Cassazione 12386/2000

I crediti previdenziali ed assistenziali sono soggetti a rivalutazione monetaria e interessi in base ad una legge c.d. di interpretazione autentica che ha effetto retroattivo. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale del 1991, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla parificazione tra crediti pensionistici e crediti di lavoro. Pertanto, concludono i Supremi Giudici, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono essere considerati titolari della pretesa al pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'I.N.P.S. in applicazione della normativa precedente, fin dal momento in cui le delle decurtazioni -da considerare ormai, ad ogni effetto, contra legem, furono effettuate. (18 febbraio 2001)www.emofilici.com

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 12386/2000

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore di Milano-Giudice del Lavoro A. R., A. D., L. B. ed A. A. convenivano in giudizio l'I.N.P.S. deducendo di aver ricevuto con considerevole ritardo le quote fisse del trattamento pensionistico ex art. 19 della legge n. 843/1978 e richiedevano, pertanto, la condanna del convenuto Istituto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi liquidati al cennato titolo con decorrenza dal 1° gennaio 1979. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava l'avversa domanda giudiziaria e ne richiedeva il rigetto per avere provveduto "di ufficio" alla liquidazione degli arretrati e, quindi, per non essersi verificate le condizioni ex lege di responsabilità dell'Istituto per il ritardo nell'adempimento. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro rigettava il ricorso e, a seguito di impugnativa ritualmente proposta dalla parte soccombente, il Tribunale di Milano - quale Giudice del Lavoro di secondo grado -rigettava l'appello e dichiarava "non doversi provvedere sulle spese di lite". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che gli artt. 47 (quarto comma) del d.P.R. n. 639/1970 e 7 della legge n. 533/1973 fanno desumere che il ritardo nell'adempimento da parte dell'ente debitore inizia a decorrere dalla data di reiezione della domanda del creditore interessato ovvero dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda ove l'ente non si sia pronunziato e che, nella specie, "L'Istituto ha provveduto d'ufficio al pagamento, per cui difetta un elemento della fattispecie costitutiva dei diritti azionati". Per la cassazione della sentenza ricorrono A. R., C.I. M. e R. D. (ambedue nella qualità di eredi di A. D.), L. B. ed A. A. formulando un motivo di annullamento, illustrato con successiva "memoria". Resiste con controricorso l'I.N.P.S.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE l/a -.

