Legge 4299

      Abolito il mansionario, tranne che per gli infermieri generici
      Le nuove norme sulle professioni sanitarie 
      Maggiore possibilità di pubblicità per chi opera nel settore sanitario a 
      partire dai medici, e nuova definizione della professione per i non 
      medici. Queste le novità introdotte dal Ddl “Disposizioni in materia di 
      professioni sanitarie” approvato definitivamente dal Senato il 10 
      febbraio. Il testo prevede anche l’abolizione del mansionario, ad 
      eccezione della parte riguardante gli infermieri generici, e stabilisce le 
      equivalenze e le equipollenze tra i vecchi diplomi, conseguiti attraverso 
      il precedente sistema della formazione del personale sanitario e di nuovi 
      diplomi universitari relativi alle medesime professioni. Inoltre viene 
      aperta la possibilità da parte di ministero e regioni di istituire nuovi 
      corsi di riqualificazione per figure professionali ad esaurimento. (12 
      febbraio 1999) 
      Disposizioni in materia di professioni sanitarie
      Articolo 1.
      (Definizione delle professioni sanitarie)
      1.   La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico 
      delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, 
      e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge, è 
      sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”.
      2.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il 
      regolamento approvato con decreto del Presidente della repubblica 14 marzo 
      1974, n. 225, [1] ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, 
      il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e 
      l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
      Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo 
      proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui 
      all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
      [2] e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti 
      dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e 
      degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario 
      e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, 
      fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le 
      altre professioni del ruolo sanitario per le quali è richiesto il possesso 
      del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 
      professionali.
      Articolo 2.
      (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
      sanitarie)
      1.   Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle 
      spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le 
      professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni 
      nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo 
      comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 
      settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
      Articolo 3
      (Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175)
      1.   Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, [3] sono apportate le seguenti 
      modificazioni: 
      a)   all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “sugli elenchi telefonici” 
      sono aggiunte le seguenti parole: “sugli elenchi generali di categoria e 
      attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti la 
      professione sanitaria”;
      b)   all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      “3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora 
      siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità”;
      c)   all’articolo 3, comma 1, le parole “sono sospesi dall’esercizio della 
      professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite 
      dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della 
      censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai 
      sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del 
      Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”.
      d)   all’articolo 4, comma 1, dopo le parole “sugli elenchi telefonici” 
      sono inserite le seguenti parole: “e sugli elenchi generali di categoria”;
      e)   all’articolo 5, comma 4, le parole “sono sospesi dall’esercizio della 
      professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite 
      dalle seguenti: “sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della 
      censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai 
      sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del 
      Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”.
      f)    all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      “5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli 
      elenchi telefonici possono essere autorizzate per la pubblicità degli 
      elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate 
      dalla regione per la pubblicità sugli elenchi genarli di categoria possono 
      essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
      5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora 
      siano apportare modifiche al testo originario della pubblicità”;
      g)   dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
      “Articolo 9-bis. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui 
      all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all’articolo 4 possono 
      effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel 
      limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno 
      precedente”.
      Articolo 4
      (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di 
      attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
      1992, n. 502, e successive modificazioni)
      1.   Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, 
      n. 475, [4] convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 
      573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto 
      legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e 
      integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla 
      formazione post-base, i diplomi e gli attestai conseguiti in base alla 
      precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi 
      professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o 
      autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale 
      del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore 
      pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato 
      articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive 
      modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e 
      dell’accesso alla formazione post-base.
      2.   Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro 
      dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, 
      con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al 
      decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n.761, allo 
      stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e 
      privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di 
      una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per 
      riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 
      6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive 
      modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e 
      dell’accesso alla formazione complementare, ulteriori titoli conseguiti 
      conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei 
      decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le 
      modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere 
      anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione 
      professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni 
      previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico 
      del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della 
      legge 5 agosto 1978, n.486, e successive modificazioni.
      3.   Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle 
      competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata 
      in vigore della presente legge.
      4.   In fase di prima applicazione, il decreto i cui al comma 2 stabilisce 
      i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso 
      enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio 
      professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili 
      professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e 
      integrazioni. 
       
 

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