V. FRESIA, Merate (CO)

II sangue e formato da tre componenti cellulari, i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, e da una componente liquida, il plasma, che contiene in se numerosi elementi che possono essere usati a scopo terapeutico quali i fattori della coagulazione, le gammaglobuline e la albumina, definiti unitariamente emoderivati. Esso rappresenta, sia intero che in ciascuna delle sue quattro componenti, un presidio terapeutico a tutt'oggi ancora insostituibile; inoltre, il plasma rappresenta anche la materia prima indispensabile per produrre gli emoderivati sopra citati (1).

L'attività trasfusionale di cui ci occupiamo in questa sede consiste appunto nel prelievo, da una persona che sia risultata idonea, di un determinato quantitativo di sangue o di uno dei suoi componenti; nel frazionamento del sangue, quando prelevato intero, nei quattro componenti; nel processo di conservazione; nella lavorazione del plasma per produrre i vari emoderivati ed infine nella trasfusione del sangue prelevato o dei suoi componenti ovvero nella somministrazione dei derivati del plasma.

II sangue o la frazione ematica prelevata possono contenere gli agenti patogeni di alcune malattie che, se non identificati tempestivamente, sono in grado di attaccare il ricevente trasmettendogli la stessa malattia.

E' anche possibile, in caso di attività effettuate in condizioni di scarsa asetticità, trasmettere al ricevente batteri od altri agenti patogeni non presenti però nel sangue del donatore.

Di tale seconda forma di lesione al ricevente non ci interesseremo peraltro che incidentalmente, essendo assai più complessa l'indagine sulla prima trasmissione.

Le principali malattie che possono essere trasmesse attraverso la trasfusione

di sangue o di sue frazioni sono:

-la lue

-l'epatite B

-l'epatite C

-il citomegalovirus

-la mononucleosi -la toxoplasmosi

-la malaria

-la brucellosi

-Ia Sindrome Immuno Deficitaria Acquisita -SIDA.

Ai fini che qui interessano e importante rilevare sin da ore che queste malattie, con l'esclusione della malaria, della toxoplasmosi e della brucellosi e con qualche dubbio per quanto riguarda l'epatite C e la mononucleosi, possono essere trasmesse da un soggetto malato ad uno sano anche attraverso la via sessuale e della madre al feto nel corso della gestazione; tale seconda via di trasmissione vale anche per la toxoplasmosi.

E' del pari interessante rilevare immediatamente che tutte le malattie sopra indicate possono guarire ad esclusione della SIDA che, allo stato attuale della conoscenza scientifica, e sempre mortale.

Svolta questa premessa di nature medica, e possibile affermare che dalla trasfusione di una malattia infettiva per la via trasfusionale derive "una malattia del corpo" del ricevente, che integra la fattispecie del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) e può derivare, sempre nel caso della SIDA e talvolta, ma assai raramente negli altri cast, la morte.

Tali malattie, con le esclusioni sopra ricordate, anche quando non hanno le conseguenze elencate come circostanze aggravanti dall'art. 583 c.p., hanno sempre una conseguenza tipica che e, per tutti, l'impossibilita di avere rapporti sessuali senza precauzioni pena la trasmissione della malattia al partner e, per le donne in eta fertile, la impossibilita di concepire, pena la trasmissione della malattia al feto. Ciò per un periodo di tempo che non coincide necessariamente con la durata della malattia potendo precederne l'insorgenza (fase finestra e soggetto asintomatico), proseguire dopo la guarigione od addirittura sussistere in assenza della malattia (portatore sano).

Fermo restando che quando la malattia trasmessa supera i quaranta giorni o abbia taluna delle altre conseguenze indicate nell'art. 583 c.p. la lesione e sempre, a seconda dei cast, grave e gravissima, mette quindi conto di valutare se la conseguenza sopra citata basti da sola a far definire come grave o gravissima la lesione.

In vigenza del titolo X del libro II del codice penale, l'art. 554 prevedeva, per il contagio di sifilide, la reclusione da uno a tre anni sul solo presupposto che il contagio avvenisse, e le stesse pene previste per le lesioni personali gravi e gravissime quando era accertata la volontà di contagiare (2).

