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Legge 12/2001
Liberalizzata la terapia del dolore
Modificate le norme sui farmaci per i malati terminali La legge della terapia del dolore è stata approvata dalla Commissione Sanità del Senato il 24 gennaio 2001, in sede deliberante, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 20001 Consentirà ai malati terminali di ottenere facilmente antidolorifici a base di morfina. Modifica le norme in vigore, la consegna di farmaci a base di oppiacei sarà effettuata anche da operatori sanitari, nell’ambito di azioni di assistenza domiciliare a pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave. Viene poi stabilito che la duplice o triplice copia delle prescrizioni sia effettuata "a ricalco", e che tali prescrizioni possano comprendere due preparazioni o dosaggi e abbiano una validità fino a trenta giorni. Per l’approvvigionamento e l’impiego dei farmaci contro il dolore: si autorizzano i medici chirurghi e veterinari a detenerne quantitativi adeguati alle esigenze poste dagli interventi urgenti, vincolandoli trimestralmente, mediante autocertificazione, alla trasmissione alla Asl di riferimento delle indicazioni relative all’uso fatto e i nominativi dei pazienti ai quali sono stati somministrati; dall’altra, è stata prevista per gli infermieri professionali addetti a terapie domiciliari del dolore la facoltà di trasportare i farmaci contro il dolore fino a casa dei pazienti senza, così, incorrere in sanzioni. Vengono ridotti i vincoli posti alla vendita dei farmaci contro il dolore in farmacia, con la soppressione dell’obbligo di accertarsi dell’identità dell’acquirente del farmaco prendendo nota degli estremi di un suo documento di identità. Vengono infine depenalizzate le eventuali violazioni da parte dei farmacisti. (20 febbraio 2001) Legge 8 febbraio 2001 n. 12Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all’articolo 43 [2]: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all’allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico"; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata"; 3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis. L’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l’inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica. 5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all’allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonchè a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell’autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all’allegato III-bis. 5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare. 5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei";
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta"; 2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000"; d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati; e) all’articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14. 2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione. 2-quater. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14. 2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria". 2. Al citato testo unico approvato con decreto del Presidente d ella Repubblica 9 ottobre 1990,
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione. |
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