Legge 68

      (Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 25 
      febbraio 1999,)
      Capo I
      DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
      Art. 1.
      (Collocamento dei disabili).
      1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e 
      della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro 
      attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
      a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, 
      psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 
      comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per 
      cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento 
      dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle 
      percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti 
      approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 
      1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione 
      internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale 
      della sanità;
      b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore 
      al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
      contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in 
      base alle disposizioni vigenti;
      c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, 
      n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive 
      modificazioni;
      d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide 
      per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di 
      cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni 
      di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 
      dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro 
      che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non 
      superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si 
      intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o 
      prima dell'apprendimento della lingua parlata.
      3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di 
      cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 
      luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 
      giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori 
      e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 
      686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della 
      riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le 
      norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 
      maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano 
      altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 
      marzo 1958, n. 308.
      4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente 
      articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento 
      lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui 
      all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri 
      indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del 
      Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui 
      all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri 
      e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo 
      della permanenza dello stato invalidante.
      5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle 
      disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
      lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente 
      della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica 
      della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e 
      malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di 
      disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione 
      rilasciata dall'INAIL.
      6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle 
      condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per 
      l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai 
      sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di 
      pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
      23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la 
      conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo 
      disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul 
      lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
      Art. 2.
      (Collocamento mirato).
      1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di 
      strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente 
      le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle 
      nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di 
      sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli 
      ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi 
      quotidiani di lavoro e di relazione.
      Art. 3.
      (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro 
      dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 
      nella seguente misura:
      a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 
      dipendenti;
      b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
      c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
      2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti 
      l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
      3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni 
      che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, 
      dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa 
      esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente 
      funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso 
      di nuova assunzione.
      4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa 
      nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi 
      amministrativi.
      5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei 
      confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli 
      articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
      modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, 
      n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 
      863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella 
      relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa 
      effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi 
      sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità 
      disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 
      successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con 
      almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di 
      precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa 
      legge.
      6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i 
      datori di lavoro privati.
      7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti 
      ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, 
      nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, 
      n. 29.
      Art. 4.
      (Criteri di computo della quota di riserva).
      1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da 
      assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai 
      sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di 
      durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e 
      lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo 
      indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, 
      comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito 
      dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
      2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono 
      considerate unità.
      3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di 
      telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a 
      procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario 
      normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, 
      secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita 
      dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda 
      che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono 
      computati ai fini della copertura della quota di riserva.
      4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie 
      mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere 
      computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una 
      riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, 
      se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di 
      lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di 
      sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o 
      la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel 
      caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in 
      mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni 
      inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole 
      trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i 
      predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni 
      equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici 
      competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in 
      attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento 
      nella graduatoria di cui all'articolo 8.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della 
      Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale 
      militare e della protezione civile.
      6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una 
      adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, 
      con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso 
      la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo 
      svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di 
      promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto 
      del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive 
      modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e 
      disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano 
      emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 
      dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della 
      legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di 
      riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica 
      ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma 
      dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
      della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno 
      di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, 
      per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il 
      fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui 
      all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle 
      regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del 
      bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata 
      di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di 
      seguito denominata "Conferenza unificata".
      Art. 5.
      (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 
      centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le 
      Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere 
      entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e 
      la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione 
      all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici 
      non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la 
      consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la 
      misura della eventuale riduzione.
      2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del 
      trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per 
      quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza 
      dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto 
      obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli 
      impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree 
      operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
      3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le 
      speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera 
      percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente 
      esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al 
      Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un 
      contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 
      lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non 
      occupato.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da 
      emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 
      1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni 
      parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le 
      modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli 
      esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le 
      modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata 
      motivazione.
      5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di 
      cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo 
      di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. 
      La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
      6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente 
      articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del 
      lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
      7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, 
      comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla 
      riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei 
      disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
      8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su 
      loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di 
      lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello 
      prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di 
      lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i 
      datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in 
      riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
      Capo II
      SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
      Art. 6.
      (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto 
      legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).
      1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del 
      decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati 
      "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, 
      sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche 
      competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla 
      verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di 
      cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta 
      delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle 
      compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e 
      all'attuazione del collocamento mirato.
      2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 
      469, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle 
      seguenti: "comparativamente più rappresentative";
      b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale 
      organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti 
      del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle 
      regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare 
      riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla 
      valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli 
      strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione 
      dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. 
      Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante 
      corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento 
      della commissione di cui al comma 1".
      Capo III
      AVVIAMENTO AL LAVORO
      Art. 7.
      (Modalità delle assunzioni obbligatorie).
      1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori 
      di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli 
      uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi 
      dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
      a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 
      35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e 
      sociali e gli enti da essi promossi;
      b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che 
      occupano da 36 a 50 dipendenti;
      c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che 
      occupano più di 50 dipendenti.
      2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a 
      quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 
      febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del 
      decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle 
      disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le 
      assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto 
      decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i 
      lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, 
      della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della 
      complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi 
      a concorso.
      3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le 
      funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, 
      procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica 
      selezione, effettuata anche su base nazionale.
      Art. 8.
      (Elenchi e graduatorie).
      1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate 
      e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, 
      si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni 
      persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 
      legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 
      della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità 
      lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura 
      e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da 
      assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e 
      offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle 
      persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei 
      datori di lavoro.
      2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica 
      graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la 
      graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al 
      comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria 
      sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in 
      conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
      3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto 
      delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 
      1996, n. 675, e successive modificazioni.
      4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che 
      concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base 
      dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui 
      all'articolo 1, comma 4.
      5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per 
      giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria 
      acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
      Art. 9.
      (Richieste di avviamento).
      1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la 
      richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono 
      obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
      2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica 
      richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici 
      competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di 
      graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche 
      attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
      3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche 
      attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui 
      al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
      4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le 
      convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le 
      assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di 
      cui all'articolo 13.
      5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di 
      avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria 
      limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la 
      chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti 
      territoriali e per specifici settori.
      6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni 
      della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un 
      prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori 
      dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella 
      quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le 
      mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro 
      del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, 
      stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla 
      data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei 
      prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre 
      informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni 
      obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di 
      rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti 
      amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la 
      loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al 
      pubblico.
      7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può 
      fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi 
      degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui 
      non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui 
      all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
      8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi 
      del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un 
      verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
      Art. 10.
      (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
      1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il 
      trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti 
      collettivi.
      2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non 
      compatibile con le sue minorazioni.
      3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative 
      variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che 
      venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il 
      proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può 
      chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per 
      verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere 
      utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di 
      aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e 
      coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la 
      prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia 
      accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, 
      il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di 
      lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il 
      lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti 
      sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 
      febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e 
      coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che 
      valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del 
      decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato 
      dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il 
      periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di 
      sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere 
      risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti 
      dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la 
      definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno 
      dell'azienda.
      4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, 
      n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per 
      giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore 
      occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della 
      cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati 
      obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista 
      all'articolo 3 della presente legge.
      5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è 
      tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici 
      competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente 
      diritto all'avviamento obbligatorio.
      6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, 
      dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria 
      e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi 
      del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, 
      non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto 
      corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità 
      dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
      Capo IV
      CONVENZIONI E INCENTIVI
      Art. 11.
      (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
      1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici 
      competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del 
      decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato 
      dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di 
      lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma 
      mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla 
      presente legge.
      2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni 
      che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che 
      possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, 
      lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, 
      l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi 
      di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché 
      l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da 
      cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del 
      rapporto di lavoro.
      3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non 
      sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
      4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro 
      convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che 
      presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel 
      ciclo lavorativo ordinario.
      5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a 
      favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso 
      convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, 
      lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui 
      all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di 
      volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della 
      legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli 
      articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri 
      soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli 
      obiettivi della presente legge.
      6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 
      dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente 
      legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei 
      contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano 
      applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del 
      comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali 
      deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento 
      mirato.
      7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione 
      lavorativa devono:
      a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile 
      e le modalità del loro svolgimento;
      b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte 
      degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento 
      professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 
      febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del 
      disabile;
      c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo 
      inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti 
      pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
      Art. 12.
      (Cooperative sociali).
      1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici 
      competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli 
      obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui 
      all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
      e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche 
      se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate 
      all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui 
      all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i 
      citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad 
      affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo 
      stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al 
      comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un 
      lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, 
      ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi 
      dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
      2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
      a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del 
      datore di lavoro;
      b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso 
      l'assunzione di cui alla lettera a);
      c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il 
      libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, 
      previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la 
      durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili 
      di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
      d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad 
      affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 
      1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla 
      cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di 
      applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi 
      nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, 
      e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei 
      disabili;
      2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
      3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto 
      compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
      4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati 
      soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali 
      di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, 
      n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate 
      all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
      Art. 13.