Per il caso di morte poi del contagiato, la pena prevista era quella comminata per l'omicidio preterintenzionale aggravato. Con l'approvazione della L. 22 maggio 1978 n. 194 sulla tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, il legislatore, forse turbato della denominazione indubbiamente datata ("Dei diritti contro l'integrità e la sanità della stirpe"), e comunque non più condividendo la filosofia di base della classificazione (3), penso bene di abrogare l'intero titolo in esame, eliminando assieme agli articoli che punivano l'aborto, cosa questa dovuta, anche quelli che punivano il contagio venereo, gettando via così, se ci e consentita la locuzione, il bambino assieme all'acqua sporca. Ciò ha lasciato gli interpreti privi di un valido punto di riferimento nel caso delle lesioni derivate della trasmissione di malattie contagiose per via trasfusionale. A nostro sommesso avviso, un contagio dal quale derivi solamente (!) l'impossibilita di avere rapporti sessuali non protetti o di concepire, a prescindere della durata di tale impossibilita, deve considerarsi come lesione personale di particolare gravita, nei confronti della quale, il minimo della pena in tre mesi di reclusione e palesemente incongruo.

Peraltro; in caso di durata inferiore ai quaranta giorni, l'indiscutibile gravita della conseguenza non trova facilmente riscontro nell'elenco delle aggravanti, ove non si ritenga di includere la normale attività sessuale ed il concepimento fra le ordinarie occupazioni de11a persona, il che appare un po' azzardato (4).

Non derive l'opportunita di un intervento del legislatore.

L'avvenuta abrogazione dell'art. 554 c.p. e ininfluente invece a nostro avviso, quanto alla valutazione del contagio che abbia prodotto la morte.

Partendo infatti dal presupposto, valido allo stato attuale delle conoscenze medicine anche per la SIDA, che la trasmissione del virus per via trasfusionale non provoca automaticamente l'insorgere delle malattie di cui quel virus e l'agente patogeno, la successive conseguente morte dell'infettato non può che ricadere nell'ambito dell'omicidio preterintenzionale aggravato. Ciò ovviamente, salvo il caso di un tentativo riuscito di contagio fatto al fine di uccidere il contagiato (ipotesi che ci pare pero più da libro giallo o da racconto gotico dei tempi moderni che non reale) nel qual caso l'omicidio sarebbe chiaramente doloso.

Quanto alla responsabilità civile, il problema si inquadra facilmente nella struttura generale della responsabilità aquiliana once, sotto questo profilo, minori sono i problemi dell'interprete essendo sicuramente la trasmissione di una malattia per via trasfusionale un fatto doloso o colposo che produce ad altri un danno ingiusto.

Talora tale responsabilità può essere ricondotta nell'alveo di quelle contrattuali come e nel caso della colpa del medico curante che stipula sicuramente con il paziente un contratto di prestazione d'opera.

A questo punto, prima di entrare nel vivo del problema e di individuare le categorie di persone in grado di divenire responsabili dei reati in esame, occorre ancora evidenziare la cronologia del fenomeno SIDA.

La prima fase si situa dal 1981 (data dell'accertamento dei primi casi di SIDA) al 1983, ed e caratterizzata dal fatto che non era ancora note la nature virale della sindrome e, quindi, la sue possibilità di essere trasmessa per via trasfusionale.

La seconda va dal 1983 (epoca in cui, grazie agli studi di Gallo e Montagner, se ne accerto la nature virale e le modalità di trasmissione) al 1985, quando si mise a punto un metodo di riscaldamento umido del plasma che inattivava il virus.

Conseguentemente, fino al 1983 nessuna colpa può farsi a chi abbia trasmesso la SIDA per via trasfusionale, perché non aveva la possibilità di saperlo. Dopo il 1983, accertata invece la nature virale della malattia, la sue trasmissione per via trasfusionale diventa imputabile e, dopo il 1985, diventa in particolare imputabile l'impiego di plasma non inattivato.

La terza fase va dal 1985 (scoperta -come detto -del metodo di inattivazione) al 1988 quando, con due decreti del 15 gennaio, n.14 e del 25 maggio, n.188 all'inciso / S. il Ministero della Sanità dispose il ritiro immediato dal commercio degli emoderivati stabili non inattivati.

In tale triennio il commercio e l'utilizzo di emoderivati non inattivati costituisce sicuramente attività dolosa, salvo quanto si dire pi ù avanti in proposito della scriminante di cui all'art.54 c.p.

L'ultima fase e quella che inizia con il gennaio-maggio 1988, nel corso della quale ogni fenomeno di trasmissione per via trasfusionale diventa sicuramente inescusabile.

