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Circolare Inps 157/200
Assegno all'invalido civile maggiorenne solo sé incollocato
L’invalido
civile maggiorenne, per avere diritto all’assegno mensile, deve
dimostrare di essere “incollocato”. A tale scopo è necessario
che l’invalido sia iscritto, o abbia presentato domanda di
iscrizione, alle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio
e non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. (31 ottobre 2002) Circolare INPS n. 157/2002
1 –
Normativa in atto
Nel corso di
un giudizio, promosso contro l’INPS, con ordinanza emessa il 1°
giugno 2001, il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2 e
3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della
Costituzione, dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, sopra richiamato, nella parte in cui non prevede il diritto
all’assegno per gli studenti maggiorenni, invalidi parziali,
frequentanti regolare corso di studi e non iscritti alle liste di
collocamento obbligatorio. 3 – Decisione della Corte Costituzionale Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che il soggetto disabile che frequenta la scuola ha diritto alla relativa indennità fino al compimento del 18° anno di età, mentre oltre questo limite può percepire un assegno mensile, a condizione che sia “incollocato al lavoro” (oltre agli ulteriori requisiti di percentuale di invalidità e di rispetto del limite di reddito), ha ritenuto nel merito infondata la questione, così come motivata dal Tribunale di Lucca, avuto riguardo al complesso sistema normativo inerente l’invalidità civile. La Corte ha,
infatti, considerato ipotizzabile, rispetto alla accezione “incollocati
al lavoro”, contenuta nella disposizione censurata, un’interpretazione
diversa da quella prospettata nell’ordinanza
di rimessione, tenuto conto della particolare condizione
del soggetto che intende proseguire il corso di studi. In proposito,
la Corte ha rilevato che la sola iscrizione – o la richiesta di
iscrizione – nelle liste di collocamento per il disabile
maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa come condizione per l’erogazione dell’assegno mensile, costituirebbe
un adempimento meramente formale, contrario allo spirito della
legislazione più recente rivolta alla valorizzazione della
capacità lavorativa residua dei disabili attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato, nel più ampio quadro della promozione
dell’inserimento e della integrazione normativa di questi soggetti
(legge 12 marzo 1999, n. 68 [3]). Conclusivamente, la Corte ha ritenuto che nei confronti dei soggetti disabili presi in considerazione dalla disposizione censurata, il requisito dell’incollocazione – interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale sanciti dalla Carta costituzionale e invocati dal Giudice a quo per sostenere l’incostituzionalità della norma impugnata – va letto come comprensivo della ipotesi della frequenza scolastica, che, pertanto, costituisce condizione per l’erogazione dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica. 4 – Conclusioni e disposizioni applicative Si invitano le Sedi e le Agenzie, in sede di definizione di domande di assegno dei soggetti disabili parziali maggiorenni che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, a ricomprendere nell’”incollocazione al lavoro”, richiesta per l’erogazione dell’assegno mensile, l’ipotesi della frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione. Eventuale contenzioso, anche giudiziario, attivato da invalidi che si trovino nelle condizioni sopra descritte, ai quali sia stata respinta la domanda per l’erogazione dell’assegno di cui trattasi, dovrà essere definito tenendo conto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n. 329. IL
DIRETTORE GENERALE - PRAUSCELLO |
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