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Legge 4299
Legge 4299
Abolito il mansionario, tranne che per gli infermieri generici Le nuove norme sulle professioni sanitarie Maggiore possibilità di pubblicità per chi opera nel settore sanitario a partire dai medici, e nuova definizione della professione per i non medici. Queste le novità introdotte dal Ddl “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” approvato definitivamente dal Senato il 10 febbraio. Il testo prevede anche l’abolizione del mansionario, ad eccezione della parte riguardante gli infermieri generici, e stabilisce le equivalenze e le equipollenze tra i vecchi diplomi, conseguiti attraverso il precedente sistema della formazione del personale sanitario e di nuovi diplomi universitari relativi alle medesime professioni. Inoltre viene aperta la possibilità da parte di ministero e regioni di istituire nuovi corsi di riqualificazione per figure professionali ad esaurimento. (12 febbraio 1999) Disposizioni in materia di professioni sanitarie Articolo 1. (Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della repubblica 14 marzo 1974, n. 225, [1] ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [2] e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Articolo 2. (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) 1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette. Articolo 3 (Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175) 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, [3] sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “sugli elenchi telefonici” sono aggiunte le seguenti parole: “sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti la professione sanitaria”; b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità”; c) all’articolo 3, comma 1, le parole “sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”. d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole “sugli elenchi telefonici” sono inserite le seguenti parole: “e sugli elenchi generali di categoria”; e) all’articolo 5, comma 4, le parole “sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”. f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere autorizzate per la pubblicità degli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi genarli di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportare modifiche al testo originario della pubblicità”; g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: “Articolo 9-bis. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente”. Articolo 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, [4] convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestai conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n.761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione complementare, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.486, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto i cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni. |
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