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Unione Sindacati Autonomi Europei Segreteria Generale 00187 Roma via XX Settembre n. 89 Tel. 06-4820175 Fax. 06-4819080www.usae.it info@usae.it Roma li 6 giugno 2005 Circolare N. 46 / 2005 SANGUE INFETTO, SECONDO LA CASSAZIONE LO STATO È COLPEVOLE E QUINDI CHI PAGA È IL MINISTERO Il Ministero della Salute è responsabile per omesso controllo per le infezioni da Hiv, epatite B e C provocate da trasfusioni di sangue e acquisto di emoderivati infetti, effettuate dopo il 1978, 1985 e 1988 in alcuni ospedali e farmacie di Roma. La Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 11609, ha confermato il giudizio d’appello. I ricorrenti avevano infatti ottenuto il riconoscimento del danno sia in primo grado sia in appello, per i danni subiti dalle trasfusioni fatte successivamente al 1978, 1985 e 1988, e la condanna del ministero per inosservanza colposa dei suoi doveri istituzionali. I ricorrenti, però, contestavano che la sentenza della Corte d’appello si fondava sull’errato concetto di fatto notorio di carattere scientifico, con cui aveva escluso la responsabilità del ministero per i fatti antecedenti quelle date. Sostenevano, invece, che fin dai primi anni 70, o quantomeno dal ’78, vi era una diffusa consapevolezza della pericolosità delle trasfusioni di sangue per il rischio di trasmissioni virali, come successivamente affermato dal tribunale di Roma in alcune sentenze. I giudici del Palazzaccio non hanno però accolto queste motivazioni. «Finché», scrivono i giudici della Suprema corte, «non erano conosciuti dalla scienza mondiale i virus dell’Hiv, Hbc e Hcv, e i relativi test di identificazione, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del ministero e l’evento lesivo, proprio perché la possibilità di infezione era un evento astrattamente inverosimile». La condanna del ministero della salute, come già riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio, si fonda dunque sulla violazione degli obblighi di vigilanza, controllo e direzione in merito al sangue importato o prodotto per emo-trasfusioni o emoderivati. «Non può essere invece riconosciuta», scrive la Cassazione, «una responsabilità per le condotte precedenti in quanto il fatto non era prevedibile e dunque prevenibile, né tantomeno l’ipotesi, sostenuta dai ricorrenti, di responsabilità da rischio dello sviluppo prevista per il produttore, in quanto il sangue è fornito gratuitamente ». Secondo la Suprema corte, quindi, non sussiste una condotta illecita commissiva in capo al ministero della salute, ma solo un comportamento omissivo, causa del danno nei confronti dei soggetti per i quali ciò era stato accertato. |
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