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COMITATO EMOFILICI AVENTI DIRITTO DELLE LEGGE 141
Alla Cortese Attenzione 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')
Presidente
SANZARELLO Sebastiano,
UDC Alla Cortese Attenzione Ministro della salute francesco storace Lungotevere Ripa, l 00153 ROMA Cortese attenzione SEN. AVV. CESARE CURSI in qualità di Presidente della Commissione interministeriale incaricata della valutazione dei criteri risarcitori per emofilici inclusi nella transazione di cui alla legge 1411/2003 Ministero della Salute Ufficio di Gabinetto Lungotevere Ripa, l 00153 ROMA
Egregi Signori DR. PALUMBO, DR.SSA ASCENZI, DR. MAIORINO Ministero della Salute Dip. Gen. Progr. Sanitaria Piazzale dell'Industria 20 . 00144 ROMA
OGGETTO: TRASAZIONE EMOFILICI CON REQUISITI EXL.141/03 RICONOSCIUTI.
COMITATO EMOFILICI APPARTENENTI ALLA TRANSAZIONE PER IL RISARCIMENTO BIOLOGICO DELLA LEGGE 141.
LEGGE 20 giugno 2003, n.141 per le transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti I sottoscritti del comitato emofilici danneggiati dalla somministrazione di emoderivati di fattore umano, Vi chiedono un vostro interessamento sull’applicazione della suddetta legge, da voi votata, in, quando è stato tradito lo spirito e il fine per cui è stata emessa: transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti; Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definiti le transazioni. Noi ci sentiamo traditi, schiaffeggiati, presi in giro, siamo venuti a conoscenza della conclusione dei lavori della Commissione Presieduta dal Senatore Cesare Cursi, istituita per definire le transazioni, perché ha introdotto oltre ai requisiti già applicati nella precedente transazione, degli altri principi enunciati dalla sentenza n. 11609/05 della Suprema corte di cassazione ossia la responsabilità del Ministero della Salute per i soggetti contagiati prima del 88 per l’epatite C, 85 per HIV, 78 per l’epatite B. Senza tenere conto che dopo questa Sentenza della Cassazione, ci sono altre Sentenze di Giudici che affermano esattamente l’opposto: causa di primo grado iscritta al r.g. n. 23462; Causa civili Giudici Oddo Francesco n.18523. Non solo ma, hanno voluto anche interpretarla dicendo; siccome voi siete Emofilici e avete fatto emoderivati dalla nascita, non si può risalire alla data esatta, quindi non avete diritto. Supposizione quanto mai inesatta visto che dati alla mano con le nostre cartelle cliniche ed esami del sangue periodici possiamo smentire e provare il contrario, senza percepire che la legge declama il seguente e decisivo principio: “la prova dell’esistenza e dell’eziologia delle infezioni degli appellati e della data delle stesse viene tratta dalla corte di merito dalle certificazioni delle Commissioni Medico Ospedaliere di cui all’art. 4 l. n. 210/1992, o di istituti sanitari o di organismi sanitari”. Nulla giustifica, quindi, la scelta d’introdurre oggi questo nuovo criterio, quando già all’epoca della sottoscrizione della prima transazione, era già noto il preciso orientamento della giurisprudenza (vedi sentenza Corte d’Appello n. 3242/00) che escludeva la responsabilità del Ministero per gli stessi anni della sentenza n. 11609/05.
Noi siamo stati già danneggiati all'epoca, quando illegittimamente esclusi dal primo pagamento, avendo voluto la Commissione definire solo le controversie del gruppo storico patrocinato Dall’Avv. Lana; Avv. Randi e Avv. Di studi Associati, Sarebbe palesemente illegittimo un eventuale rigetto delle domande di transazione, presentate perché in virtù di questo: DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 2003 Definizione transattala delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti. (GU n. 280 del 2-12-2003) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento d’organizzazione del Ministero della salute»; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a Favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni d’emoderivati»; Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma; Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, concernente la proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici, nonché il finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri di definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati nello stesso documento conclusivo, da considerare limiti massimi inderogabili; Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con il quale e' stato costituito un gruppo tecnico con il compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofilici danneggiati a causa di emoderivati infetti; Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal medesimo elaborati, in ottemperanza alle finalità ad esso assegnate dal decreto istitutivo; Preso atto della necessità di dar seguito al disposto normativo di cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti; Decreta: Art. 1. 1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole. 2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria,dei livelli di assistenza e dei principi di sistema del Ministero della salute e' incaricata di predisporre tre moduli transattivi distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere a),b) e c) del comma 1. Art. 2. 1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.1 «Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Art. 3. 1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai soggetti di cui all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta dagli interessati la certificazione necessaria: a) alla esatta identificazione del soggetto stesso; b) alla verifica della patologia contratta; c) all'accertamento della posizione di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato. La documentazione di cui sopra dovra' pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto. 2. La documentazione di cui al comma 1, sarà acquisita dall'Amministrazione per il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati. Art. 4. 1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti di transazione di cui al presente decreto e' affidata alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualità presso il Ministero della salute. 2. La citata Direzione generale provvederà a: a) monitorare le procedure di transazione; b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei lavori, anche al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 141. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si evidenzia che non erano previsti altri requisiti, quindi, si evidenziano gravi e ingiustificate le disparità di trattamento tra soggetti aventi gli stessi diritti. Chiediamo, quindi, un vostro intervento affinché la legge sia applicata con imparzialità, e che non sia strumentalizzata a fini puramente politici. Non diventate complici di questa ingiustizia, ma chiedete con forza di superare al più presto questa situazione e che si avvii la procedura per la nostra liquidazione, anche perché sono già molti anni che siamo nell’attesa del giusto riconoscimento del danno da noi subito per l'infusione da emoderivati infetti. E' chiaro che se non saranno accolte le nostre richieste avvieremo forme di lotta generalizzata, interviste giornalistiche, televisive, e anche forme estreme di lotta come lo sciopero della cura. Il rifiuto di farsi curare anche in situazione di gravi emorragie. Chiaramente le responsabilità e le conseguenze di questo gesto, rispetto ai danni per la nostra salute ricadranno interamente sul Ministero della Salute e anche su tutte le persone che taceranno di fronte alla verità. Nella certezza che sia compresa la nostra determinazione, rimaniamo nell’attesa di un riscontro e porgiamo distinti saluti. 10 novembre 2005
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