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LEGGE
20 giugno 2003, n.141

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi
all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari
terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti
danneggiati da emoderivati infetti. (GU n.
143 del 23-6-2003)
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testo in vigore dal: 24-6-2003
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n.
89, recante proroga de termini relativi all'attività'
professionale dei medici efinanziamento di
particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con
soggetti danneggiati da emoderivati infetti, e'convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3927):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
(ad interim) degli affari esteri (Berlusconi) e
dal Ministro della salute (Sirchia) il 24 aprile 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, in data 28 aprile 2003 con
pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V
e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato
il 27 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2282):
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanita), in sede
referente, in data 28 maggio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 29 maggio e 3 giugno 2003.
Esaminato dalla 12ª commissione il 3, 4 e 10 giugno
2003.
Esaminato in aula l'11 giugno 2003 e
approvato il 7 giugno 2003.

testo in vigore dal: 24-6-2000
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2003, N. 89
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le parole:
"fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31luglio 2005"";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nel periodo fino al 31
luglio 2005 il Ministro della
salute provvede, nell'ambito della Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, a verificare l'andamento delle
risorse e lo stato di
avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere
atte a favorire l'attivita' libero-professionale intramuraria".
All'articolo 2:
al comma 1, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"L'Istituto superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo
stato di realizzazione del suddetto progetto
oncotecnologico al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento.
L'Istituto
superiore di sanita' presenta altresi', alla
fine del triennio
2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento,
una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso
destinate e la trasferibilita' sul territorio e verso
il Servizio
sanitario nazionale dei risultati raggiunti";
al comma 2, sono aggiunti,
infine, i seguenti periodi: "La
Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attivita'
svolta
al Ministro della salute, che la trasmette
al Parlamento. La
Fondazione IME presenta altresi', alla fine del triennio
2003-2005,
al Ministro della salute, che la trasmette
al Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel
triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del
Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti ".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"danneggiati da" sono
inserite le seguenti: "sangue o" e
le parole: "per gli anni
2004-2005" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni 2004-2005";
al comma 2, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le parole:
"anche sulla base delle conclusioni cui
e' pervenuto il gruppo
tecnico istituito con decreto del Ministro della
salute 13 marzo
2002"; il secondo periodo e' soppresso;
alla rubrica, le parole: "sangue
infetto" sono sostituite dalle
seguenti: "sangue o emoderivati infetti".

Avvertenza:
Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.
95 del 24 aprile 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.

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