Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti. (GU n. 143 del 23-6-2003)

testo in vigore dal: 24-6-2003

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga
la seguente legge:


Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge  23 aprile 2003, n. 89, recante proroga de termini   relativi   all'attività'   professionale   dei   medici   efinanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, e'convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 20 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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                         LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3927):
Presentato  dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro  (ad  interim)  degli affari esteri (Berlusconi) e
dal Ministro della salute (Sirchia) il 24 aprile 2003.
Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in sede  referente,  in  data  28 aprile  2003  con pareri del
Comitato  per  la  legislazione  e delle commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio 2003.
Esaminato  in  aula  il  26 maggio  2003 e approvato il 27 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2282):
Assegnato  alla  12ª  Commissione (Igiene e sanita), in sede  referente,  in  data  28 maggio 2003 con pareri delle
commissioni  1ª,  5ª  e  Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di costituzionalita' il 29 maggio e 3 giugno 2003.
Esaminato  dalla  12ª  commissione  il 3, 4 e 10 giugno 2003.
Esaminato  in  aula  l'11 giugno  2003  e  approvato il 7 giugno 2003.

testo in vigore dal: 24-6-2000

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2003, N. 89
   All'articolo 1:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, le parole:
"fino  al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31luglio 2005"";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "1-bis.  Nel  periodo  fino  al  31  luglio 2005 il Ministro della
salute  provvede,  nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  a  verificare  l'andamento  delle risorse e lo stato di
avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere
atte a favorire l'attivita' libero-professionale intramuraria".
   All'articolo 2:
    al   comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'Istituto superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo
stato  di  realizzazione  del  suddetto  progetto  oncotecnologico al
Ministro  della  salute,  che  la trasmette al Parlamento. L'Istituto
superiore  di  sanita'  presenta  altresi',  alla  fine  del triennio
2003-2005,  al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento,
una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso
destinate  e  la  trasferibilita'  sul territorio e verso il Servizio
sanitario nazionale dei risultati raggiunti";
    al  comma  2,  sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti periodi: "La
Fondazione  IME  presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta
al  Ministro  della  salute,  che  la  trasmette  al  Parlamento.  La
Fondazione  IME  presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005,
al  Ministro  della  salute,  che  la  trasmette  al  Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel
triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del
Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti ".
   All'articolo 3:
    al  comma 1, primo periodo, dopo le parole: "danneggiati da" sono
inserite  le  seguenti:  "sangue  o"  e  le  parole:  "per  gli  anni
2004-2005"  sono  sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2004-2005";
    al  comma  2,  primo  periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
"anche  sulla  base  delle  conclusioni  cui  e'  pervenuto il gruppo
tecnico  istituito  con  decreto  del  Ministro della salute 13 marzo
2002"; il secondo periodo e' soppresso;
    alla  rubrica,  le parole: "sangue infetto" sono sostituite dalle
seguenti: "sangue o emoderivati infetti".

          Avvertenza:
 Il  decreto-legge  23 aprile  2003,  n.  89,  e'  stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 95 del 24 aprile 2003.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le  modifiche apportate dalla presente legge di                    conversione hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.

 

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