
Legge 21 novembre 1988, n.
508

"Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)
Nota bene: sul medesimo argomento si consiglia la consultazione della Legge
11 ottobre 1990, n. 289.
1. Aventi diritto alla indennità di accompagnamento. - 1.
La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo
1968, n. 406, e 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è
modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per
affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognamo di una assistenza
continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità
di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività
lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento
delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza
presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile
con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra,
di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interesato la facoltà di optare per il trattamento più
favorevole. 6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini
residenti nel territorio nazionale.
2. Misura e periodicità delle indennità di
accompagnamento. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità
di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione
di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili,
comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale
adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di
accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2
dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra
ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di
accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980,
n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento
automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento
all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai
grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla
legge medesima. 5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici
mensilità.
3. Istituzione, misura e periodicità di una speciale
indennità in favore dei ciechi parziali. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988,
ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una
speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L.
50.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della
pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese
successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie
di minorati civili. 4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della
indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra
indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656.
4. Istituzione, misura e periodicità di una indennità di
comunicazione in favore dei sordi prelinguali. - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non
reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000
mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari
dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in
pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla
data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al
comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità
previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
5. Norme transitorie. - 1. Ai ciechi assoluti, di età
inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma
dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in
sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le
disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono
definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la
richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta
all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della
capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella
misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo
non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori
aumenti.
5-bis. Indennità di accompagnamento per i minori ciechi
assoluti pluriminorati. - 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati
l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 è aumentata del 45 per cento.(1)
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 11 ottobre 1990, n.
289,
6. Abrogazioni. - 1. E' abrogato l'articolo 17 della legge
30 marzo 1971, n. 118.
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore
della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della
citata legge n. 118 del 1971 (2).
(2) Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza del 4-18 marzo
1992, n. 106 (G. U. 25 marzo 1992, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, per la parte che riguarda
l'abrogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in
vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
.7 Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a
decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo
utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle indennità di
accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili
totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della
legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di
guerra".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.