AVV. ERMANNO ZANCLA AMBROSIO E COMMODO

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DOSSIER EMOFILICI

Le drammatiche vicende che coinvolgono e che hanno visto coinvolti numerosissimi emofilici italiani sono ormai tristemente note.

Gli emofilici sono una categoria particolare di malati, affetti dalla carenza congenita di un fattore di coagulazione del sangue, il cd fattore ottavo, che costringe tali soggetti ad assumere per tutta la vita dei farmaci emoderivati che ne compensino la mancanza; veri e propri salvavita poiché in assenza di questi le emorragie sono inarrestabili e conducono alla morte.

Il numero degli emofilici italiani è ben determinato, non supera le 2000 unità, e può essere facilmente desunto dai registri tenuti presso il Ministero della Salute.

Nel corso degli ultimi vent’anni, la stragrande maggioranza di tali soggetti, in una percentuale vicina alla totalità, è stata contagiata, a seguito dell’assunzione di tali farmaci necessari alla loro sopravvivenza, dal virus dell’epatite B, dell’epatite C e dell’ HIV poiché per la mancata vigilanza da parte del Ministero della Salute, i preparati in questione, derivati dal sangue, contenevano in realtà tali virus.

Numerosi sono quelli tra loro negli anni deceduti per cirrosi epatiche, epatocarcinomi, AIDS come conseguenza di tali infezioni.

A partire dalla metà del 1995 fino ad oggi, molti di questi malati decidevano di intentare cause di risarcimento danni te nei confronti del Ministero della Salute.

Venivano pronunciate numerose sentenze di condanna a carico del Ministero della Sanità ora della Salute, dai Tribunali Civili di tutt’Italia; tali sentenze hanno riconosciuto una responsabilità dello stesso per omessa vigilanza e controllo del sangue.

Si è così posto il problema di risolvere definitivamente il contenzioso esistente tra questa categoria sfortunata di soggetti e lo Stato.

Finalmente nel corso dell’anno 1999, l’allora Ministro della Sanità Rosy Bindi decideva ed assumeva in Parlamento l’impegno formale di chiudere anche in Italia, come in altri Paesi, questa tragica vicenda costituendo con decreto 9 novembre 1999 un gruppo di lavoro cd. paritetico al fine di condurre degli studi su eventuali e possibili soluzioni transattive.

A tale gruppo di lavoro venivano invitati a partecipare non più di due Studi Legali, in sostanza i difensori di quei processi che all’epoca si erano già attivati.

Negli anni successivi un numero sempre più grande di emofilici, quasi l’intera popolazione emofilica italiana, citava in giudizio il Ministero della salute e nonostante le moltissime cause pendenti e le numerose sentenze vittoriose, per ragioni del tutto incomprensibili, che hanno provocato però incredibili conseguenze a cascata nessuno di tali emofilici e nessuno degli avvocati che li rappresentava veniva invitato a partecipare ai lavori di tale comitato paritetico.

Sostanzialmente il Ministero, aprendo un tavolo di trattative in corso di causa (ed infatti la prima sentenza emessa dal Tribunale di Roma come detto nel 1988 era in quel momento gravata da appello) con un primo gruppo per così dire "storico" di emofilici ed i loro legali, ignorava totalmente l’esistenza di altri soggetti con le identiche caratteristiche continuando a discutere con solo una fetta di malati.

Non solo, gli avvocati che rappresentavano tale primo gruppo "storico" notificavano altri due procedimenti civili per il risarcimento dei danni facendo sì che altri soggetti emofilici potessero essere rappresentati nell’ambito di questo gruppo di lavoro paritetico; sempre più inspiegabilmente gli altri avvocati, che nelle more avevano a loro volta notificato atti di citazione, ne rimanevano esclusi e così i loro assistiti..

La vicenda in oggetto subiva un’accelerazione: nella seduta del 24 gennaio 2002, la Commissione Igiene e Sanità del Senato avente per oggetto il "risarcimento del danno nei soggetti contagiati dal virus HIV, HCV e HBV per aver assunto emoderivati infetti".

