La legge 13 del 1989 ha introdotto, in materia di autorizzazione ai lavori necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche, un regime speciale diretto a favorirne la realizzazione e ad aggirare le lungaggini burocratiche.

I soggetti interessati La legge 9 gennaio 1989 n. 13 non definisce quali siano i soggetti che, nell'ambito di un condominio, sono legittimati a richiedere il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione dei lavori necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche. Da una attenta analisi della normativa, però, si giunge alla conclusione che sia il soggetto disabile, sia il condominio (nella persona dell'amministratore), possono presentare tale richiesta. Infatti, l'articolo 8, prevedendo che le domande e le comunicazioni dirette alla pubblica amministrazione, debbano essere corredate dal certificato medico attestante l'handicap e dalla autocertificazione della residenza e della presenza di difficoltà, sembrerebbe attribuire soltanto al soggetto disabile la legittimazione a richiedere il rilascio dell'autorizzazione. L'articolo 11, però, disponendo che la richiesta in materia di contributi speciali per la realizzazione dei lavori può essere presentata da tutti i soggetti interessati, chiarisce che sia il condominio, sia il soggetto disabile (nonché gli eventuali tutori e curatori richiamati dall'articolo 2) possono richiedere l'autorizzazione. La normativa Gli edifici ordinari Il principio fondamentale, introdotto dalla legge 13 del 1989, è quello per cui, in linea di principio, la realizzazione dei lavori necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. È bene chiarire che la normativa è stata unificata nel Testo Unico dell'Edilizia (Decreto Legislativo 6.6.2001 n. 378 non ancora entrato in vigore), che, comunque, non ha apportato alcuna modifica alla disciplina dettata dalla legge 13 del 1989. L'articolo 7 di questa legge esclude la necessità di richiedere l'autorizzazione o la concessione per l'eliminazione di qualsiasi ostacolo (o limitazione alla mobilità) sia presente nel condominio, qualsiasi natura ed estensione esso abbia. Lo stesso articolo disciplina due differenti procedimenti autorizzatori distinguendo il caso in cui i lavori debbano essere realizzati all'interno dell'edificio, da quello in cui debbano essere realizzati all'esterno. Nel caso di opere che debbano essere realizzate all'interno dell'edificio condominiale, la legge stabilisce che è sufficiente presentare al sindaco, al momento dell'inizio dei lavori una relazione a firma di un professionista abilitato. In questo caso, dunque, i lavori possono essere realizzati anche prima che l'autorizzazione sia stata rilasciata.

 

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