Cassazione 37774/2002
Cassazione 37774/2002
Il testo integrale dell'importante decisione della Suprema Corte Rogatorie, validi anche gli atti in copia sempliceNelle rogatorie internazionali non è necessario il timbro di conformità all'originale su ogni fotocopia di atto trasmesso da un Paese all'altro, ma è sufficiente l'atto formale di trasmissione. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce una interpretazione della recente e discussa legge sulle rogatorie in linea con quanto previsto dalla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria del 1959 ratificata dalla legge in questione in base ad un accordo tra Italia e Svizzera. La Suprema Corte, nella motivazione della sentenza, chiarisce che, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge (la n.367 del 2001) non è indispensabile il timbro di conformità all'originale su ogni fotocopia di atto che viene trasmesso in Italia dallo Stato straniero, ma è sufficiente l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera, che conferisce agli atti trasmessi la garanzia di autenticità e conformità all'originale; di contro, ogni interpretazione di contenuto "pesantemente formalistico" sarebbe in contrasto con la "prassi consolidata in questa materia", e completamente avulsa dal sistema apparirebbe la sanzione di inutilizzabilità che si riferisse alla mancata osservanza di tali formalità. L'interpretazione della Cassazione si pone in aperto contrasto con la tesi degli avvocati difensori di alcuni imputati, avvocati che invece sostengono la inutilizzabilità degli atti non trasmessi in originale. (22 novembre 2002) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.37774/2002LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE (…) ha pronunciato la seguente sentenza su ricorsi proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di (…) avverso la sentenza del 5 marzo 2001 della Corte di Appello di Reggio Calabria; udita in pubblica udienza la realzione del consigliere De Nardo Giuseppe; Sentito il procuratore generale dr. Galasso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P. G. e rigettarsi i ricorsi degli imputati; Sentiti i difensori (…), Le indagini relative ai fatti per cui è processo hanno preso lo spunto dalle intercettazioni telefoniche disposte in un precedente procedimento penale riguardante un traffico di sostanze stupefacenti gestito da esponenti della malavita turca in collegamento con quella calabrese e della Locride in particolare tra cui spiccavano vari componenti della famiglia N. , taluno dei quali risiedeva in Germania come N. S. che svolgeva io suo lavoro in un collegio protestante di Hagen così come altri imputati ancora come R. F. e la moglie S. T. che gestivano una pizzeria a Kaarst. Le indagini della Guardia di finanza sono state svolte, quindi, in collaborazione con la polizia tedesca con operazioni di intercettazioni telefoniche attivate in utenze nazionali ed estere, sia fisse che mobili, con commissioni rogatorie internazionali intervenute tra l’A. G. italiana e quella tedesca. Seguivano sulla base della captazioni delle conversazioni servizi di appostamento , pedinamento e talora di controllo come in occasione dei sequestri delle sostanze di cui ai capi B) e C) , peraltro già preceduti da altri interventi che avevano portato al sequestro di quantitativi di sostanze stupefacenti sia pure di minore consistenza. Anche G. N. , cui i giudici di merito hanno attribuito una posizione di assoluto rilievo quale promotore, organizzatore, finanziatore e dirigente dell’associazione, veniva controllato dalla dogana tedesca, al confine con la Svizzera l’11.2.98, quindi proprio il giorno prima del sequestro del grosso quantitativo di cocaina di cui al capo B): in un pannello della sua auto venivano trovati 4 Kg. Di sostanza da taglio, di tipo uguale a quella che sarebbe stata trovata il giorno dopo nell’auto condotta da N. F. insieme a poco meno di 9 Kg. di cocaina, occultati nella ruota di scorta. Ma le fila dell’organizzazione venivano allo scoperto soprattutto in occasione dei controlli effettuati dalla polizia giudiziaria culminati nei sequestri delle sostanze in corrispondenza dei quali venivano allertate non soltanto le persone coinvolte in vari episodi ma anche altri partecipi dell’associazione fra i quali si intrecciavano freneticamente telefonate da cui traspariva la preoccupazione che le indagini potessero acclarare la responsabilità di ciascuno. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione sia gli imputati indicati in epigrafe sia il Procuratore generale presso quella Corte di Appello con riferimento all’assoluzione di S. T. ed all’esclusione per tutti gli imputati dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 74 DPR cit. N. G.. N. S. e N. A. tramite il loro difensore avv. Prof. Gaito deducono i seguenti motivi: incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, tempestivamente eccepita davanti al GUP prima della conclusione dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 21 c. p. p. e successivamente riproposta nei motivi di appello con l’indicazione del Tribunale di Pisa quale giudice competente ai sensi dell’art. 16, comma 1, c. p. p. , essendo il reato più grave il delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90, aggravato ex art. 80, co. 2, dall’ingente quantitativo della sostanza stupefacente, contestato ai capi B) e C) dell’imputazione con riferimento ai due diversi episodi accertati rispettivamente in Pisa e Locri con la conseguente individuazione, trattandosi di reati di pari gravità, dal giudice competente per il primo reato. Erroneamente, invece, secondo i ricorrenti, i giudici di appello avevano ritenuto tardiva l’eccezione, essendo stato indicato avanti al Gup quale giudice competente non già il Tribunale di Pisa ma quello di Bolzano. Violazione dei criteri regolatori della competenza funzionale del Gip, sul rilievo che le intercettazioni erano state autorizzate da una pluralità di Gip senza che fosse stato possibile verificare la loro legittimazione e la regolarità dell’investitura sulla base degli atti organizzativi concernenti l’ufficio del Gip nell’osservanza delle norme sull’ordinamento giudiziario e processuali in genere. Il mancato controllo