Orbene, andando a rileggere i lavori della Commissione si può avere chiara contezza della intenzione della Commissione di risolvere il contenzioso giudiziario in atto in via transattiva, per tutti gli emofilici infetti ed i loro erede italiani e non certo soltanto per quelli i cui avvocati si erano seduti al tavolo "paritetico"; la Commissione infatti, prefigurava la possibilità di estendere una possibile soluzione transattiva oltre che a tutti gli emofilici anche a coloro che comunque erano stati obbligati all’utilizzo di sangue e suoi derivati, per intenderci quei soggetti, che a seguito di trasfusioni per evento acuto per lo più ospedaliere, si erano infettati dai virus sopra indicati.

All’esito di questi lavori veniva emanato il decreto legge 23 aprile 2003 n° 89 convertito con modifiche nella legge 20 giugno 2003 n° 141 ed avente per oggetto la "definizione transattiva delle controversie in atto promosse da soggetti danneggiati da sangue e emoderivati infetti" che stanziava inoltre delle somme per tali transazioni rimandando ad un emanando decreto che avrebbe stabilito i tempi e le modalità delle stesse.

La circostanza rilevante e molto grave è che tale legge, faceva proprie le risultanze del comitato paritetico di cui facevano parte solamente gli avvocati che rappresentavano solo 3 cause contro il Ministero della Salute, che se pur importanti sotto il profilo numerico, non tenevano in alcun conto le decine e decine di cause promosse da altri soggetti emofilici che si trovavano nella medesima situazione dei primi.

Anche sotto il profilo economico venivano stabiliti dei parametri risarcitorii, anche qui con risultati inaccettabili sulla base di un numero di emofilici aventi in corso una causa di risarcimento danni che non era quello di tutti gli emofilici italiani con tale requisito ma solo quelli difesi dai predetti due studi legali.

In altre parole la legge fa riferimento, e non poteva essere altrimenti, a tutti gli emofilici ma poi richiama i lavori di un comitato nei quali si era lavorato (ipotizzando addirittura anche le somme spettanti a ogni singolo), sulla base di un numero definito che era quello dei soggetti che avevano partecipato alle cause patrocinate da sostanzialmente solo due studi legali.

In data 2 dicembre 2003, veniva pubblicato il decreto 3 novembre 2003 che attuava la legge sopra citata.

Il decreto in questione, evidentemente rivolto a tutti gli emofilici italiani, invita questi soggetti a far pervenire entro 30 giorni all’Amministrazione del Ministero della Salute la certificazione attestante esclusivamente a)la verifica della patologia b) la pendenza di una causa stabilendo inoltre che una volta ricevute tali documentazioni sarebbero stati effettuati i pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva.

Evidentemente non potendo un decreto e men che mai una legge stabilire che la transazione potesse avere ad oggetto solamente gli emofilici assistiti da due Studi legali, accade che moltissimi soggetti emofilici che possedevano esattamente i medesimi requisiti dei soggetti di cui sopra, aderiscono.

Si verifica dunque qualcosa di assolutamente inevitabile ma che, probabilmente la Direzione Generale del Ministero non prevedeva, e cioè giungevano sul tavolo del ministero non solo le richieste di transazione di quei circa 700 soggetti che erano rappresentati dai due avvocati che si erano seduti al comitato paritetico ma anche tutti quei soggetti ed i loro avvocati che pensavano di essere più che legittimati ad aderire alla transazione.

I soggetti individuati aventi i requisiti per aderire alla transazione erano in numero di circa 800.

E’ legittimo a questo punto chiedersi però per quale ragione nessun altro avvocato che rappresentava "gli altri emofilici" fosse stato invitato al comitato paritetico, e per quale ragione durante gli anni di lavoro del comitato paritetico il Ministero non avesse monitorato, attraverso le 20 avvocature dello Stato, quanti procedimenti in corso vi fossero pendenti attivati da soggetti emofilici, ma soprattutto per quale ragione i difensori di questi soggetti non fossero stati invitati a partecipare al comitato stesso.

