Legge 49

Dl
1/2001 - Legge 49/2001

Mucca pazza, il materiale a rischio va tutto distrutto stanziati per quest'operazione 150 miliardi.
Tutto il materiale a rischio per le encefalopatie spongiformi bovine
sarà obbligatoriamente distrutto mediante incenerimento o coincenerimento.
Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 9
gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 gennaio, n. 8.
I titolari degli impianti sono dunque obbligati ad accettare
questo materiale e le proteine animali salvo che siano esonerati dalle
Regioni o dalle Province autonome per riconosciuta inidoneità degli
impianti. Il provvedimento prevede anche che l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura riconosca al soggetto che assicura la distruzione di quei
prodotti il compenso di 726mila lire a tonnellata. L'investimento del
Governo è pari a 150miliardi di lire. (11 gennaio 2001
Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il
9.1.2001.
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine
animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio. Il presidente della Repubblica VISTI gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; ì VISTA la decisione 2000/418/CE della
Commissione, del 29 giugno 2000; VISTA la decisione 2000/766/CE del Consiglio,
del 4 dicembre 2000; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali e ottenute
da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;
VISTA la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2001; SULLA PROPOSTA del Presidente dei
Consiglio dei Ministri, dei Ministro delle politiche agricole e forestali e
dei Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei tesoro, dei
bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro per le politiche comunitarie;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio) I.
Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto
del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni,
nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto
rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o
coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati
ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo
che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale,. siano
esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta
inidoneità degli impianti stessi.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito
denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei
prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni
tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al
trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento,
effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa
connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati,
ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2.001.
3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun
altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.
Articolo 2 (Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio) l.
L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate
e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo
5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio
dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite
massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio
dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma
1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia,
magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio
gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto,
così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78
del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con
riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire
490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita
all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni
tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da
apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore
al 70%, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto
conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85%. A copertura delle
spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni
tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il
luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.
5. 1 soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire
alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.
Articolo 3 (Controlli)
1 L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del
reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme
comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle
operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di
stoccaggio, di cui all'articolo 2.
Articolo 4 (Poteri di ordinanza)
1 - Il Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme
bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai
competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al
fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.
Articolo 5 (Relazione periodica)
l. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al Commissario straordinario del
Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e
forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato
di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
Articolo 6 (Copertura finanziaria)
I. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3
'Fondo per la Protezione Civile" cap. 9353 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 200 l;b) quanto a lire 50
miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel
medesimo articolo 641, comma 1, ultimo periodo, le parole: "150
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";
c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio
1999, n. 144.2. . I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a
seguito di specifica autorizzazione dell'Unione Europea, delle proteine
animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli
importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere
a) e e), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini
del reintegro della citata autorizzazione di.spesa recata dalla legge
17 maggio 1999, n. 144.
Articolo 7 (Disposizioni finali)
I. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento
della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli
interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi
i divieti di cui alla decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4
dicembre 2000.
Articolo 8.(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge