AMBROSIO  &  COMMODO

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Palermo-Torino 19 ottobre 2005

 

URGENTE

 

RACC. R.R. ANTICIPATA VIA FAX            06. 59945301 

Cortese attenzione

SEN. AVV. CESARE CURSI

in qualità di Presidente della Commissione interministeriale

 incaricata della valutazione dei criteri risarcitori per emofilici

inclusi nella transazione di cui alla legge 141/2003

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Lungotevere Ripa, 1

00153 ROMA

 

E, P.C.. RACC. R.R. ANTICIPATA VIA FAX           06. 59942277 

Egregi Signori

DR. PALUMBO, DR.SSA ASCENZI, DR. MAIORINO

Ministero della Salute

Dip. Gen. Progr. Sanitaria

Piazzale dell’Industria 20

00144 ROMA

 

OGGETTO: TRANSAZIONE EMOFILICI CON REQUISITI EX L. 141/03 RICONOSCIUTI.

COLLEGIO LEGALE ZANCLA E BONELLO - AMBROSIO E COMMODO.

 

Egregio Presidente Cursi,

 

Formuliamo la presente in nome e per conto dei diciassette soggetti emofilici ed eredi di emofilici, da noi assistiti e indicati in calce alla presente, soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati infetti. Ciascuno di essi, senza alcuna eccezione, ha aderito formalmente nostro tramite alla proposta transattiva avanzata dal Ministero della Salute ex D.L. 89/03, L. 141/03 e D.M. Sanità-Economia 3 novembre 2003       e tutti quanti, senza alcuna eccezione, hanno ricevuto dal Ministero stesso (cfr. note risposta 3 settembre 2004 n. 22939 e 29 luglio 2004 n. 20809) la certificazione della sussistenza dei requisiti che garantiscono l’ammissione alla transazione ex art. 1, II parte, Decreto Dirigenziale Salute 12 febbraio 2004.

Come a Lei noto, tali nostri assistiti rientrano nel gruppo attualmente composto all’incirca di un centinaio di persone alle quali - pur in possesso di tali identici requisiti - sono stati cronologicamente preferiti i 718 soggetti appartenenti al c.d. gruppo paritetico, in attesa che si trovasse la copertura finanziaria (cfr. Decreto Dirigenziale Salute 12 febbraio 2004).

In occasione di numerosi incontri tenutisi presso i Vostri uffici in Roma nel corso degli anni 2004 e 2005 abbiamo potuto apprezzare con vivo interesse, grazie agli aggiornamenti fornitici dai Dirigenti della Programmazione Sanitaria, l’evoluzione della vicenda transattiva. In ciascuno di tali incontri, cui eravamo personalmente presenti, ci è stato esplicitamente garantito - a fronte delle comprensibili lamentele da noi sollevate per la “postergazione” cui erano stati soggetti i nostri assistiti - che la procedura della transazione sarebbe proseguita anche a loro favore con l’istituzione di una seconda Commissione incaricata di individuare i soli livelli risarcitori, essendo indiscutibile l’an debeatur. Nello specifico, a seguito di un incontro nel quale il Dr. Palumbo espresse la convinzione che tali livelli non avrebbero mai potuto raggiungere quelli garantiti al primo gruppo, ne sono seguiti altri nei quali, con nostra grande soddisfazione, si è via via fatta strada la certezza che, invero, la disponibilità di fondi residui avrebbe permesso ai risarcimenti destinati ai nostri clienti di attestarsi proprio su simili quantificazioni. Può a questo proposito essere interessante ricordare che, secondo quanto riportato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici, Lei, in occasione del convegno organizzato dalla stessa presso la Camera dei Deputati a Roma, “rassicurò ampiamente i rappresentanti associativi e gli emofilici presenti sul fatto che, non solo la soluzione equa per i suddetti soggetti ingiustamente esclusi era alle porte, ma anche che i criteri ai quali si sarebbe ispirata la Commissione Interministeriale nominata ad hoc non sarebbero stati dissimili da quelli adottati per i 718 ricorrenti già liquidati[1]. Il Dr. Maiorino, da noi incontrato e poi interpellato telefonicamente prima della pausa feriale, ha confermato l’imminente formazione della Commissione in oggetto annunciandoci che, non essendo prevista la nostra presenza all’interno della medesima, i nostri Studi Legali avrebbero direttamente ricevuto, alla ripresa dell’attività forense e comunque entro il mese di settembre, una formale lettera del Ministero contenente l’indicazione del quantum offerto dall’Amministrazione della Salute. L’avvocato Zancla, ancora alcuni giorni or sono giovedi 13 ottobre, in occasione di un incontro personale con il Dr. Maiorino negli uffici ministeriali in Roma, è stato rassicurato che la Commissione, già riunitasi alcune volte, stava procedendo regolarmente con i propri lavori e che le somme risarcitorie non si sarebbero discostate dai livelli ex “primo gruppo”.

