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Avv. Cesare FormatoPatrocinato in Cassazione Via Napoli 75 Maddoloni Tel. Fax 0823-201846
La sentenza commentata dalll’avvocato Formato, n° 8692/01: del 15/6/2001, con la quale, riconosciuta la responsabilità del Ministero della Sanità, quest’ultimo è stato condannato al risarcimento del danno biologico e morale in favore della mia assistita (giovane talassemica infettata da epatite C -n.d.R.) pari a complessive lire 350 milioni. La novità della predetta sentenza, rispetto a quella resa dal Tribunale di Roma e della Corte d’Appello di Roma, è che trattasi di sentenza di condanna e non solo dichiarativa di responsabilità. Inoltre, il predetto Tribunale nella persona del G.U. dott.sa Mollino, superate le eccezioni del Ministero convenuto d’inammissibilità e di prescrizione della domanda, ha ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero sotto il duplice profilo della responsabilità contrattuale, conseguente all’adempimento del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla prestazione corretta dovuta al cittadino in virtù della legge del 23/12/1978 e della responsabilità, in violazione al principio generale del "neminem laedere". La mia assistita, talassemica e, pertanto, sottoposta a cure trasfusionali sin da piccola; di aver appreso in data 1/7/91 di aver contratto epatite C, a seguito di trasfusione di sangue infetto praticate in strutture pubbliche e di aver ottenuto, pertanto dall'amministrazione convenuta il risarcimento del beneficio della legge 210/92. Il Ministero della Sanità attraverso l'avvocatura di Stato, fornisce le sue contro deduzioni eccependo l'inammissibilità della domanda, attesa la non cumulabilità della pretesa risarcitoria con beneficio indennizzo già ottenuto, l'assenza di condotte colpose dello Stato nel caso in esame e la prescrizione del diritto. Destituita di fondamento -dice testualmente la sentenza - è l'eccezione d’inammissibilità della domanda, per la pretesa esaustività del riconoscimento indennitario suddetto. Incoerente sul piano ontologico e l'argomento del Ministero, che richiama pronunzie della Corte Costituzionale, la cui lettura impone un interpretazione opposta a quella auspicata, laddove convenuto, da un lato riconosce la natura indennitaria della prestazione ex legge 210/92, iscrivendola nel solco della solidarietà sociale, che la collettività deve riconosce n alle vittime, alla stregua d’ogni contributo conseguente ad epidemie, a vaccinazioni obbligato rie, ma anche a calamità naturali ed altro, e dall'altro vedrebbe in tale contributo indennitario l'onnicomprensività d’ogni voce di danno risarcibile. Vale a sostenere che tale indennizzo tabellare di circa un milione al mese, dovrebbe coprire il danno biologico permanente, inteso quale perduta integrità psicofisica del soggetto, il danno da invalidità temporanea totale e parziale, inteso come impossibilità di attendere agli atti quotidiani, il danno da perdita di chance, inteso quale mancata realizzazione d'aspettative esistenziali il prezzo del dolore ed il danno da esborsi per cure ed assistenza. Tale
interpretazione contrasterebbe con l'esigenza basilare della
proporzionalità del risarcimento e con la costruzione complessiva del
nostro sistema risarcitorio, come risultante dalla elaborazione
giurisprudenziale degli ultimi trent'anni, che trovano le sue fonti essenziali
e non esaustive, nella norma costituzionale di cui all'art. 32 e negli art.
2043 e 2059 c.c.; né d'altro canto può riscontrarsi nella legge 210/92
l'obiettivo legislativo di precludere al cittadino ogni altra forma di
risarcimento quanto piuttosto, il riconoscimento, mediante corresponsione di
un beneficio periodico forfaitizzato, assimilabile ad una pensione d’invalidità,
della colpevole insipienza e negligenza degli organi ministeriali preposti,
ex legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, alla vigilanza,
ricerca e informazione in relazione all'uso di sangue umano, di sieri e d’emoderivati,
e segnatamente all'omissione di controllo sia sulla raccolta di sangue
umano, anche mediante importazione dall'estero. Non può disconoscersi, ancora, che sia la raccolta di sangue, che la gestione degli emoderivati, costituisca per lo Stato esercizio d’attività pericolosa ex art. 2050c.c., con conseguente responsabilità oggettiva, superabile solo attraverso la prova a carico dell'esercente, qui non fornita, di aver adottato ogni cautela atta ad impedire l'evento, che negli ultimi anni ha assunto, per diffusione, le caratteristiche dell'attentato alla salute pubblica. Infatti, non può ritenersi cautela sufficiente l'imposizione dell'obbligo ai Centri Trasfusionali, con DM 21/7190, di ricercare, con accertamenti diagnostici, la presenza d’anticorpi anti-HCV nel sangue donato e/o raccolto, obbligo esistente in passato perla ricerca d’altri virus; ed, infatti, la maggioranza delle trasfusioni era praticata con plasma importato e distribuito da altri soggetti in confezioni sigillate e munite di certificati di provenienza che non richiedevano controlli ulteriori da parte delle strutture utilizzatrici Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità del convenuto in relazione all'evento ed al
danno derivato, di cui è stata ampiamente riconosciuta l'eziologia e la
sussistenza. In conclusione il Giudice
sentenzia quanto segue:
Il Tribunale di Napoli, nella persona di Caterina Molfino in funzione di Giudice Unico, definitivamente giudicando sulla domanda proposta ne: confronti del Ministero della Sanità, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, condanna il Ministero, in persona del Ministro in carica, a pagare all'attrice Lire 350.000.000, oltre interessi legali dal 30/6/96 al saldo" |
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