      (Agevolazioni per le assunzioni).
      1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti 
      possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi 
      presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 
      del presente articolo:
      a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei 
      contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore 
      disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione 
      della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte 
      dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo 
      unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto 
      del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive 
      modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai 
      lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla 
      presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa 
      definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di 
      contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota 
      di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con 
      indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non 
      impiegate;
      b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima 
      di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad 
      ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia 
      una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 
      79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di 
      cui alle tabelle citate nella lettera a);
      c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla 
      trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità 
      operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore 
      al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero 
      per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi 
      modo l'integrazione lavorativa del disabile.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro 
      che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, 
      procedono all'assunzione di disabili.
      3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi 
      dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 
      la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata 
      all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, 
      rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo 
      di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti 
      contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per 
      la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo 
      di cui al comma 4.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il 
      Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al 
      lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 
      lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 
      2000.
      5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la 
      prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per 
      l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si 
      provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di 
      cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le 
      somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli 
      successivi.
      7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
      autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
      bilancio.
      8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da 
      emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 
      1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
      programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i 
      criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle 
      disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei 
      procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
      9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in 
      vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle 
      disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza 
      delle risorse finanziarie ivi previste.
      Art. 14.
      (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
      1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei 
      disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei 
      programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
      2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono 
      determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una 
      rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei 
      disabili.
      3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle 
      sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi 
      versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il 
      contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque 
      interessati.
      4. Il Fondo eroga:
      a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano 
      attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
      b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, 
      comma 1, lettera c);
      c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente 
      legge.
      Capo V
      SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
      Art. 15.
      (Sanzioni).
      1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli 
      obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione 
      amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato 
      invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di 
      ulteriore ritardo.
      2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte 
      dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono 
      destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
      3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di 
      inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente 
      legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari 
      previste dalle norme sul pubblico impiego.
      4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di 
      assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per 
      ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause 
      imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 
      3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione 
      amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 
      100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato 
      nella medesima giornata.
      5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con 
      decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      Art. 16.
      (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
      1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, 
      comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico 
      impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i 
      bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove 
      di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive 
      condizioni di parità con gli altri.
      2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici 
      possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui 
      all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il 
      limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
      3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono 
      abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta 
      costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
      Art. 17.
      (Obbligo di certificazione).
      1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per 
      appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione 
      con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente 
      alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di 
      essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
      disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
      competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente 
      legge, pena l'esclusione.
      Art. 18.
      (Disposizioni transitorie e finali).
      1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento 
      obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di 
      unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e 
      sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla 
      stessa.
      2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani 
      e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, 
      di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi 
      dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli 
      di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio 
      e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è 
      riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita 
      in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti 
      dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta 
      dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la 
      disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 
      1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i 
      datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a 
      centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità 
      di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 
      stabilisce le relative norme di attuazione.
      3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui 
      all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui 
      all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle 
      liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, 
      sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di 
      inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi 
      soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
      Art. 19.
      (Regioni a statuto speciale e province autonome).
      1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla 
      presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
      di Trento e di Bolzano.
      Art. 20.
      (Regolamento di esecuzione).
      1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, 
      sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi 
      carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di 
      Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini 
      dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
      Art. 21.
      (Relazione al Parlamento).
      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro 
      il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di 
      attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni 
      annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro 
      stesso.
      Art. 22.
      (Abrogazioni).
      1. Sono abrogati:
      a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
      b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
      c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
      d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con 
      modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
      e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, 
      con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
      f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
      Art. 23.
      (Entrata in vigore).
      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 
      9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in 
      vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge 
      nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo 
      trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
      Ufficiale.
      "Nei due rami del Parlamento - ha affermato il Presidente Nazionale ANMIC 
      Alvido Lambrilli - si è cercato di dare vita ad una legge moderna, basata 
      sulla professionalità, ma che di fatto, a causa dell'abbassamento della 
      percentuale impositiva dal 15 al 7%, risulta punitiva per la categoria. 