della regolarità dell’avvicendamento dei vari Gip, pure richiesto dalla difesa, costituiva secondo il ricorrente nullità insanabile in quanto attinente alla stessa capacità del giudice e determinava l’inutilizzabilità degli atti assunti. Nullità dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga per mancanza di motivazione e conseguente inutilizzabilità delle le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex art. 271, co.1, c.p.p.. La nullità viene dedotta anche con riferimento ai decreti di urgenza del P.M., motivati "per relationem" alla sottostante nota della p.g. che non possono ritenersi sanati dai provvedimenti di convalida del Gip, tanto più allorché le intercettazioni vennero disposte con l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione presso gli uffici della Procura. d) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguita all’estero in mancanza di documentazione delle relative autorizzazioni. A tal proposito rileva il ricorrente che mancherebbero agli atti la richiesta di rogatoria alle autorità straniere e la copia dei decreti autorizzativi. e) Difetto di motivazione sulla mancata effettuazione di una perizia, pure sollecitata nel giudizio d’appello, per verificare l’attribuzione agli imputati delle conversazioni intercettate; nonché sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da tal M. poco dopo il suo arresto per inosservanza delle prescrizioni ed avvisi imposti dal comma 3 bis dell’art. 64 c.p.p. introdotto dalla legge 63/2001 ed, infine, sull’incerto significato delle conversazioni intercettate , al riguardo denuncia il ricorrente, richiamando la sentenza di questa Corte a sezioni unite 21.6.2000, Tammaro, la rilevabilità anche di ufficio delle cause di nullità assoluta ed inutilizzabilità degli atti anche nel giudizio abbreviato, nonostante la sua connotazione di procedimento "a prova contratta", quando trattasi di inutilizzabilità c.d. "patologica", vale a dire di atti probatori assunti "contra legem", come tali inutilizzabili non soltanto nel dibattimento, ma di qualsiasi altra fase del procedimento. f) Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul reato associativo per la mancata indicazione degli elementi probatori sull’esistenza di un’associazione criminale caratterizzata dalla permanenza del vincolo associativo, da una struttura organizzativa, dalla programmazione di una serie indeterminata di delitti e dall’apporto di un contributo effettivo da parte di ciascun partecipe. Mancata indicazione, altresì, degli elementi probatori nel ruolo e, comunque, sulla partecipazione di ciascun imputato all’associazione, essendo rimasta allo stato meramente assertiva l’attribuzione al N.G. ed a N.S. di ruoli organizzativi ed al primo, soprattutto, quello di "capo indiscusso" del gruppo. g) Vizio di motivazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio per l’incongrua determinazione della pena base e l’ingiustificata mancata concessione delle attenuanti generiche. Il difensore dei detti imputati G., S. ed A.N. ha poi presentato motivi nuovi con i quali, nel ribadire ed approfondire i motivi già svolti, rileva _ nell’ambito del generale problema del rispetto ed effettivo delle forme quanto alle prove acquisite all’estero in ordine ai fatti per cui è processo _ l’inosservanza delle disposizioni contenute nella recente normativa sulle rogatorie dettata dalla legge 5 ottobre 2001 n. 367, immediatamente applicabile ai processi pendenti a far data dall’entrata in vigore della legge, con espressa sanzione di inutilizzabilità. Deduce, in particolare, il ricorrente che l’art. 9 della nuova legge ha sostituito il testo del comma 1 dell’art. 696 .p.p. nel senso che, con efficacia immediata in tutti i processi per i quali non sia stata pronunciata sentenza definitiva "le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere… gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale in gergale". Il successivo art. 13 della legge ha sostituito poi l’art. 729, co. 1, c.p.p. stabilendo che "la violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1. riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all’estero comporta l’inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi". Secondo il ricorrente appare palese nel presente processo la violazione dei precetti sovranazionali disciplinanti la mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Federale Tedesca, essendo stata elusa la disciplina dettata per l’acquisizione di documenti da utilizzare quale prova in sede giudiziaria. In particolare il ricorrente si riferisce alla inosservanza dell’art. 3 della detta Convenzione Europea seocondo cui tutte le copie o fotocopie degli atti trasmessi devono sempre essere munite di certificazione di conformità. L.P., tramite il difensore avv. A.C., deduce in primo luogo anch’egli: l’incompetenza territoriale del primo giudice negli stessi termini indicati dai precedenti imputati; l’omessa motivazione del decreto con il quale il P.M. aveva disposto le operazioni di intercettazione a mezzo di impianti diversi da quelli istallati nella Procura della Repubblica; carenza motivazionale dei decreti autorizzativi ex art. 267 c.p.p., motivati "per relationem" con in mero richiamo del contenuto delle richieste degli organi investigativi, nonché dei decreti di proroga in ordine alla persistenza dell’esigenza captativa; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove di responsabilità dell’imputato per i delitti contestatigli al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di quella della minima partecipazione al fatto ed, infine, al trattamento sanzionatorio. Anche il L. ha presentato "motivi aggiuntivi" nei quali svolge ulteriori considerazioni sulla asserita mancanza di idonea motivazione dei decreti del P.M. quanto alla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, richiamando la sentenza di questa Corta a sez. un. N° 42792 del 31.10.2001, Policastro. N.F. deduce anch’egli, tramite il difensore avv. V.N.D’A.: l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione dei decreti di convalida e di proroga del Gip che avevano richiamato pedissequamente le richieste del P.M., senza poi che il giudice di appello verificasse il rispetto dei principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 21.6.2000, Primavera; violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni di risposta su utenza straniera che non risultavano in alcun modo specificati, mancando agli atti sia la richiesta di rogatoria alle autorità straniere sia la copia dei decreti autorizzativi e degli atti posti in essere dall’A.G. straniera, essendo ipotizzabile che le intercettazioni telefoniche fossero state eseguite senza la necessaria previa richiesta dell’A.G. italiana e, quindi, in assenza di qualsiasi atto autorizzativi da parte dell’Autorità straniera; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova in ordine alla responsabilità per il reato associativo, essendo già stato condannato separatamente il detto imputato per il reato sub b) (episodio di Pisa), evidenziando il ricorrente come dalla sola partecipazione ad un singolo episodio non potesse desumersi la prova della partecipazione al reato associativo e dovendo tenersi conto che in occasione di quell’episodio risalente al 12.2.98 il N. venne arrestato e, quindi uscì di scena. D’altra parte il vincolo parentale non poteva sostituire quello associativo e neppure poteva sostituire quello associativo e neppure poteva ritenersi accertata la consapevolezza dell’imputato di partecipare a un’associazione per delinquere ed all’attuazione dei suoi programmi criminali; vizio di motivazione, infine, quanto al diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della pena fissata a titolo di continuazione sulla pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Firenze. R.F., tramite i difensori avv. V.M. e F.R.R., deduce analoghi motivi con riferimento; alla omessa motivazione dei decreti di intercettazione, di convalida e di proroga, con particolare riguardo alla mancata indicazione dei motivi di utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica; al vizio di motivazione sulla sussistenza dell’associazione e sulla partecipazione del R. alla stessa, desunta unicamente dalla ritenuta responsabilità del medesimo per il delitto di cui al capo e), in relazione al quale d’altra parte la Corte di merito, secondo il ricorrente, non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali era stata desunta la sua consapevolezza dell’occultamento della droga in una delle autovetture trasportate sull’autoarticolato per incarico dato dallo stesso R. allo spedizioniere Ri …[così nel testo manoscritto]; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenute sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, DPR 309/90, avendo la Corte reggina formulato il giudizio di ingente quantità esclusivamente in rapporto all’area della Locride ed, infine, per la mancata concessione delle attenuanti generiche. S.L. denuncia: violazione dell’art. 268, comma 1, c.p.p. quanto alla mancanza dei verbali di ascolto relativi alle intercettazioni telefoniche eseguite dalla polizia tedesca ed acquisita al presente procedimento e, quindi, da ritenersi inutilizzabili ex art. 271 c.p.p.. Il rilievo del ricorrente sembra limitato ai soli atti acquisiti ex art. 238 c.p.p. da diverso procedimento penale straniero e, quindi, da ritenersi acquisiti al di fuori di rogatoria internazionale per i quali, pertanto, non vale il principio di ordine generale secondo cui l’atto è assunto con le formalità previste dall’ordinamento dello Stato richiesto (lex loci), salvo il rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento; violazione del disposto dell’art. 268, comma 7, c.p.p., non essendo stata effettuata la trascrizione delle telefonate intercettate nelle forme della perizia. Anche lo S. ha depositato motivi nuovi nei quali, con gli imputati N.G., S. e F, deduce la violazione delle forme legali previste dalle norme di diritto internazionale patrizio ed un particolare dell’art. 3 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in tema di acquisizione, a seguito di rogatoria, di documentazione relativa ad attività di indagine svolta all’estero con la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ivi eseguite ai sensi della legge 5 ottobre 2001 n. 367 che ha modificato gli art. 698, co. 1 e 729, co. 1, c.p.p. S.F., denuncia anch’egli: mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche motivati esclusivamente "per relationem" nonché dei provvedimenti autorizzativi dell’impiego di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica; inutilizzabilità delle intercettazioni disposta dall’Autorità giudiziaria tedesca non potendo le medesime considerarsi acquisite agli atti e valutarsi ai sensi dell’art. 270 c.p.p. che si riferisce alle intercettazioni effettuate nell’ambito di procedimenti diversi, ma sempre italiani e, comunque non essendo stato possibile verificare se nell’autorizzare le intercettazioni fossero state osservate la prescrizioni dettate dagli artt. 267 e 268 c.p.p.; vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del materiale probatorio ed indiziario sia in ordine al reato associativo che alla partecipazione dell’imputato alla realizzazione del trasporto di cocaina contestato al capo e) dell’imputazione ed, infine, con riguardo al diniego delle attenuante generiche ed al trattamento sanzionatorio. S.S., denuncia tramite il difensore, avv. S.F.; violazione degli artt. 696, co. 2 e 727 c.p.p. per utilizzazione di prove illegittimamente acquisite da Autorità Giudiziaria e di Polizia straniere quali, in particolare, le intercettazioni disposte dalla Pretura di Hagen ed effettuate anche fuori dal territorio tedesco. Il ricorrente sembra dolersi che l’Autorità rogante non abbia specificato gli esatti termini della rogatoria e delle richieste in essa contenute, ma abbia operato una vera e propria delega di indagini all’A.G. richiesta che avrebbe posto sotto controllo anche utenze telefoniche poste in territorio belga, intestate ai cittadini di quella nazionalità; violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai criteri di valutazione della prova circa l’individuazione dell’imputato nel "Bastiano", cui si riferiscono talune conversazioni telefoniche intercettata, soltanto sulla base del rapporto di parentela con l’intestazione dell’utenza; vizio di motivazione, infine, sia in ordine alla partecipazione