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Legge 21 novembre 2000, n. 342
"Misure in materia fiscale" (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 194/L alla
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276) Art. 50. (Agevolazioni per i disabili) 1. Il numero 31) della
tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "31) poltrone e
veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al
superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché
autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello
stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a
benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in
serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti
necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici
se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,
ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di
cui essi sono fiscalmente a carico;". 2. Alle cessioni dei
veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 9 aprile
1986, n. 97,
e successive modificazioni. 3. All’articolo 17 del
testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente: "f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;". 4. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono
sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel". 5. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore
delle regioni, necessarie a garantire l’equilibrio finanziario in conseguenza
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
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