L’invalidità' si valuta sulla capacità di lavoro e non di guadagno

Una lavoratrice propone ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che le aveva negato l’assegno di invalidità, a carico dell’I.N.P.S., in relazione ad una infermità agli occhi. La donna lamenta che il tribunale, nella valutazione dell’invalidità, ha tenuto conto della "capacità di guadagno" e non della "capacità di lavoro attitudinale" prevista dalla normativa vigente. La Suprema Corte accoglie il ricorso in quanto il tribunale non ha tenuto conto del parametro previsto dalla legge n.222 del 1984. Tale legge ha modificato radicalmente i criteri che precedentemente erano alla base del concetto di "invalidità pensionabile", sostituendo il parametro della "capacità di guadagno" (previsto dalla vecchia legge del 1939) con quello della "capacità di lavoro" connessa con lo stato fisio-psichico del lavoratore. In tal modo resta esclusa ogni influenza, sull’invalidità, delle condizioni ambientali socio-economiche del territorio di appartenenza, circostanza che aveva determinato, negli anni passati, un anomalo espandersi in alcune zone del numero dei pensionati di invalidità. (9 giugno 1998)

Sentenza della Cassazione 4531/98

La Corte suprema di cassazione

Sezione Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da V. A. contro INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avverso la sentenza n.65/95 del Tribunale di Caltanissetta, depositata il 15/03/95 R.G. 1798/90.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15/3/95 il Tribunale di Caltanissetta, decidendo sull’appello di V. A. nei confronti dell’INPS ed avverso sentenza del pretore della medesima città, rigettava l’appello con esso la domanda di assegno di invalidità proposta dalla V.

Osservava in motivazione che il CTU [ 1 ] di primo grado aveva ben valutato le infermità da cui era affetta la ricorrente e che le osservazioni contenute nella consulenza di parte, mentre non potevano costituire vaglio critico delle risultanze della consulenza di ufficio, si riferivano a fatti ed infermità che avevano costituito già oggetto di approfondita analisi da parte del CTU. Affermava, infine, che il deficit visivo di 5/10 in entrambi gli occhi ben poteva essere corretto con la applicazione di lenti correttive. Concludeva che la capacità di guadagno non era ridotta in misura inferiore al limite legale.

Propone ricorso per cassazione la V. affidato ad un unico complesso motivo, l’INPS ha depositato procura difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la V., denunciando la violazione e falsa applicazione dell’ articolo1 della legge n.222 del 1984 [ 2 ] e dell’ articolo 445 c.p.c. [ 3 ] e l’omessa ed insufficiente motivazione, lamenta che la valutazione delle infermità sia stata condotta in relazione alla capacità di guadagno e non della capacità di lavoro attitudinale prevista dalla normativa vigente .(…)

Le censure sono fondate.

Erroneamente il tribunale ha valutato lo stato invalidante in relazione alla capacità di guadagno e non alla capacità di lavoro e cioè in relazione ad un parametro di valutazione non più vigente avendo l’articolo 1 della legge n.222 del 1984 sostituita la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le attitudini, alla capacità di guadagno di cui all’ articolo 10 R.D.L. n.636 del 1939 [ 4 ] . Se infatti con riferimento alle conclusioni del consulente di primo grado la motivazione fa riferimento alla capacità di lavoro, nella valutazione conclusiva precisa che "le malattie da cui l’assicurata è affetta non hanno ridotto la sua capacità di guadagno in misura inferiore al limite legale". Inoltre che l’espressione usata non sia un lapsus calami [ 5 ] risulta da altra parte della stessa sentenza ove si afferma che la prestazione chiesta era la pensione di invalidità, cioè la prestazione della precedente disciplina sostituita con l’assegno di invalidità dalla nuova, in relazione ad una domanda amministrativa del 1987. Si deve concludere che il tribunale ha giudicato l’invalidità della ricorrente secondo il criterio vigente anteriormente alla legge n. 222 del 1984 con ciò violando l’articolo 1 della nuova disciplina che prescrive invece che essa sia valutata in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurata.(…)

I predetti errori di diritto e vizi di motivazione viziano la sentenza ex articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. [ 6 ] e ne comportano la cassazione con il rinvio della causa ad altro tribunale [ 7 ] , che si indica nel dispositivo [ 8 ] , che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato .(…)

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese,al Tribunale di Enna.

Così deciso il 19 dicembre 1997.

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1998.

 

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