|
Legge 11 agosto 1991, n. 266

"Legge-quadro
sul volontariato"

(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196)
- 1. Finalità e oggetto della legge. - 1. La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato n onché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per
attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
- 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3. Organizzazioni di volontariato. - 1. E' considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
- 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
- 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che.l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
- 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
- 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.-1. Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati me ccanismi assicurativi semplificati,
con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli.
- 5. Risorse economiche. - 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo
e dallo statuto..3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
- 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile.
- 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e
dalle province autonome. - 1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
- 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
- 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
- 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei
requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono
la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
- 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
- 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
- 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1,
con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
7. Convenzioni. - 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
- 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima..8. Agevolazioni fiscali. -1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
- 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità
o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che
perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3 . (1).
- 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali (2).
(1) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, della legge 29 dicembre 1990, n. 408
che, quindi recita: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamante ai fini di solidarietà, purché le
attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga
alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a
lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per
cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati
e fino ad un massimo di lire 100 milioni" (2) Frase così modificata
dall'art. 18, del Decreto Legge 29 aprile 1994, n. 260. Si ricorda, inoltre, che
con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle
attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato.
- 9. Valutazione dell'imponibile. -1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
- 10. Norme regionali e delle province autonome. -1. Le leggi regionali e
provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa
del volontariato e favorirne lo sviluppo.
- 2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le province autonome;.
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi; settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
- 11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. -1.
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
12. Osservatorio nazionale per il volontariato. -1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto
dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci
rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività
da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e
consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto b iennale
sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;.g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h)
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato
a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
- 13. Limiti di applicabilità. - 1. E' fatta salva la normativa vigente per
le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
- 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. - 1. Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma
1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
- 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno d egli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
- 15. Fondi speciali presso le regioni. - 1. Gli enti di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo
12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con
la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
- 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui
al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e
successive modificazioni.
- 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 16. Norme transitorie e finali. - 1. Fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei
principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
- 17. Flessibilità nell'orario di lavoro. - 1. I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per
poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
2 .(3).
(3) Aggiungeva un ultimo comma all'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
che tuttavia è stato abrogato dall'articolo 74 del Decreto Legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Si ricorda che il comma prevedeva particolari forme di
flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni per i lavoratori impegnati
all'interno di organizzazioni di volontariato.
|