Orbene, prescindendo da qualsivoglia criterio logico (età, tipo di malattia, avanzamento della stessa, sussistenza di una sentenza favorevole o solo di un procedimento pendente etc. etc.) o cronologico (presentazione della domanda) il Ministero della salute decideva di formare una graduatoria nella quale vengono inseriti esclusivamente i clienti dei due studi legali che avevano partecipato al comitato paritetico.

Invero, invece di andare a verificare il numero dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge e dividere le somme che erano state stanziate si decide di pagare per primi i clienti del cd. primo grupo introducendo un criterio discriminatorio che non esisteva certamente nel decreto legge citato.

Ed infatti, con nota del 29 luglio 2004 del Ministero riconosceva a tutti i cittadini italiani emofilici, quei requisiti per l’ammissione alle procedure transattive di cui alla legge 141/2003 e D.M. 23.04.2003, tuttavia si il medesimo Ministero non riteneva di procedere alla stipula delle relative transazioni dovendosi al momento- privilegiare il gruppo di danneggiati "che per primo e già da qualche anno ha intrapreso trattative in tal senso e che insieme ai rappresentanti ministeriali , ha formulato una ipotesi di soluzione transattivi alle vertenze giudiziarie in atto".

Orbene, anche a volere prescindere da ogni contestazione in ordine alla legittimità della scelta operata a monte da questa Amministrazione, la prelazione concessa appariva del tutto priva di giustificazione.

Invero, i provvedimenti legislativi in materia susseguitisi non contenevano alcuna clausola di riserva in favore di qualsivoglia particolare categoria di soggetti, riferendosi alla generale categoria degli emofilici, e non poteva essere altrimenti, pena la palese illegittimità costituzionale dei provvedimenti stessi.

Tuttavia le affermazioni contenute nella Nota in oggetto risultano in evidente contrasto con il dettato normativo, con la incredibile conseguenza che sono stati rappresentati e considerati in Commissione paritetica e quindi, subito ammessi alla procedura transattiva già in atto, almeno un centinaio di soggetti emofilici il cui procedimento civile, notificato nel maggio 2002 e tuttora pendente, è successivo a quello incardinato dai soggetti rappresentati dal collegio legale di cui sopra, alcuni dei quali hanno, inoltre, a differenza di quelli, già ottenuto una sentenza favorevole.

Non si comprendeva poi quali parametri di liquidazione fossero stati decisi in relazione alle posizioni, secondo quanto comunicato, in corso di definizione e se, nella individuazione degli stessi, sia stata considerata la presenza di altri aventi diritto, anche e soprattutto a fronte della sorprendente affermazione contenuta nella nota in oggetto circa la intervenuta necessità di disporre di ulteriori risorse; appariva infatti quantomeno anomalo che, essendo stata stanziata una somma in relazione ad un amplissimo numero di soggetti chiaramente finalizzata ad estinguere tutto il contenzioso in essere tra gli emofilici e lo Stato italiano, nel procedere poi al pagamento di meno della metà degli stessi si siano già esaurite tutte le risorse disponibili per questo esercizio finanziario.

Ma tant’è, anche per non fare scoppiare una guerra tra malati, ma soprattutto forti delle rassicurazioni ricevute nel corso di numerosissimi incontri con i massimi esponenti del Ministero si decideva di attendere con fiducia.

Ed infatti gli Uffici Ministeriali di Roma i legali, in alcune occasioni accompagnati da alcuni malati, incontravano il dott. Filippo Palimbo, la dott.ssa Anna Grazia Ascenzi, e dei dott.ri Tommasi e Maiorino nel corso del 2004 e 2005 e rassicurati sul fatto che la procedura di transazione sarebbe proseguita anche a favore dei soggetti emofilici da loro assistiti con la istituzione di una seconda Commissione incaricata di individuare i soli livelli risarcitori, essendo indiscutibile l’an debeatur .

