Cassazione 30150-2002

  Non è reato diffondere il contenuto della cartella clinica  

Diffondere la cartella clinica contenente le informazioni sullo stato di salute di un paziente non costituisce reato ne' per chi la chiede nè per chi la fornisce. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del P.M. presso il Tribunale di Trapani. La Suprema Corte ha rilevato che la cartella clinica, pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituisce un documento relativo a notizie d'ufficio segrete. (9 ottobre 2002) www.emofilici.com

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza n.30150/2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO Il Tribunale di Trapani, i composizione monocratica, con sentenza emessa il 14/3/01, assolveva M.G. dal reato di cui all’art. 35, comma 2° L. 675/96 in relazione all’art. 23, comma 4° L. cit. [1], perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Avverso la citata sentenza, il PM presso il Tribunale di Trapani proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: motivo unico, violazione di legge. Il fatto doveva essere qualificato quale rivelazione del segreto di ufficio, ai sensi dell’art. 326 c.p., stante la qualifica di incaricato di pubblico servizio S.G. (concorrente nel reato e giudicato separatamente), anche M. G. doveva rispondere del reato di cui all’art. 326 c.p.. Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’21/6/02, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al PM, qualificato il fatto come reato previsto dall’art. 326c.p.. www.emofilici.com

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è infondato. Ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame, è opportuno riassumere i termini fattuali della fattispecie. A M. G. (unitamente a S.G., separatamente giudicato) è stato contestato il delitto di cui all’art. 35, comma 2° L. 675/96, in relazione all’art. 23, comma 4° L. cit. perché, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, lo S., quale soggetto addetto al rilascio di copia delle cartelle cliniche presso l’Ospedale S. Antonio Abate ed il M., quale soggetto richiedente, comunicavano dati idonei e rilevare lo stato di salute D. R.; in particolare, su richiesta del M., lo S. rilasciava al primo copia della cartella clinica relativa al periodo di degenza della D. presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale S. Antonio Abate, al fine di consentire al M. di produrre la predetta documentazione sanitaria nella causa civile di separazione personale tra i coniugi, instaurata presso il Tribunale di Marsala. Fatti commessi in Trapani il 30/7/97. Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 14/3/01, assolveva il M. dal reato ascrittogli perché, tenuto conto dell’epoca della vicenda in esame, 30/7/97, il fatto non era previsto dalla legge come reato, ex art. 45 L. 675/96. Tanto premesso in fatto, va affermato che nella fattispecie non ricorrono gli estremi del reato di cui all’art. 326 c.p. La cartella clinica relativa allo stato di salute di D.R., pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituiva documento relativo a notizie di ufficio destinate a rimanere segrete. La cartella clinica, invero, previo consenso dell’interessata o previa autorizzazione della competente Autorità Amministrativa o Giudiziaria, poteva essere rilasciata a terzi per finalità legittime previste dall’Ordinamento Giuridico. Manca, quindi, l’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 326 c.p. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dal PM avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 14/3/01. PQM La Corte rigetta il ricorso del PM. Roma, 21/6/2002. Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2002. www.

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