Responsabilità penali

Giunti a questo punto della disamina si può passare ad identificare tutti quei soggetti che possono con il loro comportamento integrare la fattispecie criminosa in esame.

1. Donatori di sangue. -I1 donatore e sicuramente responsabile per dolo se, sapendo ad esempio di essere sieropositivo, dona il suo sangue celando questa circostanza e tale sangue trasmette al ricevente la malattia. Può essere responsabile per colpa, quando il suo comportamento non può non essergli noto come un fattore di rischio. Per dare un esempio, pensiamo ad una persona che ha passato un certo tempo in Africa avendo molti rapporti sessuali con svariati partners locali: se egli cela tutto ciò al medico trasfusionista, e sicuramente colpevole dell'eventuale trasmissione della SIDA, ferma restando la difficoltà di fornire la prove dei fatti. Ciò perché oggi, con tutte le informazioni che abbiamo sulla SIDA e sulle modalità della sue trasmissione, non rendersi conto che un comportamento come quello descritto ha un alto grado di rischio e, quanto meno, una indiscutibile forma di negligenza e di imprudenza.

Quanto sopra cennato vale nel caso il sangue sia donato nel rispetto dell'etica trasfusionale approvata della Società Internazionale di Trasfusione Sanguigna (SITS) e della Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue (FIODS), quando cioè sia messo a disposizione in maniera volontaria, anonima e gratuita. E vale parimenti quando il sangue e messo a disposizione contro compenso od in modo non volontario, quale quello dei parenti del malato, costretti talvolta a farsi salassare se vogliono si sopperisca alle carenze ematiche del loro congiunto. Di più, per quanto attiene alla valutazione della colpa, reputiamo che essa sia minore nel caso di dono gratuito e volontario, poiché il grado di diligenza da richiedere a chi opera in tale modo e certamente inferiore a quello che si deve richiedere a chi agisce contro compenso.

L'art. 15 della raccomandazione R(88) 4 del Consiglio d'Europa, adottata il 7 marzo 1988, esplicitamente prevede che "un donatore non dovrebbe essere ritenuto responsabile per un danno causato ad un ricevente in seguito alla somministrazione di un prodotto conseguente alla donazione del suo sangue".

La disposizione, fatto salvo il problema della sue non immediate applicabilità in sede nazionale, trattandosi appunto di una raccomandazione, dovrebbe eliminare ogni possibilità di coinvolgere il donatore nel novero dei responsabili.

Non va peraltro dimenticato che nel commento esplicativo che segue la raccomandazione, a proposito dell 'art. 15 e detto: "ove un donatore die deliberatamente una false risposta connessa alla protezione della salute del ricevente, il problema della responsabilità può dover essere preso in considerazione".

Ne consegue che la responsabilità del donatore non può venir sempre esclusa, soprattutto ove si consideri che, nella raccomandazione citata, all ' art. 1 si parla esplicitamente di donazione volontaria e non remunerate, il che fascia intatto il problema del donatore mercenario.

2. Medici trasfusionisti. -I1 primo dovere del medico trasfusionista e quello di esaminare attentamente il donatore potenziale, non importa se regolare o nuovo, e di interrogarlo once scoprire l'esistenza di eventuali fattori di rischio. Non effettuare tale esame od effettuarlo in modo poco approfondito costituisce sicuramente colpa e talora dolo. Il secondo dovere e il controllo del sangue raccolto ed il riscontro della sue compatibilità con quello del ricevente e qui si danno due differenti situazioni. In talune Nazioni, una legge determina il numero ed il tipo dei test da effettuare; in altre, l'elenco dei test proviene della esperienza professionale.

Per conseguenza:

2.1 l'omissione di uno dei test imposti della legge e sicuramente un fatto colposo se non addirittura doloso;

2.2 l'omissione di uno dei test che in base all'esperienza medica sono usualmente fatti e sicuramente un fatto colposo;

2.3 l'omissione di altri test, usualmente non effettuati, non potrà mai costituire un fatto doloso ma potrebbe talora essere considerato fatto colposo.

 

Sempre a proposito dell'esame anamnestico del donatore, va osservato che, negli ultimi anni, nei Centri di raccolta di molte Nazioni, e invalso l'uso di domandare ai donatori di compilare e sottoscrivere un questionario riguardante la loro vita ed il loro stato di salute.

