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Saranno attribuiti a domanda per tutto il 2003Assegni
di accompagnamento ai grandi invalidi
(Dm
Difesa 28.8.2003 Gu 246 22.10.2003)
Il
Ministero della difesa ha individuato le disponibilità per finanziare per l’erogazione
di altri 216 assegni sostitutivi agli accompagnatori dei grandi invalidi di
guerra. È quanto dispone un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 246
del 22 ottobre 2003. Si tratta di 5 milioni e 787.157 euro, che costituiscono
le restanti disponibilità dopo la copertura di 186 assegni già liquidati per
il 2003. La stessa somma sarà utilizzata anche per finanziare l’attribuzione
di eventuali ulteriori assegni ad altri invalidi che risulteranno avere
diritto all’accompagnamento. Gli importi saranno corrisposti, a domanda
dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello
stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito
del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che
abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta. La domanda dovrà
essere redatta in conformità al modello allegato al decreto. (24 ottobre
2003)
MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 28 agosto 2003 Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: "Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra" e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n.
111, concernente: "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi
per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834"; Vista la legge 27 dicembre 2002,
n. 288, concernente: "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e,
in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune
categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo
dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento
del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Visto il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2003, registrato alla Corte
dei conti, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale sono state apportate al
bilancio 2003 le variazioni occorrenti per l'attuazione della predetta legge
27 dicembre 2002, n. 288, che all'uopo istituisce un fondo di complessivi Euro
7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia; Viste le comunicazioni dei
competenti organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero della difesa, rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003; Decreta:
Articolo 1. 1. Alla data del 30 aprile 2003
il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A,
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui spetta
l'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 186 unità,
per l'importo complessivo di Euro 1.959.696. Gli assegni sostitutivi
erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2003, pari ad Euro
5.787.157, sono liquidati: a) in via prioritaria, ad altri
n. 216 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che
prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003; b) successivamente, nell'ordine
di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e
fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al
capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di
cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E),
numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che
hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano
stati nè siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della
data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del
timbro postale. 3. Gli assegni sostitutivi di
cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura
ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda
dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello
stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito
del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che
abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in
vigore della suddetta legge. Articolo 2. 1. Le domande per la
liquidazione degli assegni, redatte secondo il modello allegato al presente
decreto, sono presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici. 2. Le amministrazioni e gli enti
di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli
uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione
delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il
Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII elenchi nominativi
dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003
fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un
accompagnatore del servizio civile, nonchè l'elenco nominativo dei grandi
invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta
dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ed ai quali gli enti
preposti non sono stati in grado di assicurarlo. 3. Il pagamento dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli
enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa
comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2,
che provvederà al successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti
medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sarà
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto
2003 Il Ministro della difesa Martino Il Ministro dell'economia e delle
finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003 Ministeri istituzionali -
Difesa, registro n. 11, foglio n. 349
[1] MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENEREL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATOREOGGETTO: Richiesta assegno
sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288). Il/la sottoscritto/a:
cognome.... nome.... nato/a il.... a.... (prov................) residente a....
(prov................) in via/piazza.... n..... (c.a.p. ............... ) tel.
............................... grande invalido/a di Tabella E lettera....
.... (iscrizione n. ....) come da allegato mod. 69 o [2] Al riguardo dichiara:|
| di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per
ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione
allegata (dichiarazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale del servizio civile e Ministero della difesa); | | di aver titolo
alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata,
in
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