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Legge N°482
Legge 2 aprile 1968 Legge 2 aprile 1968, n. 482
(pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1968, n. 109) Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private Artt. TITOLO I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 10 TITOLO II - Soggetti obbligati. . . . . . . . . . . 11 - 15 TITOLO III - Modalità per il collocamento . 16 - 22 TITOLO IV - Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . .. .23 - 25 TITOLO V - Norme finali e transitorie . . . . 26 - 31 TITOLO IArt. 1 Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria). La presente legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagnidi lavoro o alla sicurezza degli impianti. Art. 2 (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra) Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra. Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte: a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima; b) nella tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 , ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (Vedi, anche, l'art. 13, L. 26 dicembre 1981, n. 763). Art. 3 (Invalidi per servizio) Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate. Art. 4 (Invalidi del lavoro) Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Art. 5 (Invalidi civili) Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge (La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 50 - Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale - , ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili). Art. 6 (Privi della vista). Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686 , concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme. I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità. Art. 7 (Sordomuti) Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 . Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308 . Art. 8 (Orfani e vedove). Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, perfatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro. Art. 9 (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari). L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti: ¦ invalidi di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 25% ¦ ¦ invalidi civili di guerra. . . . . . . . . . . . . .¦ 10% ¦ ¦ invalidi per servizio. . . . . . . . . . . . . . . .¦ 15% ¦ ¦ invalidi del lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 15% ¦ ¦ orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro¦ 15% ¦ ¦ invalidi civili. . . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 15% ¦ ¦ sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 5% ¦ La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e della amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invali di civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. Art. 10 (Trattamento, licenziamento). A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti. In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria. TITOLO II Soggetti obbligati Art. 11 (Aziende private) I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità (Vedi l'art. 4, D.L. 28 agosto 1970, n. 622). Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci. Art. 12 (Enti pubblici). Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico: a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria; b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti; c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato (Vedi l'art. 4, D.L. 28 agosto 1970, n. 622.). Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità. Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Art. 13 (Esclusioni, esoneri) Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali: a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento; b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento; c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero. Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni. Art. 14 (Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare) Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86. Art. 15 (Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi) Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione |
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