A nostro sommesso avviso, siffatti questionari possono essere un utile strumento se intesi come elenco di domande da fare e, quindi, come guide all'anamnesi, mentre sono del tutto inutili ad escludere od anche solo ridurre le responsabilità del medico anche nel caso di risposte menzognere da parse del donatore.

3. Medici utilizzatori. -In Italia, al medico curante non e richiesto di effettuare alcuna verifica del sangue ricevuto, essendo tutti i controlli, comprese le prove crociate di compatibilità affidati ai responsabili del Centro trasfusionale. In quelle Nazioni dove i medici utilizzatori sono invece richiesti di accertare la compatibilità fra il sangue del ricevente e quello del donatore parrebbe che la loro unica responsabilità sia appunto quella dell'accertamento della compatibilità.

Peraltro, ove il sangue o la frazione impiegati provengano da fonti incerte, la prudenza mi pare richieda di ricontrollare il sangue prima di infonderlo per verificarne la sicurezza. In quelle Nazioni poi in cui al medico utilizzatore si richiede anche il controllo del sangue, la situazione e identica a quella sopra esaminata parlando dei medici trasfusionisti. Vi e peraltro a carico del curante anche una seconda responsabilità di particolare rilevanza.

E' generalmente accertato che l'infusione del sangue cosi come la prescrizione di qualunque emoderivato devono essere praticate solo quando realmente necessarie.

Ora, immaginiamo che venga effettuata una trasfusione non necessaria e che da essa derivi la trasmissione di una malattia: mi pare chiaro che tale trasfusione non necessaria deve essere qualificata come deviazione della prudenza o come mancanza di accuratezza, con ciò rendendo responsabile della malattia anche il medico utilizzatore pur se non era sue responsabilità l'accertamento delle condizioni del sangue.

In altre parole, ogni cattivo uso del sangue può diventare per il medico utilizzatore ragione di responsabilità colposa.

4. Concorso di responsabilità. -I1 legislatore penale, nel disciplinare agli artt. 110 e seguenti il concorso di persone nel reato, aveva chiaramente in mente il caso di due o più persone che si according fra di loro per commettere il reato. Nel caso in esame invece, tale accordo si può dire non esiste mai anche se, a trasmettere la malattia, abbiano concorso il donatore che ha celato la sue sieropositività, il trasfusionista che non l'ha scoperta ed il curante che ha disposto una trasfusione inutile al paziente. Dovrebbe quindi applicarsi al caso di specie ['art. 41 c.p. sul concorso di cause ma, anche qui, occorre fare molta attenzione alle peculiarità del fenomeno in esame. Infatti, il farsi prelevare sangue infetto non e fatto di per se idoneo a danneggiare qualcuno ed altrettanto si può dire del fatto di prelevare e conservare del sangue senza essersi accorto che era infetto.

La prima azione che può realmente avere un effetto lesivo e solo quella di consegnare al curante un flacone contenente agenti patogeni, l'altra essendo la trasfusione di questo flacone. Se ne dovrebbero quindi concludere che solo il trasfusionista ed il curante possono essere responsabili della lesione e che solo ad essi si applichi quindi quanto esposto dall'art. 41 c.p. escludendo da tale responsabilità il donatore di sangue.

Tenuto conto peraltro che il sangue prelevato solo a fini trasfusionali (salvo il caso di salasso terapeutico) non mi sento di poter concludere con una assoluzione, sempre e comunque, per il donatore (5).

Mette conto a questo punto di tornare brevemente sulla trasmissione per via trasfusionale di un agente patogeno entrato nell'elemento trasfuso dall'ambiente esterno, a motivo di scarsa asetticità. In tal caso, la responsabilità e solo dei manipolatori della sostanza, che hanno operato in condizioni pericolose, senza alcun coinvolgimento dei donatori. Ed e anche quella del curante che abbia disposto una trasfusione inutile, come quelle che si fanno talora al solo fine di far tornare un po' di colore sul viso del paziente e vengono icasticamente definite "trasfusioni cosmetiche".