 L'unico complesso motivo di ricorso denunzia "violazione e falsa applicazione degli art. 16 L. 412/1991 [1], 429 c.p.c., 1219 (in relazione alla circolare dell'I.N.P.S. n. 224/91) 1224 e 1282 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" per avere il Tribunale di Milano negato il diritto alla rivalutazione delle quote di pensione base dalle singole scadenze dei ratei sino al pagamento della rivalutazione stessa, ed ai relativi interessi su tale rivalutazione con la stessa decorrenza e con la stessa scadenza. Invocando l'applicazione della sentenza costituzionale n. 156 del 1991 e con numerosi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, si deduce che il fatto che la prestazione pecuniaria previdenzia1e fosse risultata dovuta per effetto di una legge di interpretazione autentica (n. 45 del 1986), successiva di alcuni anni alla legge interpretata e che costituiva la fonte dell'obbligazione (n. 843 del 1978), non escludeva che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il credito alle differenze pensionistiche fosse maturato (per effetto della retroattività connaturale alla legge interpretativa) alla data di scadenza dei singoli ratei, dovendosi prescindere dalla sussistenza della colpa debitoria e non essendo richiesta, nella fattispecie, la presentazione di una domanda in via amministrativa, anche perché l'I.N.P.S. con apposita circolare aveva assunto la determinazione di non pagare la rivalutazione se non in conseguenza di una pronunzia dell'autorità giudiziaria. 1/b -. Il ricorso cosi come dinanzi proposto si appalesa fondato. 2 -. Va premesso che, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 16 (comma sesto) della legge n. 412/1996 - non applicabile alla fattispecie ratione lemporis - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991 è stato assicurato ai crediti previdenziali (e, successivamente, anche a quelli di carattere assistenziale: così Corte Cost. n. 196 del 27 aprile 1993) lo stesso regime giuridico che 1'art. 429 cod. proc. civ. dettava per i crediti di lavoro fino all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 22 (comma 36) della legge n. 724/1994. 3 -. Deve, quindi, essere confermata la giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'art. 429 c.p.c. [2], secondo la quale, anche per i crediti previdenziali e assistenziali, la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento, il che comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 cod. civ., il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria, e che trovano perciò il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (cfr., dopo alcune incertezze dovute alla motivazione della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 151/1991, Cass. sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481; 26 giugno 1996, n. 5895; 13 febbraio 1997, n. 1322; nonché le decisioni della stessa Corte Costituzionale n. 85 del 15 marzo 1994, e, in particolare n. 207 del 2 giugno 1994). 4 -. Ne segue che, in presenza della retroattività propria di una legge (realmente) di interpretazione autentica (come nel caso di specie: cfr. specificamente Cass. 14 agosto 1999, n. 8669), la quale, al pari della sentenza costituzionale, determina la regola iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti, i diritti che ne scaturiscono vanno considerati non solo esistenti ma anche "maturati", cioè esigibili, dall'entrata in vigore della legge interpretata. Tanto è vero che, ai fini della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., al pari dell'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, quello derivante dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpretazione autentica), non è di carattere giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costituzionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve estendersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore). 5 -. Pertanto, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono essere considerati titolari della pretesa al pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'I.N.P.S. in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 84311978 n. 843, fin dal momento in cui le delle decurtazioni -da considerare ormai, ad ogni effetto, contra legem - furono effettuate. 6 -. Stabilito che i crediti dei pensionati, maturati a partire dal 1° gennaio 1979 e soddisfatti in ritardo nel 1987, debbono essere maggiorati ai sensi dell'art. 429 (comma terzo) cod. proc. civ., indipendentemente dalla sussistenza di una colpa dell'I.N.P.S. nel ritardo, si palesa erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui il diritto azionato sarebbe condizionato alla presentazione della domanda in via amministrativa. 7 -. Nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa [il Giudice delle leggi ha richiamato gli art. 47 (comma 2) del D.P.R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento]. Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione (o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., n. 8478 e n. 8481 del 1993, cit.) oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. 8 -. Nel caso di specie, I'I.N.P.S. ha deciso di procedere alla decurtazione delle pensioni, adeguando il proprio comportamento all'interpretazione della normativa sfavorevole per i pensionati, interpretazione in seguito preclusa dalla legge di interpretazione autentica. Collocata la vicenda nell'ambito della previsione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali") - secondo il quale in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato - il fatto che sia intervenuto un procedimento di ufficio e un provvedimento negativo, inducono alla sicura conclusione che nessuna richiesta dovevano avanzare i pensionati, né ricorrevano gli estremi per riconoscere all'ente il cosiddetto spatium deliberandi. E' evidente, infatti, che di fronte al sopravvenuto inadempimento parziale di una prestazione già liquidata, non è configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato e da tale momento, da equiparare a tutti gli effetti al provvedimento negativo assunto all'esito del relativo procedimento, I'I.N.P.S. deve essere considerato in mora (nel senso di ritardo oggettivo) ai fini della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192, 14 agosto 1999, n. 8669). 9 - Da ultimo, in relazione a quanto dedotto dall'I.N.P.S. con "controricorso" circa la validità dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta nel giudizio di merito e non esaminata (prima) dal Pretore e (successivamente) dal Tribunale di Milano - perché ritenuta implicitamente assorbita a seguito del rigetto nel merito della domanda attorea -, è anzitutto, ed in linea generale, da rimarcare che la parte vittoriosa deve riproporre le questioni pregiudiziali o preliminari superate (sia pure implicitamente), o respinte, con il ricorso incidentale (Cass. n. 4166/1987, Cass. n. 7935/1987, Cass. 2221/1988) "condizionato" all'accoglimento del ricorso principale (Cass. n. 2016/l985, Cass. n. 5469/1985). Peraltro, l'interesse del ricorrente in via incidentale è dato dalla necessità di evitare che dette questioni, per formarsi del giudicato su quei singoli punti della sentenza di appello, rimangano precluse in sede di rinvio, in quanto il principio della non necessità del gravame incidentale al fine del riesame delle questioni suddette opera solo ed esclusivamente allorché esse non siano state esaminate o non siano state decise dal giudice di appello (Cass. n. 1921/1986). Nella specie - non essendo stato proposto un "ricorso incidentale condizionato" in quanto il Tribunale non aveva assunto alcuna decisione sull'eccezione di prescrizione - vale, appunto, il principio secondo cui la parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poiché, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., 1'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. n. 7487/1991). 10 -. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, ma non sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., poiché il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto che ha condotto al rigetto della pretesa, non ha compiuto gli accertamenti di fatto necessari per liquidare le somme corrispondenti agli accessori pretesi. Tale accertamento dovrà essere compiuto, uniformandosi agli enunciati principi di diritto, dal "Giudice di rinvio", che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

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