Lo stesso dott. Filippo Palumbo, intervistato dal Sole 24 ore, affermava:

Nello specifico, in un primo momento si precisava che non si sarebbero potuti raggiungere i livelli garantiti al primo gruppo successivamente invece, nelle parole della dott.ssa Anna Grazia Ascenzi, e dei dott.ri Tommasi e Maiorino con grande soddisfazione si faceva strada la certezza che ai loro assistiti sarebbero state riconosciute quantificazioni simili.

Può a questo proposito essere interessante ricordare che, secondo quanto riportato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici, il Sottosegretario al Ministero della Salute On.le Cesare Curzi, Presidente della Commissione, in occasione del convegno organizzato dalla stessa presso la Camera dei Deputati a Roma, "rassicurò ampiamente i rappresentanti associativi e gli emofilici presenti sul fatto che, non solo la soluzione equa per i suddetti soggetti ingiustamente esclusi era alle porte, ma anche che i criteri ai quali si sarebbe ispirata la Commissione Interministeriale nominata ad hoc non sarebbero stati dissimili da quelli adottati per i 718 ricorrenti già liquidati".

Il Dr. Maiorino, incontrato personalmente e poi interpellato telefonicamente da alcuni legali prima della pausa feriale, confermava l’imminente formazione della Commissione in oggetto annunciando che, non essendo prevista la presenza di legali all’interno della medesima ( a differenza dei lavori della prima Commissione) proprio perché si trattava "solo" di stabilire la somma da offrire, gli Studi Legali avrebbero direttamente ricevuto, alla ripresa dell’attività forense e comunque entro il mese di settembre, una formale lettera del Ministero contenente l’indicazione del quantum offerto dall’Amministrazione della Salute.

L’avvocato Zancla, giovedi 13 ottobre, in occasione di un incontro personale con il Dr. Maiorino negli uffici ministeriali in Roma, veniva informato che Commissione si era costituita, si era riunita più volte, e che stava procedendo regolarmente con i propri lavori e che le somme risarcitorie non si sarebbero discostate dai livelli ex "primo gruppo".

Evidentemente le rassicurazioni continuativamente fornite dai Dirigenti del Ministero della Salute in occasione di questi numerosi incontri (cui sono stati talvolta presenti alcuni degli stessi assistiti) autorizzavano non solo ad informare positivamente in tale senso i clienti – comprensibilmente desiderosi di aggiornamenti - ma anche a dissuaderli dall’intraprendere iniziative di contrasto delle procedure della transazione c.d. "primo gruppo".

La buona fede ha dunque sin dall’inizio e per tutto questo lungo lasso di tempo informato l’approccio di questi 112 malati (e purtroppo in molti casi, dei loro eredi), e su altrettanta buona fede da parte dell’Amministrazione si è sempre fatto affidamento.

QUI INSERIRE LA COMUNICAZIONE DI RIGETTO QUANDO L’AVREMO

Corte di Cassazione nella sentenza n. 11609 del 31 maggio 2005.

Premesso infatti che, come viene spiegato oltre, non è possibile affidare a tale sentenza alcun valore di precedente vincolante in materia (in particolare perché le conclusioni ivi raggiunte scontano un’istruzione probatoria gravemente lacunosa nei due gradi di merito, e perché come noto ogni decisione fa stato solo per il caso che ha deciso) la su detta decisione della Commissione non potrebbe che essere vista come un inaccettabile lesione dei diritti acquisiti dai nostri clienti.

E’, infatti, palese che per questi ultimi la situazione si sia definitivamente cristallizzata all’epoca in cui (gennaio 2004, momento dell’adesione, o al più tardi settembre 2004, momento dell’invio delle note confermative dell’ammissione a transazione) il Ministero si è espresso riconoscendo l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa precedentemente indicata: si consideri a questo proposito il chiaro tenore del menzionato Decreto Dirigenziale Salute 12 febbraio 2004, dal quale si evince che condizione necessaria e sufficiente per procedere alla liquidazione del c.d. "secondo gruppo" è lo stanziamento della copertura: "…lo stanziamento previsto dalle legge…non è sufficiente ad assicurare la liquidazione, nei tre anni, delle somme spettanti a titolo di risarcimento a tutti coloro che, in base alla normativa medesima, hanno i requisiti necessari per accedere all’accordo transattivorilevata l’opportunità, al fine di poter concludere le transazioni con i restanti soggetti…i quali essendo stati danneggiati da emoderivati infetti sono interessati alla transazione alla stregua dell’altro gruppo…".