5. Scriminante. -E' noto che non si può essere chiamati a rispondere delle conseguenze di un fatto costituente reato quando l'autore ha agito per evitare ad altri un danno ingiusto (art. 54 c.p.). Tale principio e di particolare rilevanza nel settore in esame: più o meno tutti sappiamo che l'emofilia, più precisamente l'emofilia A, e quella malattia che impedisce la coagulazione del sangue di chi ne e colpito. Di conseguenza. ogni ferita avrà una evoluzione emorragica con conseguenze potenzialmente anche letali a breve termine. Se, per far cessare tale emorragia e scongiurare quindi una morte ragionevolmente possibile, viene somministrato al ferito del fattore VIII inquinato dall'HIV e se da tale somministrazione derive che il ferito viene colpito della SIDA, parrebbe proprio che ci si trovi di fronte all'ipotesi di cui all'art.54 c.p.. In altre parole, per evitare una morte ragionevolmente certe e prossima, diventa non punibile usare una terapia che potrebbe portare e molto spesso porterà alla morte di li ad alcuni anni.

A quanto sopra osservato si potrebbe replicare che l'ipotesi ivi evidenziata e del tutto irrealizzabile, dei momento che, con D.M.18 gennaio 1988, n.14 e 25 maggio 1988, n.188-S, sono stati tolti della circolazione gli emoderivati prodotti con plasma non precedentemente trattato al calve per inattivare il virus ed e stato imposto ai Centri trasfusionali l'obbligo di ricercare gli anticorpi anti-HIV nel sangue o nelle frazioni raccolte e di eliminare o comunque non utilizzare i flaconi che risultassero positivi.

L'obiezione e sicuramente fondata, ma la scriminante in esame continua ad avere valve per i casi verificatisi prima del 1988 o per i cast, questi si assolutamente teorici, in cui l'unico presidio terapeutico disponibile in un dato momento per una data persona sia del sangue infetto. Analogamente, la scriminante in esame può valere di fronte a gravi emorragie ove l'unico presidio terapeutico disponibile per ripristinare 1'indispensabile volume della masse sanguigna sia sangue infetto. Diverso e il caso-di una somministrazione in assenza di bisogno e qui torna prepotentemente quanto sopra accennato a proposito di trasfusioni o di interventi terapeutici non necessari.

 

Responsabilità civili

Oltre ai tre soggetti sopra esaminati, la cui responsabilità civile e una conseguenza di quella penale, vi sono altri soggetti nel settore trasfusionale che possono essere chiamati a rispondere in via civile dei danni causati della trasmissione della malattia per via trasfusionale.

1. Centri di trasfusione e ospedali. -Su tali soggetti, in quanto datori di lavoro del medico trasfusionista o curante in ipotesi penalmente responsabile del reato in esame, in virtù del principio del rischio di impresa, grave sicuramente l'obbligazione di risarcire il danno causato.

2. Produttori di emoderivati. -Le malattie in esame possono essere trasmesse, e la stampa recente ne ha dato ampia e triste conferma, anche mediante l'assunzione di plasmaderivati stabili. E' il caso particolare dei fattori della coagulazione che hanno trasmesso la SIDA a tanti emofilici e politrasfusi. Nei Paesi CEE e negli Stati Uniti, una legge prevede che i produttori siano sempre responsabili dei danni causati dei loro prodotti. Per quanto riguarda la CEE, tale normative e contenuta nella direttiva 85-374 del 25 luglio 1985, recepita in Italia col D.P.R. 24 maggio 1988, n.224. Se ne potrebbe pertanto dedurre che le società farmacoutiche sono sempre responsabili quando la malattia e trasmessa, ad esempio, dal fattore VIII che esse producono ed i centri sempre responsabili quando la malattia e trasmessa dal sangue, dal plasma, dei globuli o dalle piastrine che essi frazionano. In proposito, occorre peraltro domandarsi se le frazioni ematiche e gli emoderivati stabili siano da considerarsi prodotti. La

 

direttiva CEE n. 89-381 che estende agli emoderivati la libera circolazione, già introdotta per i medicinali, esplicitamente parla di "prodotti derivati dal sangue umano o dal plasma umano".

Sembra pertanto che il legislatore comunitario non abbia dubbi quanto alla collocazione nel novero dei prodotti di queste che definisce "medicine basate su componenti del sangue, preparate industrialmente da stabilimenti pubblici o privati, comprendenti in particolare albumina, fattori della coagulazione ed immunoglobuline" mentre, come evidenziato al punto 2 dell'art.1 della citata direttiva, non sono considerati prodotti del sangue intero il plasma e le componenti cellulari. La legislazione americana dal canto proprio definisce il frazionamento non come attività produttiva ma come prestazione di servizio, cosi confermando che le frazioni ematiche non sono considerate prodotti.

