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Padova 10.11.2005
Spett.le DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE P.le dell’industria n.20 00144 ROMA alla c.a. del dr. Filippo Palombo e della dott.ssa Annagrazia Ascienzi e p.c. TRASMISSIONE A MEZZO FAX Spett.le AVVOCATURA DELLO STATO alla c.a. dell’avv. Michele Botta e p.c. TRASMISSIONE A MEZZO FAX Preg.mo senatore CESARE CURSI Sottosegretario al Ministero della Salute
OGGETTO: Definizione transattiva contenziosi in atto attualmente pendenti innanzi al Tribunale di Venezia ai n. r.g. n. 7942/2002, 5439/2003, 4656/2003, promossi da soggetti danneggiati da emoderivati infetti, ex Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003 Con riferimento alla vertenze emarginate in oggetto, sono con la presente ad inviarVi nuovamente la documentazione già trasmessaVi con la mia del 11.12.2003, costituita dai verbali delle competenti Commissioni Medico Ospedaliere e dai certificati medici attestanti le patologie contratte dai miei clienti ed il nesso di causalità con l’assunzione di emoderivati infetti. Più precisamente, unisco copia dei verbali delle Commissioni Medico Ospedaliere relativi alle visite effettuate dai signori: Per quanto attiene ai nominativi indicati in appresso compiego copia delle comunicazioni inviate dal Ministero relative gli esiti delle visite effettuate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere e certificazioni mediche attestanti le patologie contratte ed il nesso di causalità con l’assunzione di emoderivati: Nel sollecitare la definizione della vertenza, rilevo che il Ministero ha già provveduto a definire un primo gruppo di contenziosi, riconoscendo ed erogando i relativi risarcimenti. I parametri adottati per tali transazioni dovranno conseguentemente essere utilizzati anche nella definizione della presente vicenda, in quanto l’adozione di diversi criteri non potrà che dare luogo ad ingiustificate disparità di trattamento, visto che tutti i miei clienti hanno i requisiti richiesti dal decreto del 3.11.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.12.2003 e dal successivo provvedimento del 17.11.2003, analogamente ai beneficiari delle transazioni già eseguite. Mi è giunta voce, per contro che vi sia la volontà di escludere i miei assistiti sulla base dei parametri adottati dalla sentenza della Corte di Cassazione del 31.5.2005 n. 11609, laddove si riconosce la responsabilità dell’ente pubblico solamente con riferimento ad infezioni sorte successivamente alla scoperta dei test diagnostici dei virus. Non capisco invero come ciò possa accadere in quanto la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11608/05 ha condiviso il seguente e decisivo principio: "la prova dell’esistenza e dell’eziologia delle infezioni degli appellati e della data delle stesse viene tratta dalla corte di merito dalle certificazioni delle Commissioni Medico Ospedaliere di cui all’art. 4 l. n. 210/1992, o di istituti sanitari o di organismi sanitari". Proprio in virtù di tale principio, un attento esame della documentazione già in Vs. possesso, non può che determinare l’accoglimento delle pretese dei miei assistiti in quanto le date di positività del virus sono successive alla soglia temporale del 1988. Tengo a precisare peraltro che la Corte di Cassazione si è limitata a confermare dei principi già espressi nella sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23.10.2000. Non mi risulta tuttavia che il Ministero della Salute abbia ritenuto farvi riferimento allorché ha definito le transazioni con il primo gruppo di danneggiati, limitandosi ad applicare i criteri previsti dal decreto del 3.11.2003. Ciò premesso, rimango in attesa di un Vs. celere cenno di riscontro, avvisandoVi sin da ora che nell’ipotesi in cui venisse negato ai miei clienti il diritto alla stipula della transazione, provvederò ad inoltrate un esposto alla Corte dei Conti ed all’Autorità Giudiziaria competente, affinché siano valutati le modalità ed i criteri che hanno condotto al perfezionamento delle transazioni solamente nei confronti di alcuni danneggiati, arbitrariamente preferiti ad altri soggetti titolari dei medesimi requisiti. avv. Flavio De Zorzi |
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