dell’imputato all’associazione quale addetto all’approvvigionamento della droga che al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Ha proposto ricorso anche il Procuratore Generale deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla assoluzione di S.T., pur in presenza di inequivocabili elementi di prova a suo carico desumibili dalle intercettazioni telefoniche, nonché con riguardo alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, co. 3, DPR 309/90 relativa al numero dei partecipanti all’associazione, sceso al di sotto di dieci a seguito dell’assoluzione della S., ma in realtà superiore a detto numero non essendo stati identificati numerosi interlocutori delle telefonate intercettate ed essendosi proceduto separatamente nei confronti di altri imputati. Infine, ha presentato una memoria anche il difensore di S.T. evidenziando d’incidenza nel merito dei motivi proposti dal Procuratore Generale e, comunque, rilevando che i contatti telefonici intercorsi fra l’imputata ed i fratelli N. dopo il sequestro della droga e L. da parte della Guardia di Finanza erano diretti a trovare una soluzione che potesse scagionare il marito R.F. e non implicavano la partecipazione della donna all’associazione. Con successivo atto depositato il 25.5.2002 a seguito di rinvio del processo per omesso avviso ad imputato difeso d’ufficio, il difensore di A., G. e S. N deduceva ulteriori "motivi aggiunti" con i quali eccepiva l’inutilizzabilità per il mancato ricorso allo strumento della rogatoria internazionale di tutta una serie di intercettazioni telefoniche riguardanti in vario modo utenze straniere che così possono essere sinteticamente indicate: telefonate in partenza dal territorio italiano e dirette verso utenze straniere (così le telefonate dirette all’utenza fissa ed a quella mobile del cittadino turco Bulent Gokben); quelle captate su utenze cellulari sottoposte ad intercettazione dirette all’estero o ricevuta dall’estero; telefonate estero su estero, specificatamente indicate, come quella tra P.L. e G.N. il 31.1.1998 e il 7.2.1998, entrambi fisicamente presenti nell’occasione in territorio estero. I suddetti ricorrenti svolgevano poi ulteriori considerazioni in ordine alla competenza funzionale del Gip che di volta in volta aveva autorizzato le intercettazioni. Motivi della decisione Non può in primo luogo condividersi la tesi difensiva sostenuta nei motivi nuovi presentati dai difensori di G., S. ed A.N. nonché S.L. sulla asserita inutilizzabilità ai sensi degli artt. 9 e 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367 [1] delle intercettazioni telefoniche disposte dall’Autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca e dagli altri atti assunti tramite rogatoria internazionale in quanto trasmessi privi di attestazione di conformità agli originali e, quindi, secondo i ricorrenti, in violazione dell’art. 3, comma 3, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, espressamente richiamata proprio dall’art.9 della nuova legge. L’art. 3, comma 3, della detta Convenzione stabilisce che: "la Parte richiesta non potrà trasmettere che copie e fotocopie munite di certificazione di conformità dei fascicoli e documenti richiesti. Tuttavia, se la Parte richiedente domanda espressamente l’invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei limiti del possibile". D’altra parte il successivo art. 17 dispone che "Gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione", a conferma della preferenza attribuita dalla Convenzione alla snellezza e speditezza delle procedure di trasmissione. Si impone, pertanto, una interpretazione corretta dell’art.3, comma 3, della Convenzione, considerando che l’art. 696 c.p.p., così come modificato dall’articolo 9 della nuova legge quanto al richiamo alle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria, mantiene ferma la disciplina delle altre convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme del diritto internazionale generale e nel secondo comma, rimasto inalterato, dispone che le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto in mancanza delle prime ovvero allorché queste non dispongano diversamente, in tal modo stabilendo il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale in linea con il generale precetto sancito dall’art. 10 della Costituzione secondo cui "l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconoscente". Pertanto, la lettura dell’art. 3, comma 3 della Convenzione e del richiamo alla detta Convenzione contenuto nel primo comma dell’art. 696, così come modificato dall’art. 9 della legge 5.10.2001 n. 307, non potrà prescindere da una interpretazione che sia in sintonia con i detti principi. Orbene, generale principio di interpretazione delle clausole dei trattati internazionali è quello fissato dall’art. 31, comma 3, del Trattato di Vienna 21.3.1986 che privilegia la consuetudine internazionale quale fonte primaria di diritto internazionale e, quindi, nella materia in esame non può prescindersi dalla prassi consolidata secondo cui, salvo l’ipotesi in cui lo Stato rogante richieda atti e documenti in originale, lo Stato richiesto li trasmette in semplice fotocopia, essendo sufficiente l’atto formale di trasmissione per conferire loro garanzia di autenticità e conformità all’originale. Tale prassi si inquadra, del resto, nelle linee direttrici fissate nella stessa Convenzione nell’art. 1 secondo cui "Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile…" e, dunque, sarebbe in contrasto con tale direttiva una disposizione di contenuto pesantemente formalistico come quella di prescrivere una specifica attestazione di conformità su ogni copia o fotocopia di atto o documento trasmesso, così come completamente avulsa dal sistema apparirebbe la sanzione di inutilizzabilità che si riferisce alla mancata osservanza di tali formalità. Fissate queste necessarie premesse, occorre finalmente procedere all’interpretazione dell’art. 3, comma 3, della Convenzione secondo l’originale testo in lingua francese, cui spesso non corrispondono le traduzioni non ufficiali, dal quale è dato desumere non già l’imposizione a carico dello Stato richiesto di una prescrizione a carattere cogente di trasmettere copie o fotocopie dei fascicoli e documenti richiesti muniti di attestazione di conformità, ma la facoltà riservata allo Stato cui viene fatta richiesta di invio degli atti in originale di trasmettere solo copie o fotocopie autenticate dei fascicoli o documenti richiesti, salvo in ogni caso di prendere in considerazione gli originali nei limiti del possibile. Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale redatta dai ricorrenti N. G., N. S. e N. A. nonché da L.P., comunque ritenuta giustamente intempestiva dalla Corte di merito essendo stata riproposta in termini diversi da quelli originariamente prospettati. Allorquando si proceda, infatti, come nel caso in esame per taluno dei reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. _ fra i quali ‘ espressamente richiamato il delitto di cui all’art. 74 Dpr 309/90 _ le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all’ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo nel cui ambito ha sede il giudice competente per i detti reati e tale regola si applica anche in caso di connessione di procedimenti nel senso che prevale la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51 ed al corrispondente art.328 c.p.p. anche in deroga ai criteri dettati dall’art. 16, comma 1. c.p.p. Destituito di fondamento è anche il motivo (ricorrenti N. G., N. S. e N. A.) attinente alla dedotta questione della mancata verifica della corretta assegnazione dei relativi incombenti ai vari giudici per le indagini preliminari che hanno adottato i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. Dove premettersi, innanzi tutto, che _ contrariamente alla tesi difensiva _ correttamente la Corte di merito ha ritenuto (v. ordinanza 5.3.2000 e sentenza f.16) che le questioni relative alla distribuzione degli affari penali nell’ambito dello stesso ufficio non incidano sulla capacità del giudice e, dunque, non rientrino fra le nullità assolute previste dagli artt. 178, comma 1, lett. A) e 179 c.p.p. Lo stesso art. 33, comma 2, c.p.p. prevede che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni… sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici" e la Corte costituzionale (sentenza n.419 del 23.12.1998), pur riconoscendo che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari possa ledere garanzie costituzionali, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, c.p.p. in riferimento all’art. 25, comma 1, della Costituzione. E’ pur vero che il ricorrente, rilevando che comunque l’inosservanza delle prescrizioni dell’ordinamento giudiziario nell’anzidetta materia può costituire una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 c.p.p., si duole che la Corte di appello non abbia disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per acquisire, secondo quanto richiesto dalla difesa, la "documentazione organizzativa interna" (decreti di applicazione o sostituzione fra i giudici dell’ufficio e di assegnazione dei processi in conformità dei criteri fissati dall’ordinamento). Non può non rilevarsi, tuttavia, che _ come è noto _ la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è provvedimento di carattere eccezionale, giustificato dalla assoluta necessità dell’assunzione delle nuove prove richiesta ai fini della decisione. Tali non possono ritenersi evidentemente le acquisizioni documentali richieste dalla difesa per verificare l’eventuale inosservanza dei criteri di assegnazione di processi ed anche, più in generale, di legittimazione del singolo giudice al compimento di un determinato atto secondo i criteri stabiliti dall’ordinamento giudiziario. Le anzidette considerazioni appaiono ancor più stringenti ove si consideri che la realtà del rito abbreviato, ritenuta ammissibile proprio per la possibilità di definizione del processo allo stato degli atti, non consente all’imputato che abbia beneficiato dalla riduzione di pena prevista per la scelta del rito di richiedere poi in sede di appello l’espletamento di istruzione dibattimentale che si concreti, come nel caso in esame, nello snaturamento dei contenuti e della finalità del rito prescelto. Sono pur infondati e per taluni versi inammissibili i motivi di ricorso, in gran parte comuni a tutti i ricorrenti, con i quali si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi e di convalida, compresi i decreti emessi in via di urgenza dal P.M. ai sensi del secondo comma dell’art. 267 c.p.p., anche con riguardo alla utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria e dalle eccezionali ragioni di urgenza che avevano reso necessario il ricorso ad apparecchiature poste al di fuori dei locali della Procura della Repubblica. La Corte territoriale su tali questioni ha compiacimento motivato ritenendo, con logiche e corrette considerazioni, la prima legittimità dei provvedimenti autorizzativi anche con riferimento a quelli motivati "per relationem", essendo stata la richiesta del P.M. esaurientemente motivate e supportate dagli elementi posti a corredo degli atti di p.g., le une e gli altri essendosi passati al vaglio del Gip. I provvedimenti autorizzativi e quelli di proroga del Gip risultano, quindi, perfettamente conformi _ quanto all’adempimento dell’obbligo motivazionale imposto dalla legge _ all’indirizzo fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.17 del 21.6.2000, Primavera, secondo cui è legittimo il provvedimento con il quale il Gip autorizza l’esenzione dalle intercettazioni telefoniche che sia motivato "per relationem" rispetto alla richiesta del P.M. ed alle informazioni di polizia essa allegate allorché risulti che gli elementi posti a sostegno della richiesta siano stati criticamente valutati e recepiti e siano conoscibili dalle parti. Richiamava in particolare la Corte di merito quanto alla utilizzazione di impianti della polizia giudiziaria la motivazione dei decreti dei decreti del P.M. con riferimento all’insufficienza ed inidoneità delle postazioni esistenti in Procura nonché alla necessità di immediata attivazione delle intercettazioni riferentisi ad un gran numero di utenze fisse e mobili nonché l’assoluta esigenza di procedere ad interventi immediati onde assicurare l’acquisizione delle prove dei reati, così come avvenuto in occasione dei sequestri di cocaina operati a Pisa e in