3. Associazioni di donatori. -La stampa ha riportato anche recentemente l'accusa formulate nei confronti delle associazioni che hanno promosso la donazione di sangue incentrando il discorso sulla possibilità di avere cosi un completo e periodico esame del proprio stato di salute. Tale modo di pubblicizzare la donazione, secondo i suoi critici, può indurre una persona a rischio a simulare una volontà di donare al solo fine di ottenere un più sollecito e più discreto esame del sangue.

Anche se, a mia conoscenza, nessuna decisione ha ancora affermato la responsabilità delle associazioni, mi pare indiscutibile che la propaganda del volontariato del sangue debba essere modulate in maniera tale da evitare il rischio appena esaminato. Sul punto, la FIODS ha invitato tutti i membri ad evitare di promuovere la donazione come mezzo per ottenere dei checkup gratuiti.

 

La responsabilità dello Stato

I1 problema si e posto sulla spinta delle associazioni dei politrasfusi e degli emofilici. I fatti sono noti: quando ancora non era stato identificato il virus HIV e non si erano ancora ~ ,4 scoperte le tecniche per inattivare il plasma, molti malati di emofilia sono stati colpiti della SIDA il cui agente patogeno era presente nei fattori della coagulazione loro somministrati.

L'accusa che viene formulate allo Stato e quella di aver consentito, dal 1985 al 1988, la distribuzione e l'utilizzo di emoderivati non inattivati, venendo cosi meno al suo obbligo di vigilanza sulla innocuità dei prodotti farmaceutici e consentendo quindi la trasmissione della SIDA ad emofilici e politrasfusi. Tale attività di vigilanza, come e noto, consiste essenzialmente nel concedere la licenza di produzione alle industrie farmaceutiche (art.161, R.D.27 luglio 1934, n.1565 e arts. 1-8, R.D.3 marzo 1927, n.478) e la registrazione per la messa in commercio delle specialità medicinali (arts. 162-165, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e arts. 1-8, R.D.3 marzo 1927, n. 478).

In altre parole, il Ministero e accusato di essere venuto meno ai propri compiti istituzionali per non aver disposto il divieto di commercializzazione degli emoderivati non inattivati non ap-pena furono accertate le modalità per l'inattivazione e per aver rinviato di oltre due anni il ritiro dal mercato di tali prodotti, due anni nel corso dei quali gli emofilici entrarono in contatto con fattori della coagulazione contaminati dal virus HIV, un numero rilevante di essi divenne sieropositivo e non pochi tra loro svilupparono la malattia e ne morirono.

Contro tale argomentazione e stato obiettato che i consumatori, nel caso di specie gli emofilici, non sono stati presi in considerazione dalle normative dei settori soggetti a vigilanza pubblica "come soggetti individuali o individuabili, ma soltanto come appartenenti ad una determinate categoria alla quale si imputa l'interesse pubblico della discipline di settore soltanto in maniera oggettiva, quasi sempre come ratio delle norme" (6).

Con la conseguenza che gli emofilici non avrebbero un diritto soggettivo a disporre di prodotti innocui ma un semplice interesse di fatto la cui violazione non può costituire danno ingiusto per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c.

Va poi ricordato che, anche in questo caso, potrebbe essere invocate la scriminante di cui all'art. 54 c.p. sopra illustrata.

 

II problema della prove e del consenso informato

Ove non bastassero le complicazioni ed i problemi che si e tentato sopra di esporre e classificare, l'affermazione in concreto di una responsabilità nella subiecta materia e condizionata da difficoltà probatorie non indifferenti.

Se infatti l'insorgere di una delle malattie in esame e facilmente accertabile con una analisi, nessuna analisi potrà mai dire come l'infezione e state presa.

Con la conseguenza che chi assume di aver contratto la SIDA o l'epatite B a seguito di una trasfusione di sangue può vedersi eccepito che il contagio si verifico altrimenti, con altre e talora poco nobili modalità quali la promiscuità con soggetti malati, l'uso plurimo delle stesse siringhe o, magari, dello stesso spazzolino da denti.

Tale stato di cose non rende assolutamente inopportuno che almeno coloro che della propria attività professionale sono spesso posti in condizione di rischiare il contagio, si assoggettino ad un controllo sistematico del proprio sangue, controllo che, a questo punto, non sarebbe più una indebita violazione del a diritto alla riservatezza quanto una doverosa cautela once provare, quanto meno, l'inesistenza della malattia sino alla data dell'ultimo controllo negativo.

