Cassazione 30150-2002
Cassazione 30150-2002
Non è reato diffondere il contenuto della cartella clinicaDiffondere la cartella clinica contenente le informazioni sullo stato di
salute di un paziente non costituisce reato ne' per chi la chiede nè per chi la
fornisce. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che
ha respinto il ricorso del P.M. presso il Tribunale di Trapani. La Suprema Corte
ha rilevato che la cartella clinica, pur essendo atto attinente a notizie
riservate, non costituisce un documento relativo a notizie d'ufficio segrete. (9
ottobre 2002) www.emofilici.com Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza n.30150/2002LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE SENTENZA SVOLGIMENTO DEL
PROCESSSO Il Tribunale di Trapani, i composizione monocratica, con sentenza
emessa il 14/3/01, assolveva M.G. dal reato di cui all’art. 35, comma 2° L.
675/96 in relazione all’art. 23, comma 4° L. cit. [1], perché il fatto non
era previsto dalla legge come reato. Avverso la citata sentenza, il PM presso il
Tribunale di Trapani proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: motivo unico,
violazione di legge. Il fatto doveva essere qualificato quale rivelazione del
segreto di ufficio, ai sensi dell’art. 326 c.p., stante la qualifica di
incaricato di pubblico servizio S.G. (concorrente nel reato e giudicato
separatamente), anche M. G. doveva rispondere del reato di cui all’art. 326
c.p.. Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’21/6/02, ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione
degli atti al PM, qualificato il fatto come reato previsto dall’art. 326c.p.. www.emofilici.com MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame, è opportuno riassumere i termini fattuali della fattispecie. A M. G. (unitamente a S.G., separatamente giudicato) è stato contestato il delitto di cui all’art. 35, comma 2° L. 675/96, in relazione all’art. 23, comma 4° L. cit. perché, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, lo S., quale soggetto addetto al rilascio di copia delle cartelle cliniche presso l’Ospedale S. Antonio Abate ed il M., quale soggetto richiedente, comunicavano dati idonei e rilevare lo stato di salute D. R.; in particolare, su richiesta del M., lo S. rilasciava al primo copia della cartella clinica relativa al periodo di degenza della D. presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale S. Antonio Abate, al fine di consentire al M. di produrre la predetta documentazione sanitaria nella causa civile di separazione personale tra i coniugi, instaurata presso il Tribunale di Marsala. Fatti commessi in Trapani il 30/7/97. Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 14/3/01, assolveva il M. dal reato ascrittogli perché, tenuto conto dell’epoca della vicenda in esame, 30/7/97, il fatto non era previsto dalla legge come reato, ex art. 45 L. 675/96. Tanto premesso in fatto, va affermato che nella fattispecie non ricorrono gli estremi del reato di cui all’art. 326 c.p. La cartella clinica relativa allo stato di salute di D.R., pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituiva documento relativo a notizie di ufficio destinate a rimanere segrete. La cartella clinica, invero, previo consenso dell’interessata o previa autorizzazione della competente Autorità Amministrativa o Giudiziaria, poteva essere rilasciata a terzi per finalità legittime previste dall’Ordinamento Giuridico. Manca, quindi, l’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 326 c.p. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dal PM avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 14/3/01. PQM La Corte rigetta il ricorso del PM. Roma, 21/6/2002. Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2002. www. emofilici.com |
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