Analogamente si è espresso il Ministero della Salute rivolgendosi direttamente ai malati: nelle note inviate agli scriventi studi legali, eloquentemente intitolate "Transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti…Ammissione a transazione" si fa presente che "al fine di poter dare corso alle transazioni con gli altri soggetti emofilici che ne hanno fatto richiesta, la scrivente Amministrazione ha fatto presente la necessità di disporre di ulteriori risorse…".

Lo stesso dott. Filippo Palumbo, direttore generale della programmazione sanitaria della Salute, intervistato dal Sole 24 ore, affermava: " Il ministero è pronto a trattare anche gli altri malati con le risorse che avremo a disposizione, siamo convinti che sia meglio venire a un accordo, piuttosto che aspettarsi una condanna in tribunale".Contestava invece, l’Avv. Ermanno Zancla che: " Di sicuro c’è che questo primo importante stanziamento doveva servire, lo dice la legge 141/03, a risarcire tutti gli emofilici. E, invece, sono state soddisfatte le richieste di solo una parte, circa la metà. Per non parlare poi degli emotrasfusi, anche loro esclusi".

Dopo molti anni di ricorsi ai Tribunali italiani ed europei e sentenze passate in giudicato che hanno condannato il Ministero della Salute per "omessa vigilanza", finalmente una legge, la L. n. 141/03 relativa proprio alla "Definizione transattiva delle controversie in atto promosse da soggetti danneggiati da sangue ed emoderivati infetti", stanzia dei fondi, oltre 500 milioni, necessari per risarcire parte dei malati. Spiega ancora l’Avv. Ermanno Zancla, in un’intervista al Sole 24 ore, che: "..a sorpresa il decreto successivo del 3 novembre con le modalità per chiudere le transazioni apre le porte degli indennizzi solo ad un gruppo di emofilici considerato "storico", senza verificare se c’erano altri malati che magari avevano già ottenuto sentenze favorevoli o cause pendenti da anni".

Dunque appare evidente (e lo si ripete, è l’unica via per non ricadere in un’insanabile disparità di trattamento rispetto ai primi 718 soggetti) che l’unica variabile aperta fosse la disponibilità finanziaria. Una volta ottenuta, come è avvenuto, nessuna interferenza esterna è più ammissibile.

La vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza n. 11609/05 (cui i centododici malati sono tutti estranei) non può pertanto avere alcuna influenza su posizioni di diritto acquisite da lungo tempo. Si pensi inoltre che gli appartenenti al c.d. primo gruppo hanno beneficiato di una procedura transattiva priva di qualunque riferimento a orientamenti giurisprudenziali (che ben si sarebbero potuti ritrovare nella nota sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3243/2000) e che si è limitata a fissare i parametri del quantum in base a esistenza in vita, età e presenza o meno di un esito favorevole in giudizio.

Va ancora rilevato che la sentenza della S.C. era da lungo tempo attesa tra gli operatori del diritto ed era noto che sarebbe stata depositata nei primi mesi del 2005: non si comprende dunque perché mai il Ministero della Salute, mutando strategia e repentinamente interessandosi agli orientamenti giurisprudenziali, non avrebbe potuto attenderne l’esito prima di onorare la transazione del c.d. primo gruppo, né si comprende perché, a sentenza n. 11609/05 depositata, lo stesso non abbia cautelativamente sospeso i pagamenti ancora non erogati.

Risulta addirittura che l’ultima rata agli eredi dei soggetti deceduti del cd. Primo gruppo siano stati erogati a settembre (fonte www.fedemo.it, sito ufficiale della Federazione emofilici italiani)e cioè quattro mesi dopo la pubblicazione della sentenza di cui si parla;.