Ciò vale per il personale medico e paramedico ma anche per quanti, come i volontari della protezione civile, i vigil) del fuoco od altri, possono improvvisamente trovarsi a dover maneggiare persone ferite il cui sangue potrebbe entrare in contatto con il proprio.

Quanto al consenso informato si tratta dell'esigenza maturate dei malati, sotto l'impatto delle possibili conseguenze dannose della trasfusione, di essere sempre più direttamente implicati nella scelta dell'atto trasfusionale (7).

Ad oggi, il problema e ancora allo studio e non esiste alcun protocollo ne a maggior ragione, alcuna normative che definisca questa forma di consenso, ne stabilisca i limiti e la competenza per la decisione finale in caso di contrasto tra medico e paziente e, soprattutto, l'impatto di tale consenso nell'attribuzione della responsabilità.

Personalmente, riterrei una battaglia di retroguardia la ricerca di una metodica volta a sgravare il medico dalle responsabilità che gli competono come conseguenza della sue attività, mentre sarà indiscutibilmente un passo avanti sulla via di un maggior rispetto del malato e di una maggiore chiarezza nel suo rapporto con il medico, l'adozione sistematica del principio che nessuna terapia deve essere calata dall'alto e che l'efficacia ed i rischi di ciascuna di esse devono essere chiaramente esposte al paziente.

Orientamenti internazionali

In conclusione, mette conto per completezza, di sintetizzare la situazione in numerose Nazioni dove emofilici e politrasfusi hanno avanzato richieste di risarcimento (8).

Australia: sono pendenti numerose cause, in una delle quali si tende a far accettare l'applicabilità al caso di specie della responsabilità del produttore. Il Governo ha stanziato 13.2 milioni di dollari australiani per l'assistenza ai malati.

Germania occidentale: Nel 1985 circa la mete degli emofilici tedeschi era state infettata da HIV. Provvedimenti utili allo scopo di ridurre il costo in termine di vite umane avrebbero dovuto essere presi a partire dell 'estate del 1 983 , quando il Consiglio dei ministri della Comunità europea a Strasburgo raccomando che i Paesi europei sospendessero l'importazione di emoderivati dagli Stati Uniti, incentivando in questo modo la produzione nazionale. II Bundesgesundheitsamt (BGA), ente federale per la salute pubblica, non ritenne di sospendere la vendita di emoderivati di provenienza statunitense, pur essendo già disponibile sul mercato inferno un prodotto più sicuro.

Nel 1987 le organizzazioni degli emofilici e le industrie farmaceutiche arrivarono ad un compromesso, in ambito stragiudiziale, per quanto riguarda gli indennizzi ai pazienti. A questi ultimi fu promesso un aiuto "rapido e senza ricorrere alla magistratura". Ulteriori dettagli furono mantenuti segreti.

Italia: pendono numerose azioni per risarcimento contro le imprese farmaceutiche e lo Stato. E' allo studio una proposta di legge per costituire presso il Ministero della Sanità un fondo per il risarcimento dei danni causati ad emofilici e politrasfusi ed ai loro familiari.

Norvegia: vi sono cause pendenti. I1 Parlamento ha deciso di erogare un indennizzo di 250.000 corone per gli emofilici sieropositivi e di 100.000 per il coniuge sieropositivo.

Regno Unito: la richiesta di risarcimento avanzata al Governo britannico dagli emofilici infettati da HIV in seguito ad utilizzo di emoderivati potrebbe giungere all'esame dell'Alta corte qualora la domanda in tal senso, avanzata il 22 gennaio 1990, fosse accettata. I legali della parse querelante insistono presso il giudice Ognall perché l'udienza sia fissata per il mese di novembre. II Governo, tuttavia, preferirebbe un rinvio ai primi mesi del 1991, al fine di meglio preparare questo caso assai complesso. Circa la mete dei 1.200 soggetti infettati da concentrati di fattore VIII non purificati ha fatto richiesta di risarcimento. I1 giudice Ognall ha respinto la proposta di entrambi i contendenti di pronunciarsi preventivamente su due aspetti cruciali: se il Governo posse essere perseguito legalmente per la politica che svolge sulla destinazione delle risorse e se le autorità preposte alla concessione del permesso di commercio dei farmaci possano essere perseguite sulla base di interessi individuali.

