Circolare Lavoro 3.8.2002
Circolare Lavoro 3.8.2002
Fissate le linee guida per l'erogazione delle prestazioni L'indennità per i lavoratori affetti da talassemiaCon l’articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, è stato disposto che i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, che hanno raggiunto un’anzianità contributiva di almeno dieci anni, ed hanno compiuto trentacinque anni di età, hanno diritto a un’indennità d’importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni. Tale indennità, che ha funzione di sostegno al reddito, è cumulabile con i redditi di lavoro e spetta a tutti i lavoratori: privati, pubblici, autonomi, liberi professionisti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare del 3 luglio 2002, ha diramato le “linee di indirizzo” per l’erogazione della prestazione precisando che il pagamento è posto a carico dell’INPS indipendentemente dall’attività svolta e dalla Gestione previdenziale alla quale è iscritto il lavoratore interessato. Pertanto la domanda per la concessione dell’indennità va presentata alla Sede dell’INPS competente per il territorio di residenza del richiedente. Alla domanda va allegata la certificazione sanitaria attestante la patologia e, se non iscritto all’INPS, la certificazione dell’Istituto previdenziale che documenti l’anzianità contributiva. (23 luglio 2002) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Circolare - 3 luglio 2002 - Prot. DPSP/II/H OGGETTO: linee di indirizzo per l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi. Premessa Con la presente circolare, d’intesa con la Direzione Generale per le politiche previdenziali, si forniscono linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 39, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [1] che prevede la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (il cui ammontare mensile per l’anno 2002 è di 392,69 euro) in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica. Nella necessità di predisporre le procedure che rendano operante la corresponsione del beneficio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concertato con il Ministero dell’Economia e Finanze e con l’INPS le modalità di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari e la certificazione necessaria secondo termini di snellezza operativa. Campo di applicazione Il beneficio di cui sopra nasce come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti…..) affetti da talassemia major o drepanocitosi così come diagnosticate dai competenti organi medici. A questo fine è consentito il cumulo del suddetto beneficio sia con la retribuzione lavorativa sia con qualsiasi prestazione pensionistica. Ente erogatore e procedura L’indennità, posta a carico dello Stato, è concessa ed erogata dall’Inps anche qualora i requisiti contributivi siano stati accreditati presso altri Enti previdenziali. Per una maggiore fruibilità da parte dei beneficiari la prestazione sarà corrisposta con cadenza mensile per tredici mensilità. La domanda per la concessione dell’assegno deve essere presentata alla sede INPS del territorio di residenza del soggetto che richiede la prestazione e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a- documentazione sanitaria che certifichi il soggetto affetto da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme), rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie; b- documentazione, rilasciata dai competenti enti previdenziali, attestante l’anzianità contributiva posseduta; qualora il requisito contributivo richiesto ai fini del beneficio sia già stato maturato presso uno dei predetti enti, tale documentazione è sostituita da apposita certificazione; nel caso in cui il soggetto possieda periodi contributivi presso l’INPS, tale Istituto procede comunque d’ufficio ad accertare il possesso del predetto requisito contributivo. Con circolari operative l’INPS indicherà alle sedi territorialmente competenti procedure atte a definire le modalità di riscontro successive all’accertamento dei requisiti richiesti. Risorse finanziarie Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà al trasferimento all’INPS delle risorse necessarie a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’art. 20 delle Legge 328 2000 per una somma di 1,03 milioni di euro, così come stabilito dall’articolo 39, comma 2, legge 448/2001. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO |
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