
Legge 134/2001

Il
gratuito patrocinio a chi ha redditi sotto i 18 milioni
La nuova riforma della
gratuita assistenza legale che consente ai cittadini con un reddito
inferiore ai 18 milioni l'anno di ottenere l'avvocato a spese dello
Stato.
I punti importanti del nuovo
provvedimento, ( Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001), sono: una
''sburocratizzazione'' della normativa;il gratuito patrocinio
riguarderà non solo gli indagati, gli imputati e le parti lese nel
processo penale, ma anche i cittadini alle prese con i processi
amministrativi e la giustizia civile. Indagini più accurate per provare
la propria innocenza, si potrà nominare un investigatore. Il tetto dei
18 milioni comprende i redditi dell'intera famiglia, ma nelle cause tra
familiari il tetto riguarda solo l'interessato. Potranno usufruire del
gratuito patrocinio anche i cittadini stranieri, ai quali sarà
sufficiente ''auto-dichiarare'' il proprio reddito. Ma ci vorrà un ''visto''
del consolato che rilasci una certificazione di autenticità. (22 aprile
2001)
Legge n. 134 del 2001. Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n.217, recante norme sul gratuito patrocinio
Articolo 1.
1. Prima dell’articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica:
"Capo I – PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Articolo 2.
Al comma 1 dell’articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non
abbiente," è inserita la seguente: "indagato," e dopo la
parola: "imputato," è inserita la seguente:
"condannato,".
2. Il comma 3 dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"3. L’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase
del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
incidentali, comunque connesse".
3. Al comma 4 dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte
ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse.
4. Il comma 7 dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il giudice respinge l’istanza
ove vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi
nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita,
delle condizioni personali e familiari e di attività economiche
eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all’istanza,
può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla
Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede
per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o
sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al
questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione
nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui
soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro
condizioni personali e familiari e alle attività economiche
eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza".
Articolo 3.
1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: "lire otto
milioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"lire diciotto milioni".
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica dal 1 luglio 2001.
Articolo 4.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola:
"strettamente" è soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti
tecnici di parte," sono inserite le seguenti: "investigatori
privati autorizzati,".
3. Il comma 2 dell’articolo 4
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"2. Non possono essere
liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che,
all’atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini
della prova".
4. Al comma 3 dell’articolo 4
della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo
difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuati
i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998,
n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell’indagato,
dell’imputato o del condannato".
5. Il comma 4 dell’articolo 4
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Articolo 5.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua
famiglia anagrafica" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del
proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il
nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"3. Se l’istante è
straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica la
disposizione di cui al comma
1. L’istanza deve essere
accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente
che attesti la veridicità di quanto in essa affermato".
4. Al comma 4 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 2 e
3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
5. Il comma 5 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"5. Gli interessati, ove il
giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria
per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di
impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e
al comma 3, questa può essere sostituita da un’autocertificazione".
6. Il comma 6 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"6. Fuori dai casi previsti dal
comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste
dal presente articolo è causa di inammissibilità dell’istanza".
7. Al comma 7 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "previste dai commi
1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma
1" e le parole da: "con le sanzioni" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La
pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la
condanna importa la decadenza prevista dall’articolo 10 ed il recupero
delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile".
Articolo 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 6
della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero
immediatamente se la stessa è presentata in udienza," sono
inserite le seguenti: "a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo
179, comma 2, del codice di procedura penale,".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice decide sull’istanza
negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le
informazioni di cui all’articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all’esito
delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle
somme a carico dell’interessato".
3. Al secondo periodo del comma 3
dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: ",
alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall’articolo 5," sono soppresse.
Articolo 7.
1. Al comma 2 dell’articolo 7
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4,"
sono soppresse.
Articolo 8.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7
gennaio 1998, n. 11, l’interessato può nominare, per la
partecipazione a distanza al procedimento penale dell’indagato, dell’imputato
o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che
effettivamente si compiono a distanza"
Articolo 9.
1. Dopo l’articolo 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: "Art. 9-bis. -
(Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). – 1. Chi è ammesso
al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico
residente nel distretto di corte d’appello nel quale pende il
procedimento.
2. Il difensore della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un
sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto
di corte d’appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per
cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione
difensiva".
Articolo 10.
1. Al comma 1 dell’articolo 10
della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1,
lettera c), 4 e 5 dell’articolo 5" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 1, lettera c), e 4 dell’articolo 5" e
le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono
sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione
richiesta".
Articolo 11.
1. Al comma 1 dell’articolo 12
della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente
tecnico" sono inserite le seguenti: "o all’investigatore
privato autorizzato".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo
12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal
giudice, previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della
natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove
le stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese
spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di
cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal
giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente
legge".