Come Lei a questo punto comprenderà, le rassicurazioni continuativamente fornite dai Dirigenti del Ministero della Salute in occasione di questi numerosi incontri (cui sono stati talvolta presenti alcuni degli stessi assistiti) ci hanno autorizzati non solo ad informare positivamente in tale senso i nostri clienti – comprensibilmente desiderosi di aggiornamenti - ma anche a dissuaderli dall’intraprendere iniziative di contrasto delle procedure della transazione c.d.  “primo gruppo”.

La buona fede ha dunque sin dall’inizio e per tutto questo lungo lasso di tempo informato il nostro approccio, e su altrettanta buona fede da parte dell’Amministrazione abbiamo sempre fatto affidamento.

*  *  *

Se quindi ora ci rivolgiamo a Lei è perché ci è stato riferito da più parti (sebbene non ufficialmente confermato) che la Commissione da Lei presieduta starebbe decidendo se vagliare o meno le posizioni dei circa cento emofilici ancora in attesa di liquidazione alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11609 del 31 maggio 2005.  Di ciò desidereremmo avere chiarimenti ufficiali.

Premesso infatti che, come viene spiegato oltre, non è possibile affidare a tale sentenza alcun valore di precedente vincolante in materia (in particolare perché le conclusioni ivi raggiunte scontano un’istruzione probatoria gravemente lacunosa nei due gradi di merito, e perché come noto ogni decisione fa stato solo per il caso che ha deciso) una tale eventuale decisione da parte della Commissione non potrebbe che essere vista come un inaccettabile lesione dei diritti acquisiti dai nostri clienti.

E’, infatti, palese che per questi ultimi la situazione si sia definitivamente cristallizzata all’epoca in cui (gennaio 2004, momento dell’adesione, o al più tardi settembre 2004, momento dell’invio delle note confermative dell’ammissione a transazione) il Ministero si è espresso riconoscendo l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa precedentemente indicata: si consideri a questo proposito il chiaro tenore del menzionato Decreto Dirigenziale Salute 12 febbraio 2004, dal quale si evince che condizione necessaria e sufficiente per procedere alla liquidazione del c.d. “secondo gruppo” è lo stanziamento della copertura: “…lo stanziamento previsto dalle legge…non è sufficiente ad assicurare la liquidazione, nei tre anni, delle somme spettanti a titolo di risarcimento a tutti coloro che, in base alla normativa medesima, hanno i requisiti necessari per accedere all’accordo transattivorilevata l’opportunità, al fine di poter concludere le transazioni con i restanti soggetti…i quali essendo stati danneggiati da emoderivati infetti sono interessati alla transazione alla stregua dell’altro gruppo…”.

Analogamente si è espresso il Ministero della Salute rivolgendosi direttamente ai nostri assistiti: nelle note inviate agli scriventi studi legali, eloquentemente intitolate “Transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti…Ammissione a transazione” si fa presente che “al fine di poter dare corso alle transazioni con gli altri soggetti emofilici che ne hanno fatto richiesta, la scrivente Amministrazione ha fatto presente la necessità di disporre di ulteriori risorse…”.