Territorio di Locri (capi b) e c) dell’imputazione). La mera riproposizione delle doglianze difensive su tali punti già proposte dai ricorrenti in sede di appello senza ulteriori apprezzabili rilievi, rende sotto tale profilo inammissibili i ricorsi nelle parti che concernono le anzidette questioni. I ricorrenti N. G., N. S., N. A. nonché N. F. e, pur con talune differenziazioni, S. F. e S. S. infondatamente deducono, inoltre, la mancanza di documentazione delle autorizzazioni relative alle intercettazioni telefoniche eseguite all’estero e, perfino, dalla richiesta di rogatoria internazionale, ipotizzando taluno dei ricorrenti (v. ricorso di N. F.) che le captazioni all’estero siano state eseguite in assenza della richiesta dell’autorità giudiziaria italiana nonché di qualsiasi atto autorizzativi da parte dell’autorità giudiziaria straniera. Anche a tali rilievi la Corte territoriale ha dato puntuale risposta osservando come, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 53, comma 1, del Trattato di Shengen la Presenza della Repubblica di Reggio Calabria inoltrò direttamente fin dal 19.2.1998 richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura di Hagen con comunicazione, ai sensi dell’art. 6 della medesima convenzione, al Ministero di Grazia e Giustizia. Le intercettazioni sulla utenza straniera furono, quindi, autorizzate dalla Pretura di Hagen con provvedimento del 24.3.1998 (v. sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ff. 14. e 15). Quanto poi all’eventualità prospettata in particolare dal ricorrente S. F. che l’Autorità giudiziaria tedesca possa non aver osservato le prescrizioni dettate dagli artt. 267 e 268 c.p.p. per le intercettazioni, basti osservare che costituisce principio di diritto internazionale universalmente riconosciuto quello secondo cui le rogatorie vanno eseguite secondo la legge dello Stato richiesto (lex loci). Anche il rilievo del ricorrente S.S. secondo cui sarebbero state intercettate sulla base di autorizzazioni della Pretura di Hagen conversazioni telefoniche sull’utenza intestata a tale L. (coniugato con N.A., cugina dell’imputato) in territorio belga (G.), oppure meramente ipotetico e, comunque del tutto generico, non avendo il ricorrente precisato a quali telefonate il rilievo si riferisca. D’altra parte la sentenza di primo grado (v. ff. 45 e 46) chiarisce che le intercettazioni utili che si riferiscono a S.S. (e N.S.) sono state effettuate in Italia e in Germania e che i due si servivano principalmente dell’utenza n° (omissis) intestata al bar (omissis) di Hagen, sorta di base logistica e punto di riferimento sicuro per l’intera organizzazione. E’ manifestamente infondato, inoltre, il motivo con il quale N.G., N.S. e N.A. si dolgano del mancato espletamento di una perizia, sollecitata nel giudizio di appello, per verificare l’attribuzione agli imputati delle conversazioni intercettate: la scelta del rito abbreviato stride con il contenuto della richiesta, peraltro formulata in termini di assoluta genericità. Analoghe considerazioni si impongono quanto alla asserita inutilizzabilità, sostenuta dai medesimi ricorrenti, delle dichiarazioni rese da M.G., poco dopo il suo arresto avvenuto il 18.8.1997, per inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 bis dell’art. 64 c.p.p., introdotto dalla legge 1.3.2001 n. 63. La scelta del rito abbreviato con decisione allo stato degli atti esclude che possa farsi ricorso alla nuova normativa introdotto con la legge citata. Impropriamente i ricorrenti richiamano il concetto di "inutilizzabilità patologica" quale situazione efferente agli atti probatori assunti "contra legem" che inficerebbe anche il giudizio abbreviato e la cui deducibilità non sarebbe preclusa dalla scelta oprata (Cass. Sez. un. 21 giugno 2000, Tammaro). Invero, l’interrogatorio del M. venne effettuato con l’osservanza della normativa allora in vigore e, quindi, l’atto non può essere qualificato "contra legem". L’ipotesi di cui trattasi, dunque, può assimilarsi piuttosto ai casi della d.d. "inutilizzabilità fisiologica" derivanti dalla mancanza della fase dibattimentale cui gli imputati per loro scelta hanno ritenuto di rinunziare con il sacrificio costituzionalmente previsto (art. 111, comma 5, della Costituzione) della garanzie assicurate dal contraddittorio. D’altra parte non può non considerarsi che la stessa legge innovatrice, nel disciplinare il regime transitorio della sua applicazione, prevede nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutata ai fini della decisione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse (art. 26, comma 5, legge 63/2001). A maggior ragione tale regola appare applicabile alle dichiarazioni rese e non acquisite al fascicolo del dibattimento soltanto perché gli imputati hanno rinunciato a tale fase con la scelta del rito abbreviato. Privi di pregio sono i motivi di ricorso di S.L. con i quali si deduce la mancanza dei verbali di ascolto delle intercettazioni telefoniche eseguite dalla polizia tedesca e la mancata trascrizione delle telefonate intercettate nella forma della perizia. Quanto al primo punto, infatti, nelle rogatorie estere vale, come si è detto, il principio generale di diritto internazionale per cui l’atto è assunto secondo le formalità previste dalle leggi dello Stato richiesto, salvo il rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento. Peraltro, la sentenza impugnata osserva (v. f. 14) che le intercettazioni di conversazioni in lingua tedesca captate sull’utenza intestata all’imputato sono state tradotte in italiano e tale adempimento presuppone l’esistenza dei verbali delle operazioni di cui all’art. 268, comma 1, c.p.p. Qualora, invece, il ricorrente si riferisca ai c.d. "brogliacci di ascolto", contenenti la sommaria indicazione del contenuto delle registrazioni e formati per finalità meramente interne di consultazione e controllo, la loro mancanza non incida comunque sulla utilizzabilità delle intercettazioni, stante la irrilevanza dei detti brogliacci ai fini probatori. La mancata trascrizione delle conversazioni intercettate nelle forme della perizia giusta l’art. 268, comma 7, c.p.p., peraltro non sancita a pena di inutilizzabilità dell’art. 271 c.p.p., non