Legge
89 del 24 marzo 2001

Legge 89 del 24 marzo 2001

Equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di
procedura civile Legge 24 marzo 2001, n. 89 "Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo
375 del codice di procedura civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 3 aprile 2001
Capo I DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1. (Pronuncia in camera di consiglio) 1. L’articolo 375 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 375. - (Pronuncia in camera
di consiglio).
– La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità
del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2)
ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la
notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332; 3) dichiarare l’estinzione
del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390; 4) pronunciare
in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle
istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio
quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono
manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce
di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un
ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato
per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta
infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di
cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le
conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza
della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti,
che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo
378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri
1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo
comma».
Capo II EQUA RIPARAZIONE Art. 2. (Diritto all’equa
riparazione) 1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per
effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2. Nell’accertare
la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla
stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè
quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire
alla sua definizione. 3.
Il giudice determina la
riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre
che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di
pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione. Art. 3.
(Procedimento) 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte
di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata. 2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di
procedura civile. 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro
della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione
convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e
quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a
quindici giorni. 5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga
l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento
in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed
hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di
consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di
documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di
consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a
seguito di relativa istanza delle parti. 6. La corte pronuncia, entro quattro
mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è
immediatamente esecutivo. 7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 4. (Termine e condizioni di proponibilità) 1. La domanda di riparazione
può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal
momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta
definitiva. Art. 5. (Comunicazioni) 1. Il decreto di accoglimento della domanda
è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento
di responsabilità, nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei
dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Art. 6. (Norma
transitoria) 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono
presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non
sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione
della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. 2. La
cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari
esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705
milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.