3. Al comma 3 dell’articolo 12
della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente
tecnico," sono inserite le seguenti: "all’investigatore
privato autorizzato,".
Articolo 12.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo
13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il
perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre
quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito
disciplinare professionale".
Articolo 13.
1. Dopo l’articolo 15 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo:
"Capo II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED
AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. - (Istituzione del
patrocinio). – 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per
la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o
amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione, quando
le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
2. Il trattamento riservato dal
presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo
straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento
del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare,
e all’apolide nonché ad enti o associazioni
che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3. L’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e
ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia
indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter. - (Condizioni per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Può essere ammesso al
patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a
lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito
ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo
stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti
della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto
del solo reddito dell’interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del
Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono
essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione,
accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente.
Art. 15-quater. - (Istanza per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato). – 1. La parte che si trovi nelle
condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del
procedimento.
2. L’istanza, a pena di
inammissibilità, è sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione
è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la
riceve.
3. L’istanza è presentata o
inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell’ordine degli avvocati
presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove
pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se
procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell’istanza)
– 1. L’istanza prevista dall’articolo 15-quater è redatta in
carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all’indicazione
del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:
a) l’indicazione delle generalità
dell’interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza
corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un’autocertificazione dell’interessato
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del
reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le
modalità indicate nell’articolo 15-ter;
c) l’impegno a comunicare entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla
data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e
fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei
limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l’istante è straniero, per
i redditi prodotti all’estero si applica la disposizione di cui al
comma
1. L’istanza è accompagnata da
una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la
veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice
procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a
pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Può
essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione
o l’integrazione della documentazione prevista.
4. L’istanza contiene, inoltre, le
enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della
pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle
prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e
delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di
inammissibilità dell’istanza.
Art. 15-sexies. - (Effetti dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato). – 1. L’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene
estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di
volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L’ammissione
giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta
soccombente la parte che l’ha ottenuta; in tale caso l’interessato
non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma
1, e ferma l’applicazione dell’articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i
seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l’affare
riguardo ai quali ha luogo l’ammissione al beneficio medesimo, salvo
il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria,
condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle
quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l’annotazione a debito delle
tasse di registro e l’uso della carta non bollata a norma delle
vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o
amministrativi, che siano necessari per l’oggetto che ha dato luogo
all’ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di
diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui
ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici
debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al
riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese
a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel
caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione
dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche
dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora,
per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione
venga revocata ai sensi dell’articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall’erario
dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d),
le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali
necessarie per le finalità di cui al presente articolo, nonché le
spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti
tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalità
sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali
incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine
scritto del giudice che tratta la causa o l’affare;
g) sono anticipate dall’erario
dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di
pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice
di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei
commi secondo e seguenti dell’articolo 50 del codice civile e dalla
stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga
emesso il provvedimento di revoca dell’ammissione;
h) sono anticipate dall’erario
dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di
cui all’articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la
pubblicazione dell’ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534,
570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero
contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell’ammissione e, nel
secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del
codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di
assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall’erario
dello Stato le spese per il compimento dell’opera non eseguita e per
la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. - (Iscrizione a
debito di onorari ed indennità) – 1. Nelle cause riguardanti persone
ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità
dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle
spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche
nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies. - (Obbligo di
comunicazione di variazioni reddituali) – 1. Il soggetto ammesso al
patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di
presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a
che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti
di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. - (Sanzioni). – 1.
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, formula l’istanza di cui all’articolo 15-quater
corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l’ammissione o il
mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se
dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da
disporre immediatamente, prevista dall’articolo 15-terdecies, nonché
il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del
responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma
1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni
di cui all’articolo 15-octies.
Art. 15-decies. - (Procedura per l’ammissione
anticipata al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Nei dieci giorni
successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l’istanza di cui
all’articolo 15-quater, il consiglio dell’ordine degli avvocati,
verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette in via anticipata
e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell’autocertificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al
beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far
valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il
consiglio dell’ordine accoglie o respinge ovvero dichiara
inammissibile l’istanza è trasmessa all’interessato, al giudice
procedente e al direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore regionale delle
entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni,
indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 15-quinquies, dell’ammontare
del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei
dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può
disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica
della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi. Se risulta che
il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante
non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca
dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della
Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo
15-nonies.
4. La effettività e la permanenza
delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su
richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell’amministrazione
finanziaria o della Guardia di finanza.
5. Nei programmi annuali di
controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla
base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l’effettuazione
di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 15-undecies. - (Ammissione da
parte del giudice). – 1. Se il consiglio dell’ordine degli avvocati
respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere
proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull’istanza
unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. - (Nomina del
difensore e del consulente tecnico). – 1. Chi è ammesso al patrocinio
a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti
ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi
previsti dalla legge.
Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del
giudice sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1.
Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle
condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il
provvedimento di ammissione.
2. Con il provvedimento che
definisce il merito, il giudice modifica o revoca l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio
dell’ordine degli avvocati se risulta l’insussistenza dei
presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal
verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento
dell’ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in
danno dell’interessato le somme eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del
provvedimento.
4. Quando non debba procedere a
modifica o revoca, il giudice con l’atto che definisce il merito
pronuncia anche sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati.
Art. 15-quattuordecies. -
(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). – 1.
I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di
ufficio sono liquidati dall’autorità giudiziaria, previo parere del
consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente
alla decisione di merito tenuto conto della natura
dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i
criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni
caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con
decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o
comunque all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla
liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore
nominato dall’interessato sia iscritto all’albo degli avvocati di un
distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il
giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese
e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione
sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle
parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto
di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al
direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma 4
possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione,
entro venti giorni dall’avvenuta ricezione della
comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall’articolo
29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
7. Il tribunale o la corte d’appello
possono chiedere all’ufficio giudiziario presso cui si trova il
fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari
ai fini della decisione.
Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto
di percepire compensi o rimborsi). – 1. Il difensore e il consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non
possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi
titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L’avere l’avvocato, il
consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla
parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce
grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento
in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento che condanna la parte
soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone
che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra
parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il
rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia
in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione
della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore,
questa deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al
patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in
favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura
percentuale corrispondente.
4. Nell’attribuzione delle spese
all’erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli
onorari e le indennità dovuti al difensore. Art. 15-septiesdecies. -
(Azione di recupero). – 1. L’azione di recupero a carico della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata
verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili,
quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo
delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di
estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione
dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo
309 del codice di procedura civile.
L’inosservanza di tale obbligo ha
rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il
soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a
rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall’erario con la somma o
valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite
per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento
delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed è vietato
accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni
patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è
obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso
della causa abbia promosso uno dei mezzi d’impugnazione previsti dalle
norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e
delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato
estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che
interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le
parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e
delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o
cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione
al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). – 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase
dell’esecuzione e nel procedimento di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. -
(Applicazione). – 1. Le disposizioni previste dal presente capo si
applicano dal 1º luglio 2002.
2. L’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata
anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono
disciplinati dalla presente legge".
Articolo 14.
1. Prima dell’articolo 16 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica:
"Capo III – DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI".
Articolo 15.
1. All’articolo 16 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: "al gratuito patrocinio" sono
sostituite dalle seguenti: "al patrocinio a spese dello Stato nei
casi di cui al capo I".
Articolo 16.
1. Al comma 1 dell’articolo 17
della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non è ammesso il recupero delle somme pagate al
difensore e delle spese, di cui all’articolo 4, nel processo penale,
salvo i casi in cui sia stata revocata l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10".
Articolo 17.
1. Dopo l’articolo 17 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: "Art. 17-bis. -
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). – 1.
Presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito l’elenco
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
2. L’elenco è formato dagli
avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti
previsti dal comma 3.
3. L’inserimento nell’elenco è
deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza
dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza
professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non
inferiore a sei anni.
4. L’inserimento nell’elenco è
revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione
disciplinare.
5. L’elenco è rinnovato entro il
31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti
presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della
provincia".
Articolo 18.
1. L’articolo 18 della legge 30
luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Relazione al
Parlamento) – 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003
e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione
sull’applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello
Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni
necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa".
Articolo 19.
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, in materia di
oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la
seguente:
"l-ter) le erogazioni liberali
in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone
fisiche";
b) all’articolo 65, in materia di
oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Alle erogazioni
liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o
di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento
delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il
soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di
cui al medesimo comma 1".
Articolo 20.
1. Presso il consiglio dell’ordine
degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal
consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al
patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico
i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti
giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonchè i
requisiti, le modalità e gli obblighi per l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli
obblighi per la nomina del difensore d’ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce
a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente
produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le
informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema
prospettato, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’instaurazione
di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di
un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a
carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in
misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può
stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria
disponibilità a concorrere a titolo gratuito all’espletamento del
servizio, anche ai sensi dell’articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Articolo 21.
1. Il Governo è autorizzato ad
emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina
dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese
anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge
incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle
disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217,
introdotto dall’articolo 13 della presente legge.
Articolo 22.
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l’anno 2001,
in lire 116.792 milioni per l’anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a
decorrere dall’anno 2003 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 23.
1. L’articolo 152 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
2. Il testo della legge sul gratuito
patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l’articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo
10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della
medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio
2002.