costituisce, come già rilevato nella sentenza di appello, motivo di impugnazione proponibile dall’imputato che abbia chiesto il giudizio abbreviato, con decisione allo stato degli atti ed analoghe considerazioni devono ripetersi quanto alla acquisizione di atti di procedimenti penali stranieri. Anche i "motivi aggiunti" depositati in data 25.5.2002 dalla difesa di P., G. e S. N. non possono trovare accoglimento. Invero, quanto alle intercettazioni di conversazioni in utenze in uso a cittadini turchi residenti all’estero e, comunque, su utenze straniere in ordine alle quali si assume non essere stato attivato lo strumento della rogatoria internazionale, deve tenersi presente che l’attuale processo fa seguito ad altri (v. in particolare il procedimento n° 43/95 RGNR DPR, definito dal Tribunale di Locri con sentenza in data 8.4.1998 relativo ad un traffico di stupefacenti in cui erano coinvolti narcotrafficanti turchi, tra cui appunto G. B., le cui utenze venivano interessate a chiamate provenienti da alcune utenze pubbliche site nel territorio della Locride _ v. sentenza di primo grado f. 3). L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in diverso procedimento è prevista dall’art. 270 c.p.p. pur con le cautele prescritte peraltro non a pena di inutilizzabilità, dal secondo comma al detto articolo (v. Cass. Sez. I 17.12.99, Santoro; Cass. Sez. VI 1.8.2000, Bossert) comunque, anche in tal caso il ricorso al giudizio abbreviato rende priva di significato le doglianze degli imputati che presuppongono accertamenti di fatto non compatibili con la scelta del rito. Rimane l’ipotesi in cui, pur trattandosi di interlocutori entrambi occasionalmente presenti in territorio straniero, le telefonate captate si riferiscono ad utenze nazionali. E’ il caso prospettato dalla difesa dei detti ricorrenti in relazione alle telefonate intercorse fra N.G. e L.P. ed intercettate sull’apparecchio cellulare del primo in trasferta in Germania. Pur dovendosi osservare che nel caso in esame uno soltanto degli interlocutori in occasione delle dette telefonate trovatasi in territorio straniero, avendo l’altro già fatto ritorno in Italia e che i ricorrenti neppure evidenziano il contenuto della detta telefonata ai fini di un possibile apprezzamento del loro valore probatorio anche in rapporto agli altri elementi acquisiti (nono ultimo il sequestro operato dalla polizia tedesca l’11.2.98 nei confronti di N.G. a Friburgo, al confine tra la Germania e la Svizzera), può nondimeno affermarsi il principio secondo cui allorché trattasi di apparecchi telefonici cellulari rileva esclusivamente il luogo di appartenenza dell’utenza, rimanendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l’ente gestore del servizio di tale comunicazione allorché le operazioni di intercettazione si svolgano interamente nel territorio di detto Stato. Tanto premesso non può poi non rimarcarsi ancora una volta ed in via generale che i rilievi in ordine alla omessa verifica della regolarità degli atti da parte dei giudici di merito ma con riferimento agli atti interni di legittimazione di ciascun giudice che all’attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche, salvo i casi di acclamata inutilizzabilità , non ricorrenti nel caso di specie, contrastano con la scelta del rito abbreviato effettuata dagli imputati, contraddistinto dalla c.d., "prova contratta" che, invece, i rilievi difensivi tendono ad espandere altre misure fino ad investire non già violazioni di legge specificatamente accertate, ma anche soltanto ipoteticamente prospettate nella loro eventualità. Passando all’esame dei motivi dei ricorrenti che attengono al merito della vicenda processuale ed alle responsabilità di ciascun imputato in ordine ai singoli reati, appare palesemente infondato il motivo comune ai ricorrenti N.G., N.S., N.An. nonché R.F. e S.F., attinente alla esistenza stessa degli elementi costitutivi di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I giudici di merito, infatti, sulla base delle disposte intercettazioni, protrattesi per un lungo arco di tempo, hanno motivatamente ravvisato gli elementi essenziali del reato associativo nell’accordo che legava i componenti del gruppo con carattere permanente e la predisposizione di un’organizzazione idonea al perseguimento delle programmate finalità associative volte alla realizzazione di una serie indefinita di delitti compresi fra quelli indicati nell’art. 73 DPR 309/90, con la consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di partecipare con la propria azione al raggiungimento di tale risultato, fornendo un adeguato contributo alla sua realizzazione. Correttamente sono state, quindi, individuate, sulla scorta non soltanto delle conversazioni captate, ma anche dei controlli e degli interventi che hanno fatto seguito alle intercettazioni, culminati nei sequestri degli ingenti quantitativi di droga di cui ai capi b) e c) dell’imputazione, le basi dell’organizzazione con le sue ramificazioni estese dalla Calabria fino alla Germania ove avevano stabilito la loro residenza N.S. e R.F. con specifici compiti di contattare i fornitori e procacciare la droga. Il contenuto delle intercettazioni, nonostante il linguaggio convenzionale usato e, tuttavia divenuto agevolmente comprensibile per la ricorrenza dei termini e l’incrociarsi dei riscontri, consentiva altresì di delineare i ruoli svolti dai componenti e la posizione di ciascuno all’interno del gruppo. L’esame dei ricorsi di ciascun imputato con riferimento sia alla propria partecipazione all’associazione (N.G., N.S., N.A. nonché L.P., N.F., R.F, S.F. e S.S.) che alle specifiche responsabilità in relazione agli episodi delittuosi contestati (capi b) e c)), rivela un comune difetto di fondo costituito dall’impostazione critica, espressa in forma di vizio di motivazione, rispetto al significato attribuito alle varie conversazioni come recepito dai giudicanti con argomentazioni logiche, basate su precisi riferimenti fattuali. Soprattutto con riguardo alla natura della sostanza stupefacente indicata con termini di copertura (macchine, vino, documenti), omettono i ricorrenti di considerare che essa è stata desunta in base al quadro complessivo delle telefonate intercettate nelle