Cassazione 1069/2000

Perché si abbia "furto consumato" occorre, infatti, oltre alla sottrazione, l’impossessamento: il furto deve, quindi, ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto agente acquista la possibilità di esercitare un’autonoma signoria di fatto sul bene. Il possesso, infatti, nel diritto penale, consiste nel potere di disposizione autonomo della cosa, esercitabile fuori della  sorveglianza di chi abbia sulla medesima cosa un potere giuridico maggiore.

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.1069/2000.

 MOTIVI DELLA DECISIONE 

C. F. ricorre tramite il difensore avverso la sentenza 7.5.98, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna del pretore, condizionalmente sospesa, per il reato di furto. Ella lamenta in primo luogo il vizio di motivazione, in riferimento alla valutazione della deposizione del teste P., dipendente del supermercato ove il fatto è stato commesso; secondariamente, denuncia violazione di legge, dovendosi nella specie ravvisare la figura delittuosa del conato. Tale censura è fondata, dal momento che dalla sentenza impugnata risulta che l'imputata, pur "controllata" al momento del passaggio alle casse, era stata tenuta sotto osservazione durante la permanenza nei locali e nel corso dell'attuazione della condotta delittuosa, dal P.. Va, infatti, condiviso l'orientamento secondo il quale quando il titolare dell'esercizio commerciale ovvero persona da lui incaricata sorvegli le fasi in cui si scandisce l'azione furtiva, sì da poterla interrompere, il delitto non è consumato neanche se l'agente abbia occultato la merce sulla propria persona. Il reato, invero, si consuma solo con l'acquisizione di un possesso o potere di disposizione autonomo sulla "res" [1], ossia al di fuori della sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa (cfr. in tal senso, cass. sez. V, 19.3.39, n. 3642, Inbrogno; sez. V, 18.1.93, n. 398, De Simone; sez. V, 15.12.92, n. 11947, Di Chiara, che innovano il tradizionale orientamento di segno contrario). La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame. Il giudice di rinvio osserverà il principio di diritto su enunciato. 

PER QUESTI MOTIVI 

Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma per nuovo esame. delitto non è consumato neanche se l'agente abbia occultato la merce sulla propria persona. 

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