      Grave errore non aver accolto la nostra proposta dei cinque anni di 
      "scivolo" cioè di accordare in pratica cinque anni di prepensionamento, 
      come avviene nei lavori usuranti agli invalidi gravi e con molti anni di 
      anzianità lavorativa. Ciò avrebbe permesso di liberare un certo numero di 
      posti di lavoro, di offrire prospettive ai tanti giovani disabili in 
      attesa di prima occupazione, mettendo in movimento molti posti che in 
      trent'anni si erano occupati con la legge 482 entrata in vigore nel 
      lontano 1968.
      Così facendo non si è creato alcuno spazio nuovo per il collocamento 
      obbligatorio al lavoro degli invalidi e, di fatto, chi ha vinto è in 
      effetti la Confindustria!".
      10 marzo 1999 La risoluzione adottata al termine del Comitato Centrale 
      ANMIC
      Il Comitato Centrale della ANMIC riunitosi in data odierna valutata nel 
      suo complesso la situazione politico-sociale della categoria degli 
      invalidi civili preso atto delle novità legislative che hanno 
      caratterizzato l'attività parlamentare nell'ultimo periodo in particolare; 
      la riforma della legge n.482/'68 sul Collocamento Obbligatorio, il 
      rifinanziamento della legge n. 13/'89 sull'abbattimento delle b.a. negli 
      edifici privati, il D.L. 162/'98 sulla assistenza ai disabili gravi e 
      gravissimi nonché le agevolazioni fiscali introdotte con le Finanziarie 
      1998-1999 esprime tuttavia profonda preoccupazione per i contenuti della 
      proposta di legge di riforma della assistenza e servizi sociali. A tal 
      proposito si richiede esplicitamente:
      1. il riconoscimento della specificità della condizione (e delle 
      conseguenti esigenze) degli invalidi rispetto a quella degli altri 
      soggetti;
      2. l'introduzione, ai fini del riordino degli emolumenti derivanti 
      dall'invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, di norme di 
      salvaguardia concernenti:
      a) la natura di detti emolumenti come diritti soggettivi perfetti, non 
      legati alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per le politiche 
      sociali. Ciò per evitare che le risorse destinate agli invalidi siano poi 
      trasferite ai servizi. In relazione a questa configurazione giuridica, non 
      appare opportuno far confluire in detto unico Fondo -li stanziamenti 
      attualmente previsti, che invece devono rimanere come dotazione dello 
      specifico capitolo di bilancio per il pagamento degli emolumenti in 
      questione;
      b) la misura degli emolumenti, che non devono essere inferiori a quelli 
      attuali. Occorre quindi prevedere chiaramente, come era indicato nel testo 
      governativo, che il riordino,del sistema non deve determinare una 
      riduzione degli attuali trattamenti,
      3. la specificazione dei criteri direttivi per la fissazione del requisiti 
      psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione 
      de-11 emolumentl'
      4. la specificazione della norma contenuta nella lettera d) dell'art. 25 
      del testo unificato, che risulta incomprensibile;
      5. la revisione della norma contenuta nella lettera h) del suddetto art. 
      25 riguardante la sostituzione delle attuali commissioni di accertamento 
      dell'invalidità civile, precisando che degli istituendi collegi 
      medico-legali debbono far parte anche medici in rappresentanza delle 
      Associazioni degli invalidi (ANMIC, UIC, ENS), come è attualmente previsto 
      e come è confermato dall'art. 4 ( e non dall'art. 1) della legge 5 
      febbraio 1992, n. 104;
      6. la soppressione della norma che abroga le leggi n. I 18 del 197 1, n. 
      18 del 1980 e tutte le altre leggi che attualmente regolano la materia 
      dell'invalidità civile, rinviando al provvedimento legislativo delegato 
      l'indicazione delle norme incompatibili con la nuova disciplina e quindi 
      da abrogare.
      Sono inoltre da aggiungere gli articoli 1, quarto comma, 13, secondo comma 
      14, primo comma e 19, primo comma, tra gli organismi che provvedono ai 
      compiti dagli articoli stessi previsti, anche "le associazioni nazionali 
      di promozione sociale di cui all'art. 115 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 
      115" cioè le cinque Associazioni storiche (ANMIC, ANMIL, ENS, UIC, UNMS).
      Per tutto quanto sopra il Comitato Centrale C al fine di scongiurare una 
      mobilitazione generale della categoria, già esasperata dalla difficile 
      situazione in cui è venuta a trovarsi dopo anni di disoccupazione, di 
      mancato adeguamento delle provvidenze economiche almeno al minimi delle 
      pensioni sociali, chiede un incontro urgente per approfondire gli 
      argomenti di cui sopra.
        

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