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Le agevolazioni per gli ausili
Un'aliquota agevolata al 4% (in luogo di quella ordinaria al 20%) consente l'acquisto ad un prezzo inferiore di una serie di beni che, per loro caratteristiche, garantiscono un importante aiuto all'integrazione delle persone disabili. Sono assoggettati all'aliquota del 4% gli acquisti di tutti gli ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali di natura permanente, che siano necessari alla deambulazione ed al sollevamento delle persone disabili (art. 1, comma 3 bis, Legge n. 263/1989; Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 tabella A 41 quater). Con Circolare Ministeriale n. 189/1994, si è precisato che l'aliquota agevolata è prevista esclusivamente per l'acquisto di beni i quali, per caratteristiche obiettive, siano utilizzati esclusivamente ed unicamente da soggetti disabili in possesso di una specifica prescrizione rilasciata loro da un medico specialista che operi in una Azienda Sanitaria Locale o in una Azienda Sanitaria Ospedaliera o, comunque, in una struttura sanitaria pubblica. Per ausili si intendono gli strumenti che, anche se non specificamente fabbricati per le persone disabili, sono utili a prevenire, alleviare o compensare una disabilità o una menomazione. Tali strumenti contribuiscono all'autonomia della persona disabile o, comunque, al miglioramento delle proprie condizioni di vita, nonché ad agevolare il compito di coloro i quali prestano la loro assistenza in favore di persone disabili. Da un punto di vista tecnico e, in ragione delle loro specifiche finalità, gli ausili possono essere classificati in quattro diverse categorie e, precisamente: a) ausili tecnici; b) ausili informatici; c) ausili per l'accessibilità all'ambiente; d) ausili comunicatori. A norma dell'art. 2 Legge n. 30/1997, l'agevolazione in questione riguarda anche l'acquisto di ausili e sussidi tecnici ed informatici da parte di persone riconosciute invalide ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992. Con Decreto Ministeriale del 14 marzo 1998 si è chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata al 4%, si considerano sussidi tecnici ed informatici idonei a facilitare l'autosufficienza della persona disabile, le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, informatiche o elettroniche, di comune reperibilità o appositamente fabbricati, che siano preposti: 1) ad assistere la riabilitazione della persona disabile; 2) a facilitare la comunicazione della persona disabile con altri soggetti; 3) a favorire l'elaborazione scritta o grafica; 4) a consentire alla persona disabile impedita o limitata da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o di linguaggio, l'accesso all'ambiente, alle informazioni e, più in generale, alla cultura. Al fine di poter beneficiare dell'aliquota agevolata per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici, è necessario consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, il certificato d'invalidità attestante il riconoscimento dell'invalidità funzionale permanente e la prescrizione rilasciata dal medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti il funzionale collegamento esistente tra il sussidio tecnico informatico e la natura della menomazione. La persona disabile può autocertificare le proprie condizioni personali a norma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A far data dal 01 gennaio 2001, è stata estesa l'aliquota agevolata al 4% agli acquisti di prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da soggetti non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da questi. I prodotti in questione sono: giornali e notiziari quotidiani, periodici, libri ad esclusione di giornali e periodici di genere pornografico e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, che siano realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio magnetici. Analogamente, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2001, è prevista l'aliquota agevolata al 4% per l'acquisto di prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio magnetici per persone non vedenti ed ipovedenti. Stampa · Invia questo articolo ad un amico |
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