Spagna: il Parlamento ha escluso, nel 1989, ogni forma di indennizzo per coloro che sono stati infettati da SIDA e per i loro familiari; ivi inclusi gli emofilici.

Stati Uniti: secondo Donald S. Goldam, procuratore distrettuale, membro ed ex presidente della National Hemophilia Foundation, "non vi sono negli Stati Uniti a tutt'oggi cause legali coronate da successo, fondate su richieste di risarcimento da parse di soggetti infetti da virus dell'HIV in seguito a trasfusione di fattori della coagulazione, anche se in alcuni casi i querelanti hanno ottenuto parziale soddisfazione arrivando a soluzioni di compromesso con la controparte". Una compagnia farmaceutica, per esempio, ha risolto una cause acconsentendo ad effettuare una donazione ad una organizzazione di beneficenza. Nonostante siano state sporte denunce nei confronti di almeno quattro compagnie farmaceutiche fabbricanti fattori della coagulazione(Business week, 13aprile 1987) nessuna di esse ha raggiunto lo status di azione regale "di classe".

Svizzera: non e attualmente prevista alcuna forma di risarcimento per gli emofilici ne da parse delle compagnie di assicurazione ne dei fabbricanti di emoderivati, nonostante l'Associazione emofilici svizzeri abbia rivolto tale richiesta al Governo federale, che attualmente ne sta discutendo. La posizione regale dei soggetti che hanno contratto l'infezione in seguito a emotrasfusione appare più complessa, in quanto e assai difficile dimostrare con certezza la fonte dell'infezione stessa; cosi come per gli emofilici, nessuna forma di risarcimento e attualmente prevista in questi casi della legislazione svizzera.

 

BIBLIOGRAFIA

(1) Con maggior precisione, la scienza medica parla di emoderivati labili per indicare il plasma, i globuli o le piastrine e di plasmaderivati o emoderivati stabili per indicare i prodotti medicinali derivanti della lavorazione del plasma.

(2) E' da notare che la forma di contagio dovuta all'azione di chi, conoscendo di essere affetto da sifilide o blenorragia ed occultando tale suo stato, compie su altra persona

atti idonei a trasmettere il contagio non era prevista dall'articolo in esame a titolo di colpa, come nel Codice Zanardelli, bensì come un delitto doloso a cui "e inerente un dolo di pericolo, ossia la conoscenza e volontà di creare una situazione pericolosa (pericolo di contagio) compiendo su taluno atti tali da (ossia idonei a) cagionare il pericolo". (Santelli-Romano-Di Falco, Commentario teorico pratico del codice penale, III edizione, Jandi Sapi Editori, vol. IV, pag. 151).

(3) Nella Relazione al Re, si legge in proposito "Mi e parve invece che la principale ragione d'essere dell'incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nell'offesa all'interesse che ha la Nazione, come unite etnica, di difendere la continuità ed integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o isterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza, nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e, quindi, un'offesa all'esistenza stessa della società, etnicamente considerate, cioè all'esistenza della Nazione".

(4) V. pero Cass. Sez. II, 23 dicembre 1959, Romano, in Giust. pen. 1960, II, 393, n. 465, in cui 1'incapacita di attendere alle proprie ordinarie occupazioni e intesa come corrispondente non solo al-l'attivit à di lavoro ma anche ad "ogni impiego della propria energia fisico-psichica o della propria persona per un determinato scopo utile, lecito e giuridicamente apprezzabile".

(5) Cfr. Cass., Sez. IV, 29 ottobre 1962, Vastorello, in Mass. Cass. pen. ann. 1963, 431, n. 715: "nel regolare il rapporto di causalità materiale, il codice ha accolto il principio della equivalenza delle cause o conditio sine qua non, secondo cui le cause concorrenti, che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, sono tutte e ciascuna cause dell'evento".

(6) Cfr. Merisi, Sulla configurabilità di una responsabilità della PA. nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Rassegna della sanità, Rasusan, n. 70, 1990.

(7) V. Woodfield G., Informed consent in blood transfusion, in Transfusion Today, n. 4-1989.

(8) V. Delamonte, Emoderivati e HIV: la questione dell'indennizzo, British Medical Journal Ed. italiana, vol. XIII, 1 0-90 pp. 160-162.

 

 

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