Gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2002

Assegni per disabili,ciechi e sordomuti 

Gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2002 è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2002 con cui il Ministero dell'Interno ha indicato le provvidenze economiche per il 2002 a favore di invalidi civili, sordomuti e ciechi civili Ricordiamo che a partire dal 2001, con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, queste provvidenze economiche sono passate dal Ministero del Lavoro, competente tramite le Prefetture, alle Regioni a statuto ordinario. Per il 2002, indipendentemente dalle condizioni economiche dell'interessato l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è pari a € 426,09, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è pari a € 619,85, l'indennità di comunicazione per i sordomuti è pari a € 174,35, mentre la speciale indennità per i ciechi ventesimisti è pari a € 111,42. Per poter avere tali provvidenze economiche i disabili interessati non devono superare i seguenti limiti di reddito: € 12.796,09 annui per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili totali e ai sordomuti; € 3.755,83 annui per il diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati e invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; € 6.151,97 annui per il diritto all'assegno a vita ai ciechi civili decimisti. Ai sensi dell'art. 70, 6° comma della Legge n. 388/00, a decorrere dal 1º gennaio 2001, viene erogata una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza con età inferiore a 65 anni. Per poter ottenere la maggiorazione la persona, se è sola, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione, che per l'anno 2002 è pari a € 4.691,70, se, invece, è coniugata, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore al predetto limite di reddito personale, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per l'anno 2002 è pari a € 9.796,67 euro. L'art. 38 della Legge n. 448/01, la cosiddetta legge finanziaria 2002, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2002, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della Legge n. 222/84 l'incremento mensile per 13 mensilità della maggiorazione sociale fino a garantire un reddito proprio (tra pensione e incremento) pari a € 516,46.

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