano
di portare avanti la gravidanza al posto di un’altra. L’accesso alla
procreazione assistita non è concessa alle coppie omosessuali. In ogni caso,
entrambi i soggetti che compongono la coppia devono essere viventi. Non è
più consentito, inoltre, ai donatori di gameti di disconoscere la paternità
e alla donne che portano avanti la gravidanza al posto di altre di richiedere
il proprio anonimato. I bambini che nasceranno grazie alla fecondazione
artificiale avranno diritto allo stato di figli legittimi o riconosciuti, a
seconda se siano figli di genitori sposati oppure semplicemente conviventi.
Qualora dalla fecondazione artificiale vengano fuori più embrioni, essi
dovranno essere contemporaneamente impiantati. E’ vietata, infatti, la
riduzione embrionaria di gravidanze plurime. Fermo restando che il numero
massimo di embrioni impiantabili contemporaneamente non può essere superiore
a 3. (26 febbraio 2004) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita CAPO I PRINCIPI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Articolo 1. (Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
2.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Articolo
2. (Interventi
contro la sterilità e la infertilità). 1.
Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni
1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
2.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Articolo
3. (Modifica
alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 [1]
, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis)
l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della
infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e
l'affidamento familiare". 2. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE Articolo
4.
1.
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi
un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo. Articolo
5. (Requisiti
soggettivi). 1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi. Articolo
6. (Consenso
informato). 1.
Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di
applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico
informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi,
sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di Alla coppia deve
essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184 [2] , e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche
nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle
tecniche applicate e in modo tale da garantire il
1.
2. Alla coppia devono essere prospettati con
chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di
strutture private autorizzate.
2.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3] , entro tre
mesi dalla data di
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla
presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi
di
2.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con
chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. Articolo
7. (Linee
guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di
sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono
vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3.
3. Le linee guida sono aggiornate
periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione
tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO Articolo 8. (Stato
giuridico del nato). 1.
I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della
coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. Articolo
9. (Divieto
del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso
2.
2. La madre del nato a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere
titolare di obblighi. CAPO
IV REGOLAMENTAZIONE
DELLE STRUTTURE AUTORIZZATEALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI
PROCREAZIONEMEDICALMENTE ASSISTITA Articolo
10. (Strutture
autorizzate).
1.
1. Gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate
dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge: c) i criteri per la determinazione della durata delle
autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; Articolo
11. (Registro).
.
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
2.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1
è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
3.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente
assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo
sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo
15
4.
6. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando CAPO
V DIVIETI
E SANZIONI Articolo
12. (Divieti
generali e sanzioni).
.
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
2.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a
coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200.000 a 400.000 euro.
3.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi
1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
5.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000
a 300.000 euro.
6.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza,
organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la
surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7.
7. Chiunque realizza un processo volto ad
ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti
anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito,
altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali
sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti
.
dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 7.
9.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
CAPO
VI MISURE
DI TUTELA DELL'EMBRIONE Articolo
13. (Sperimentazione
sugli embrioni umani).
1.
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su
ciascun embrione umano.
2.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente
legge; b)
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione
o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di
ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi
b.
o di chimere.
1.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1
è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
2.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
Articolo
14. (Limiti
all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto
2.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
3.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli
embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8.
8. È consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9.
9. La violazione delle disposizioni di cui al
comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
euro.
CAPO
VII DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE Articolo
15. (Relazione
al Parlamento).
1.
1. L'Istituto superiore di sanità predispone,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro
della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei
dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
Articolo
16. (Obiezione
di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure
per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di
personale
2.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3.
3. L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e
necessariamente Articolo
17. (Disposizioni
transitorie). 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della
sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
1.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1
trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione
numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata
in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito
delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione
del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
25.000 a 50.000 euro.
2.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le
modalità e i termini Articolo
18. (Fondo
per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1.
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui
all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1
è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando Note[1]
Ecco il testo completo del primo comma: "1. Il servizio di assistenza
alla famiglia e alla maternità ha come scopi: a)
l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla
paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche
in ordine alla problematica minorile; b)
la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica
degli utenti; c)
la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d)
la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la
gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. "d-bis)
l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della
infertilità umana, nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita; d-ter)
l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
[2]
La legge 184 si intitola: "Diritto del minore ad una famiglia". [3]
E’ la norma che attribuisce ai Ministri la potestà regolamentare nelle
materie di loro competenza. [4]
Ecco il testo dell’articolo 235 del codice civile: "1. L'azione per il
disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è
consentita solo nei casi seguenti: 1) se
i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il
centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se
durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare; 3) se
nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito
la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è
ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del
gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente ad escludere la paternità. 1. 2. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. 2. 3. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre."
[5] Dispone che: "1. Il
riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore
del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia
interesse. 2. L'impugnazione è ammessa
anche dopo la legittimazione. 3. L'azione è imprescrittibile."
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