Cassazione 10017/99

Indennità d'accompagnamento solo per incapacità totale

 

Per avere diritto alla cosiddetta "indennità di accompagnamento", erogata dal Ministero dell’Interno, non è sufficiente una "inefficace" incapacità di agire, ma il soggetto deve trovarsi in una situazione di totale impossibilità di badare a se stesso. Questo il principio affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che respinge il ricorso di una signora affetta da vari disturbi – come sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva ischemica cronica ed artrosi diffusa della colonna vertebrale – che, ad avviso della ricorrente, "compromettevano in modo determinante" la sua "capacità di gestione" degli "atti della vita quotidiana", configurando, come confermato dal consulente tecnico, una "incapacità di agire in maniera efficace per sé e per altri". Ma ad avviso della Suprema Corte ciò non è sufficiente a far nascere il diritto alla indennità di accompagnamento, poiché la legge, assai rigorosa, richiede "una del tutto inesistente capacità di agire".

(24 novembre 1999)

Sentenza della Sezione Lavoro n. 10017/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

 

SENTENZA30/06/2001.sul ricorso proposto da: L. V., domiciliata in ROMA, presso 

LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 

rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO PELLICANO', giusta delega in atti;

ricorrente contro Ministero dell’Interno Intimato avverso la sentenza n. 153/96 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/96, r.g.n.98/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/5 - 29/6/1996, il Tribunale di Reggio Calabria, riformando la pronuncia resa dal Pretore di Locri in data 26.3.1993, rigettava la domanda avanzata da L. V. nei confronti del Ministero dell'Interno, volta al riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento [1], trovandosi essa in stato di inabilità con necessità di continua assistenza. Il Tribunale, in particolare, decideva la causa nel senso di cui sopra, su conforme parere del consulente tecnico di ufficio da lui nominato, rilevando come quest'ultimo, pur confermando il quadro morboso accertato dal consulente di ufficio di primo grado (caratterizzato da sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva ischemica cronica ed artrosi diffusa della colonna vertebrale), non ne aveva condiviso il giudizio conclusivo di esistenza di una "incapacità di agire in maniera efficace per sé e per altri", ma aveva riferito che la L. si trovava "in condizioni di deambulare autonomamente", senza che si evidenziassero "infermità che compromettono in modo determinante le capacità di gestione della persona negli atti propri della vita quotidiana", affermando, in particolare, che "l'infermità psichica rilevata non compromette la capacità di critica e di giudizio e ne lascia intatta la capacità di cura dei propri interessi". Poiché anche il consulente di parte appellante era pervenuto alle medesime conclusioni, il Giudice di appello riteneva "abbondantemente superate" le conclusioni del primo consulente tecnico di ufficio, specie tenuto conto che il disturbo distimico, da quest'ultimo ritenuto decisivo, era risultato "di lieve entità, inquadrabile fra le forme di derivazione reattiva e che trova nella senilità momento predisponente ed aggravante ai fini prognostici-terapeutici", ed era pertanto ininfluente ai fini della incapacità richiesta dalla legge. L'appello veniva, pertanto accolto, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione, fondato su di un solo motivo; l'intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente - nel denunciare violazione ed errata applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18 [2]e della circolare del Ministero della Sanità del 17 marzo 1980 n. 14, nonché errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) -assume che il Tribunale ha errato, per avere omesso di motivare le ragioni per le quali non ha proceduto ad un esame comparativo tra le consulenze di primo e secondo grado, le quali erano pervenute a conclusioni completamente opposte, nonché per aver omesso di riscontrare le gravi lacune emergenti dalla semplice lettura della consulenza di appello, acriticamente assunta dal Tribunale a fondamento della impugnata decisione, avendo, in particolare, il consulente tecnico di 2° grado banalizzato la grave sindrome depressiva accertata dal consulente di primo grado, senza avvalersi di alcun esame e di alcun particolare approfondimento, concludendo, comunque per una inabilità pari al 97%. Il Giudice di appello -prosegue la ricorrente -non ha affatto esaminato la relazione del dott. Antonio Bombara, allegata alle note difensive presentate tempestivamente a contestazione della consulenza di ufficio, relazione nella quale venivano specificati accuratamente i limiti tecnici e le lacune della consulenza di appello e spiegate le ragioni per cui doveva essere condiviso il parere del consulente di primo grado. Il Tribunale, invece, ha acriticamente recepito le conclusioni del consulente da lui nominato, senza soffermarsi neanche sul requisito della "non deambulazione", richiesto dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento, da intendersi non tanto come inutilizzabilità degli arti inferiori, bensì come "mancanza di autosufficienza nelle attività di movimento della vita di relazione pur nella ricorrenza di una molto limitata mobilità". Al riguardo precisa la difesa della ricorrente che quest'ultima, settantenne, è soggetta a vertigini, stati confusionali, disturbi mnesici e visivi, per cui non può considerarsi "autosufficiente". In conclusione, secondo la ricorrente, una corretta applicazione della legge avrebbe condotto a confermare la decisione pretorile, per essere essa affetta da infermità di tale natura da giustificare la necessità di assistenza continua. L'accoglimento del gravame doveva comportare la riforma della sentenza di secondo grado anche nel capo relativo alle spese. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Rileva al riguardo innanzitutto il Collegio che la ricorrente ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, affermato costantemente da questa Corte, principio secondo il quale, per i limiti del giudizio di legittimità, la Corte stessa deve acquisire tutti gli elementi utili alla decisione unicamente dagli atti di questo giudizio, sentenza impugnata, ricorso e controricorso, non potendo direttamente procedere all'esame degli atti processuali precedenti, in caso di denuncia di un errore in giudicando, per reperire quegli elementi, con la conseguenza che il ricorrente deve trascrivere nel ricorso il contenuto degli atti processuali -memorie, verbali di udienza, perizie di ufficio o di parte, documenti e testimonianze - che ritenga essenziale per la decisione, senza poter far mero ricorso al rinvio a detti atti, che la Corte si ripete non può direttamente visionare, salvo che quello denunciato non sia un vizio "in procedendo". Tutto ciò al fine di comprovare la decisività dell'errore del Giudice del merito, nel senso di evidenziare al Giudice di legittimità la concreta probabilità che quel giudice, qualora avesse tenuto conto di quegli elementi, avrebbe potuto adottare una decisione diversa e favorevole al ricorrente (tra tante: Cass. 3.10.1994 n.8006, 26.7.1996 n. 6751, 2.11.1998 n. 20913, 26.3.1999 n. 2894). Ma nella fattispecie il principio in questione è stato chiaramente violato, perché la L. non ha trascritto il contenuto delle note da lei presentate a contestazione della relazione peritale, né il contenuto della relazione del perito di parte allegata a quelle note, pretendendo inammissibilmente che la lettura di questi atti fosse compiuta dalla Corte di Cassazione, cui ciò è inibito. Così al Collegio giudicante é preclusa ogni possibilità di procedere all'accertamento del requisito della decisività, nel senso sopra spiegato, della censura di difetto di motivazione e quindi della fondatezza e rilevanza della medesima. Ciò posto e prima di rispondere alle altre specifiche censure della ricorrente, giova riassumere la disciplina normativa vigente in materia. A norma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, l'indennità di accompagnamento spetta "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili", i quali "si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua"; tali condizioni sono state confermate dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 21 novembre 1988 n. 508 [3], la quale, all'art. 2, stabilisce norme sulla misura e periodicità della indennità in questione. Orbene, non sembra affatto al Collegio che integri un siffatto stato di salute e di incapacità il giudizio conclusivo del consulente tecnico di primo grado, invocato dalla resistente, alla stregua del quale esisteva a carico della L. "una incapacità d'agire in maniera efficace per sé e per gli altri", concetto che non si rinviene assolutamente nella legge, la quale è molto più rigorosa, facendo riferimento ad una del tutto inesistente capacità di agire. Il consulente tecnico di secondo grado, al contrario, attenendosi con più rigore alla legge, ha riferito che la L. era in grado di deambulare autonomamente e che le infermità dalle quali era affetta non compromettevano in modo determinante la capacità di gestione della persona negli atti propri della vita quotidiana, escludendo così entrambe le situazioni patologiche previste dalla legge per la concessione della prestazione richiesta. Per tale motivo non vi era alcuna necessità che il Tribunale procedesse ad un esame comparativo tra le due consulenze, una delle quali si era posta "extra legem", ed anche perché la sua adesione alla seconda consulenza costituiva implicita, e comunque motivata - come sopra analiticamente riportato - critica alla prima consulenza.Infondato è al riguardo l'assunto che non furono eseguiti particolari approfondimenti circa la sindrome depressiva, da cui la L. è affetta, atteso che il consulente nominato dal Tribunale era -come è detto in sentenza - uno specialista in psichiatria. Circa, poi, gli asseriti disturbi mnesici e visivi, stati confusionali e vertigini, cui sarebbe affetta la ricorrente, si rinvia a quanto detto circa la necessità che il ricorso contenga testuali riferimenti a quanto già espressamente dedotto nei precedenti atti processuali. Si aggiunge che la ricorrente non ha neanche dedotto che tra il deposito della consulenza di 2° grado e la decisione non vi fu tempo per poter contrastare nel merito quelle conclusioni, per cui il ricorso per cassazione rappresentò il primo atto difensivo in cui proporre osservazioni, ma ha anzi esplicitamente sostenuto di aver
contraddetto alla consulenza.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, in applicazione dell'art. 152 disp. att. al c.p.c. ed anche perché il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso il 9 marzo 1999.
Depositato in cancelleria il 16 Set. 1999.

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