quali i termini usati per mascherare la vera natura dei rapporti tra i componenti del sodalizio non consentono interpretazioni alternative rispetto a quelle ricavatene dai giudicanti, cui del resto agli interessati non hanno contrapposto una loro versione di segno contrario avente una qualche credibilità. Proprio sulla scorta del contenuto delle telefonate intercettate e della loro valutazione complessiva risulta così corretta l’attribuzione a N.G. e N.S. dei ruoli prettamente direttivi ed organizzativi dai medesimi svolti rispettivamente in Calabria ed in Germania e le specifiche responsabilità di ciascuna imputato in ordine ai singoli reati. In modo che, del tutto pretestuose e generiche appaiono in particolare le censure formulate dal L. sulla riferibilità al medesimo del contenuto delle telefonate intercettate e sulla affermazione della sua responsabilità sia in ordine al reato associativo che all’episodio dell’importazione di circa 9 kg di cocaina di cui al capo b) dell’imputazione. Invero il ruolo svolto dal L. nell’associazione sia quale uomo di fiducia di N.G. e suo fedele accompagnatore nelle trasferte di quest’ultimo in Germania in occasione di grossi acquisti di droga sia come elemento di collegamento con soggetti esterni all’organizzazione (v. sentenza di appello ff 45 e 11) appare compiutamente delineato dai giudici di merito così come la parte svolta dal medesimo quale concorrente nel delitto sub b). Anche in relazione a tale specifica contestazione evidenziano, infatti, i giudici del merito la parte avuta dal L. quale accompagnatore di N.G. in Germania per la conclusione dell’affare, rilevando come, pur avendo il L. anticipato il suo ritorno in Italia non abbia mancato, tuttavia, di mantenersi in contatto con il suo capo per sincerarsi della buona riuscita dell’operazione e per espletare quei compiti di collegamento che gli venivano affidati /v. sentenza di primo grado ff. 43 e 44). La circostanza che N.G. non figuri nel presente processo quale concorrente nel delitto di cui al capo b), pur di fronte alle evidenti prove acquisite a suo carico, è questione di fatto che non incide sulla distinta, personale ed accertata responsabilità del L. Parimenti del tutto infondato è l’assunto del ricorrente N.F. secondo cui la responsabilità del medesimo per il reato associativo sarebbe stata desunta unicamente dalla sua condanna per il reato di cui al capo b) intervenuta nel separato processo a seguito del suo arresto a Pisa in flagranza di reato, oltre che dai vincoli parentali con altri componenti dell’associazione. Al contrario la Corte di merito ha evidenziato il ruolo consapevolmente da lui svolto per un lungo arco di tempo fino al suo arresto a Pisa (v. sentenza di appello ff. 41 e 42). Analoghe considerazioni valgono quanto ai motivi addotti da R.F., S.F. e S.S le cui responsabilità in ordine ad entrambi i reati loro contestati (capi a) e c)) appaiono chiaramente evidenziate sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate nonché, quanto al R., dalle pretestuose giustificazioni da lui rese in relazione alle ipotesi sub e), chiamando in causa persone indicate soltanto con il nome di battesimo. Attengono poi al merito e costituiscono questioni di fatto improponibili in questa sede i rilievi del ricorrente S. S. quanto alla identificazione nel "Bastiano" indicato nelle conversazioni telefoniche che a lui vengono riferite, avendo sul punto sia la sentenza di primo grado che quella di appello riferito le precise circostanze di fatto in base alle quali si è pervenuti alla identificazione dell’imputato. Gli ulteriori motivi degli imputati ricorrenti attinenti al diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto, alla ritenuta aggravante della ingente quantità di sostanze stupefacenti, nonché al trattamento sanzionatorio (vedi i ricorsi degli imputati sui rispettivi punti) appaiono inammissibili sia perché manifestamente infondati nella loro sostanza, sia perché i giudici di appello hanno fornito su ciascun punto adeguata risposta ed i motivi preposti in questa sede non tengono in alcun conto le corrette e puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata così risultando per lo più anche generici per la mancanza di riferimenti ai punti e ai capi della stessa. A limiti dell’inammissibilità e, comunque, infondato è, infine, il ricorso del Procuratore Generale relativo all’assoluzione di S.T., moglie di R.F, per le considerazioni in punto di fatto in esso contenente quanto alla valutazione degli elementi emergenti in talune conversazioni intercettate che si riferiscono a detta imputata cui è stato contestato unicamente il reato associativo (capo a)) ed in ordine alle quali la Corte di merito ha fornito ampia e corretta motivazione circa l’impossibilità di desumere con certezza dal tenore delle medesime l’adesione della donna al sodalizio criminale (v. sentenza di appello ff. 63 e 64). Il ricorso del P.G. non può trovare accoglimento neppure quanto alle doglianze in esso contenute per l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, DPR 309/90 (numero dei concorrenti di dieci o più persone). E’ pur vero, infatti, che nella contestazione del reato associativo sono indicati anche taluni partecipi nei confronti dei quali si è proceduto separatamente e che non è necessario perché ricorra la detta aggravante che sia stata giudizialmente accertata nei confronti di tutti gli associati la responsabilità per il delitto di cui all’art. 74 DPR cit. Nondimeno il P.G. ricorrente avrebbe dovuto indicare idonei elementi di valutazione dai quali poter desumere la partecipazione al sodalizio criminale di soggetti non imputati nel presente processo; in mancanza di tali necessarie indicazioni i motivi di impugnazione sul punto del P.G. appaiono generici e, comunque non meritevoli di accoglimento. Il rigetto dei ricorsi degli imputati comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta I ricorsi del Procuratore Generale e degli altri ricorrenti e condanna questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 ottobre 2002 Il Consigliere est. G. De Nardo Il Presidente (firma) Depositata in cancelleria 8 novembre 2002. w ww.emofilici.com |
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