Dunque appare evidente (e lo si ripete, è l’unica via per non ricadere in un’insanabile disparità di trattamento rispetto ai primi 718 soggetti) che l’unica variabile aperta fosse la disponibilità finanziaria. Una volta ottenuta, come è avvenuto, nessuna interferenza esterna è più ammissibile.

La vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza n. 11609/05 (cui i nostri assistiti sono tutti estranei) non può pertanto avere alcuna influenza su posizioni di diritto acquisite da lungo tempo. Si pensi inoltre che gli appartenenti al c.d. primo gruppo hanno beneficiato di una procedura transattiva priva di qualunque riferimento a orientamenti giurisprudenziali (che ben si sarebbero potuti ritrovare nella nota sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3243/2000) e che si è limitata a fissare i parametri del quantum in base a esistenza in vita, età e presenza o meno di un esito favorevole in giudizio.

Va ancora rilevato che la sentenza della S.C. era da lungo tempo attesa tra gli operatori del diritto ed era noto che sarebbe stata depositata nei primi mesi del 2005: non si comprende dunque perché mai il Ministero della Salute, mutando strategia e repentinamente interessandosi agli orientamenti giurisprudenziali, non avrebbe potuto attenderne l’esito prima di onorare la transazione del c.d. primo gruppo, né si comprende perché, a sentenza n. 11609/05 depositata, lo stesso non abbia cautelativamente sospeso i pagamenti ancora non erogati. In altre parole, il solo attendere non più di un anno il provvedimento che ben si sapeva imminente avrebbe portato, seguendo poi il ragionamento della S.C. da noi non auspicato, ad un risparmio per l’erario di circa quattrocento milioni di Euro, perché è evidente, non lo negano neanche i tecnici del Ministero, tutti gli emofilici in Italia versano nelle medesime condizioni.

Quanto all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, vanno ora osservate numerose specifiche ragioni che ne escludono l’applicazione nell’ambito della transazione in corso:

ü     il nostro sistema non riconosce il valore del precedente vincolante (lo stesso Ministero dichiara ufficialmente di non potersi conformare alle sentenze di legittimità in tema di indennizzo ex L.210/92, ad esempio) e, come si è già rilevato, in ogni caso i diciassette emofilici ed eredi di emofilici deceduti rappresentati e difesi dagli scriventi sono estranei al contenzioso deciso con tale sentenza;

ü     si è prima fatto accenno ad un’istruzione lacunosa nei due gradi di merito che hanno condotto alla sentenza della Suprema Corte. Ebbene, è la stessa decisione della Corte a darne risalto trattando il punto cruciale della controversia: essa chiarisce infatti che “gli anni … di conoscenza scientifica dei virus (HBV, HIV ed HCV) e dei tests diagnostici sono stati accertati dalla Corte d’Appello sulla base del notorio e sulla base “delle indicazioni del Ministero appellante, non contestate specificamente da controparte”. Sarebbe ulteriormente illegittimo far ricadere sui nostri assistiti, soggetti estranei a tale giudizio, le conseguenze di disattenzioni procedurali di altri.

ü     La Corte d’Appello di Roma, a conclusione del c.d. “Emobis”, con la sentenza n. 133/04 ha escluso qualunque forma di limitazione della responsabilità ministeriale in senso cronologico, con un revirement a 360° rispetto alla propria pronunzia nel 2000. E’ dunque certo che la S.C., essendo stato presentato ricorso avverso detta sentenza n. 133/04, si troverà a valutare una pronunzia di secondo grado basata su di un corredo probatorio molto più convincente di quello visionato dalla medesima Corte d’Appello nel 2000 nella sentenza n. 3242 (oggetto della Cassazione n. 11609/05) nonchè priva di quegli errori procedurali summenzionati, potendo dunque giungere a risultati diametralmente opposti

ü     Il Tribunale di Roma, a conclusione del c.d. “Emoter” non solo ha confermato l’orientamento nettamente prevalente delle Corti di merito italiane, ma ha specificamente indicato i motivi, ulteriori a quelli da noi evidenziati, per cui la sentenza n. 11609/05 non è condivisibile;