In altre parole, il solo attendere non più di un anno il provvedimento che ben si sapeva imminente avrebbe portato, seguendo poi il ragionamento della S.C. da noi non auspicato, ad un risparmio per l’erario di circa quattrocento milioni di Euro, perché è evidente, non lo negano neanche i tecnici del Ministero, tutti gli emofilici in Italia versano nelle medesime condizioni.

In altre parole il Ministero, rectius i Suoi tecnici e soprattutto il Suo Ufficio Legale, sapevano benissimo che era attesa la sentenza della Cassazione (procedimento nel quale lo Stato è parte…)e quale era il Suo oggetto; l’esito non è stato né sorprendente né imprevedibile.

Si trattava di attendere qualche mese e lo Stato italiano avrebbe risparmiato la bazzecola ottocento miliardi di vecchie lire…

 

Ora il Ministero della Salute viene a dire che contemporaneamente mentre da una parte continuava a pagare alcuni malati "ignorando" l’intervenuta sentenza dall’altra utilizzava la medesima sentenza per escludere tutti gli altri malati…

Quanto all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, vanno ora osservate numerose specifiche ragioni che ne escludono l’applicazione nell’ambito della transazione in corso:

il nostro sistema non riconosce il valore del precedente vincolante (lo stesso Ministero dichiara ufficialmente di non potersi conformare alle sentenze di legittimità in tema di indennizzo ex L.210/92, ad esempio) e, come si è già rilevato, in ogni caso i diciassette emofilici ed eredi di emofilici deceduti rappresentati e difesi dagli scriventi sono estranei al contenzioso deciso con tale sentenza;

si è prima fatto accenno ad un’istruzione lacunosa nei due gradi di merito che hanno condotto alla sentenza della Suprema Corte. Ebbene, è la stessa decisione della Corte a darne risalto trattando il punto cruciale della controversia: essa chiarisce infatti che "gli anni … di conoscenza scientifica dei virus (HBV, HIV ed HCV) e dei tests diagnostici" sono stati accertati dalla Corte d’Appello sulla base del notorio e sulla base "delle indicazioni del Ministero appellante, non contestate specificamente da controparte". Sarebbe ulteriormente illegittimo far ricadere sui nostri assistiti, soggetti estranei a tale giudizio, le conseguenze di disattenzioni procedurali di altri.

La Corte d’Appello di Roma, a conclusione del c.d. "Emobis", con la sentenza n. 133/04 ha escluso qualunque forma di limitazione della responsabilità ministeriale in senso cronologico, con un revirement a 360° rispetto alla propria pronunzia nel 2000. E’ dunque certo che la S.C., essendo stato presentato ricorso avverso detta sentenza n. 133/04, si troverà a valutare una pronunzia di secondo grado basata su di un corredo probatorio molto più convincente di quello visionato dalla medesima Corte d’Appello nel 2000 nella sentenza n. 3242 (oggetto della Cassazione n. 11609/05) nonchè priva di quegli errori procedurali summenzionati, potendo dunque giungere a risultati diametralmente opposti

Il Tribunale di Roma, a conclusione del c.d. "Emoter" non solo ha confermato l’orientamento nettamente prevalente delle Corti di merito italiane, ma ha specificamente indicato i motivi, ulteriori a quelli da noi evidenziati, per cui la sentenza n. 11609/05 non è condivisibile;