ü     Infine desideriamo richiamare la Sua attenzione sulla seguente fondamentale osservazione: è impossibile fare un’applicazione sensata dei criteri della Corte di Cassazione alla categoria degli emofilici, ripetutamente esposti a centinaia di somministrazioni annuali di plasmaderivati. Tutti gli emofilici italiani (tranne qualche raro caso, irrilevante per la statistica a causa della numerica marginalità) hanno fatto ripetutamente uso di sangue, plasma, crioprecipitati e plasmaderivati prima del 1985 (con riferimento ai danneggiati da HIV) e prima del 1988 (con riferimento ai danneggiati da HCV). D’altronde essi hanno fatto il medesimo uso ripetuto anche dopo tali date. Per questo motivo, ciò è già stato chiaramente messo in luce dai Tribunali di merito, è virtualmente impossibile risalire a quale delle tante somministrazioni abbia causato l’infezione/le infezioni. Così stando le cose, nessun serio criterio potrebbe escludere che un’infezione da HIV sia stata contratta dopo il 1° gennaio 1985. Analogamente sarebbe impossibile discernere se un contagio da HCV sia causalmente ricollegabile ad infusioni successive al 1° gennaio 1988, né escludere che tali infezioni, magari contratte in tempi anteriori, siano state nuovamente trasmesse da nuove e successive somministrazioni (c.d. reinfezione).

E’ opportuno segnalare, per ricondurre la presente questione a quello che essa è in realtà (e cioè la giusta e doverosa chiusura di un tormentato ventennio di storia sanitaria nazionale) che lo spirito della legge n. 141/03, ben lungi dal richiedere simili complessi accertamenti di tipo medico legale, si è limitato a prevedere per il perfezionamento della transazione che il soggetto fosse persona emofilica, avesse fatto uso di sangue o di emoderivati, ne avesse contratto una o più patologie e, infine, avesse un contenzioso in corso con il Ministero ad una certa data. Circa 850 emofilici italiani hanno manifestato l’interesse a partecipare alla soluzione transattiva disponendo di tali suddette caratteristiche, esplicitamente riconosciute dal Ministero. Per motivi di copertura finanziaria un primo gruppo di 718 emofilici è già stato risarcito sulla sola base di tali criteri: ora non resta davvero altro che onorare gli accordi, rispettare i diritti di uguaglianza e completare l’opera a favore dei restanti.

Egregio Presidente, a conclusione di queste osservazioni - che Le chiediamo cortesemente di volere estendere all’intera Commissione - auspichiamo che sia possibile per noi interloquire in seno alla stessa in occasione della sua prossima riunione. Una rappresentanza di legali venne infatti definita utile dal Dr. Palumbo in occasione dell’incontro romano del 22 giugno 2004 ed è stata per questo motivo già da noi più volte sollecitata. Ciò permetterebbe infatti al nostro collegio legale, e con ogni probabilità anche ad altri procuratori coinvolti nella transazione in oggetto, di avere un ruolo attivo nel dialogo con la controparte Amministrazione della Salute per la migliore soluzione di eventuali problemi che potrebbero insorgere.

Tuttavia, qualora ciò non dovesse essere allo stato fattibile, Le chiediamo di volere sospendere cautelativamente, fino a quando il nostro collegio sarà stato ascoltato, ogni eventuale decisione della Commissione nel senso dell’eventuale applicazione dei c.d. criteri della Corte di Cassazione.

 

In attesa di un Suo gradito riscontro, Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

Avv. Ermanno Zancla       Avv. Mario Bonello     Avv. Stefano Commodo        Avv. Stefano Bertone

Segue allegato: elenco nominativi interessati dalla trattativa ex art. 1, II parte, Decreto Dirigenziale Salute 12 febbraio 2004:

Avv. Ermanno Zancla e Avv. Mario Bonello:

[1] Lettera Fedemo 18 luglio 2005 a Ministero dell’Economia avente ad oggetto: Nomina della Commissione Interministeriale per la transazione con il Ministero della Salute per gli emofilici rimasti esclusi, www.aelonlus.it/up_file/4/aelonlus_allegato.pdf

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