è impossibile fare un’applicazione sensata dei criteri della Corte di Cassazione alla categoria degli emofilici, ripetutamente esposti a centinaia di somministrazioni annuali di plasmaderivati. Tutti gli emofilici italiani (tranne qualche raro caso, irrilevante per la statistica a causa della numerica marginalità) hanno fatto ripetutamente uso di sangue, plasma, crioprecipitati e plasmaderivati prima del 1985 (con riferimento ai danneggiati da HIV) e prima del 1988 (con riferimento ai danneggiati da HCV). D’altronde essi hanno fatto il medesimo uso ripetuto anche dopo tali date. Per questo motivo, ciò è già stato chiaramente messo in luce dai Tribunali di merito, è virtualmente impossibile risalire a quale delle tante somministrazioni abbia causato l’infezione/le infezioni. Così stando le cose, nessun serio criterio potrebbe escludere che un’infezione da HIV sia stata contratta dopo il 1° gennaio 1985. Analogamente sarebbe impossibile discernere se un contagio da HCV sia causalmente ricollegabile ad infusioni successive al 1° gennaio 1988, né escludere che tali infezioni, magari contratte in tempi anteriori, siano state nuovamente trasmesse da nuove e successive somministrazioni (c.d. reinfezione).

E’ opportuno segnalare, per ricondurre la presente questione a quello che essa è in realtà (e cioè la giusta e doverosa chiusura di un tormentato ventennio di storia sanitaria nazionale) che lo spirito della legge n. 141/03, ben lungi dal richiedere simili complessi accertamenti di tipo medico legale, si è limitato a prevedere per il perfezionamento della transazione che il soggetto fosse persona emofilica, avesse fatto uso di sangue o di emoderivati, ne avesse contratto una o più patologie e, infine, avesse un contenzioso in corso con il Ministero ad una certa data. Circa 850 emofilici italiani hanno manifestato l’interesse a partecipare alla soluzione transattiva disponendo di tali suddette caratteristiche, esplicitamente riconosciute dal Ministero. Per motivi di copertura finanziaria un primo gruppo di 718 emofilici è già stato risarcito sulla sola base di tali criteri: ora non resta davvero altro che onorare gli accordi, rispettare i diritti di uguaglianza e completare l’opera a favore dei restanti.

Ultima considerazione: mentre gli avvocati del cd. Primo gruppo si sono seduti al tavolo della prima commissione gli altri non sono sono stati esclusi dallai lavori della seconda ma hanno anche chiesto per iscritto di essere sentiti, almeno una volta senza ricevere mai alcuna risposta

Avv. Ermanno Zancla

Avv. Stefano Bertone

(Difensori di 17 emofilici facenti parte del gruppo "dei 112")

 

 

Dall’apparire dell’HIV, la mortalità negli emofiliaci è drammaticamente aumentata.
L’impatto dell’HIV sull’aspettativa di vita degli emofiliaci è stata drammatica. Tra coloro che avevano una grave deficienza del fattore VIII di agglutinazione, la mortalità è aumentata di 6 volte dal 1981 al 1990.

Mediamente l’aspettativa di vita a un anno di età per i maschi con emofilia è aumentato dai 40,9 anni all’inizio del secolo (1900-1920) ai 68 anni dopo l’introduzione della terapia fattoriale (1971-1980). Nell’era dell’AIDS (1981-1990), l’aspettativa di vita è declinata a 49 anni.
 

Studi di cadi si acquisizione dell’AIDS per trasfusione hanno ripetutamente condotto alla scoperta dell’HIV nei pazienti così come nei donatori di sangue.
Numerosi studi hanno dimostrato una quasi perfetta correlazione tra l’incidenza dell’AIDS nei riceventi e nei donatori di sangue, ed evidenziano l’omologia dei ceppi di HIV negli stessi gruppi.
 

Partner sessuali di emofiliaci sieropositivi e riceventi trasfusioni, acquisiscono il virus e sviluppano l’AIDS senza altri fattori di rischio.
Dal 10 al 20% di mogli e partner sessuali di maschi emofiliaci sieropositivi negli Stati Uniti sono infettati dall’HIV. Dal 31 dicembre 1994 il CDC ha ricevuto 266 rapporti di casi di AIDS nei quali il solo fattore di rischio erano i rapporti sessuali con una persona emofiliaca sieropositiva. Il CDC ha anche ricevuto rapporti di 628 casi di AIDS in individui nei quali il fattore di rischio principale erano i rapporti sessuali con un ricevente di trasfusioni sieropositivo.
 

Fonte: Ministero Salute Italia

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