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Risarcimento per i danni morali e biologici
Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002 Svolgimento del processo Con il sopraddetto atto di citazione il Grassato evocava avanti il Tribunale la USL n.11 Pordenonese ora ASL n.6 Friuli Occidentale, per sentir condannare detta entità al risarcimento per i danni morali e biologici patiti a seguito delle trasfusioni di sangue.Queste erano occorse senza e contro il consenso di esso attore, nel corso di un ricovero presso9 l’Ospedale di Pordenone, a seguito di un grave incidente stradale.Sia in base ad un preciso documento del Grassato che a seguito dell’intervento della di lui moglie, dei figli e degli amici, era evidente che all’attore,Testimone di Geova, non doveva esser trasfuso sangue. E di un tanto i sanitari dell’Ospedale davano assicurazioni. Tuttavia, esso Grassato subiva trasfusioni ed intervento, di poi-dopo essser stato dimesso e dopo un certo punto-risultava colpito da epatite, tanto che doveva mutare lavoro: da cuoco ad altra attivita’, con danno evidente.L’ Azienda sanitaria locale si costituiva ritualmente e contestava, assumendo la necessita indefettibile della terapia trasfusionale e connesso PER salvare la vita del Grassato. E comunque dissenso dalla trasfusione del sangue non vi era stata da parte del Grassato , in via esplicita.. Intervento vi era stato per altro, su autorizzazione della procura della Repubblica. Sull’aver il Grassato contratto l’epatite, cio’ non poteva essere dovuto alla trasfusione,visto che controlli ai donatori di sangue erano stati effettuati in maniera compiuta e nulla di negativo si era riscontrato per tale verso. comparse ritualmente le parti davanti al giudice istruttore ,ciò accadeva. Veniva disposta CTU ad hoc :vi erano osservazioni e CTP. Viera assunzione testimoniale . Vi era documentazione agli atti. Dopo un tanto ed in peregrinando, la causa all’udienza del 20.6.2001 era del giudice monocratico predetto , su precise dichiarazioni delle parti, trattenuta a sentenza, concedendosi ad esse parti i termini di legge per le conclusionali e le memorie di replica, la causa passava in decisione. Motivi Della Decisione La presente causa pone la prima sua tematica sul precetto, insito a vari livelli, della indisponibilita’ della vita umana.Nel nostro ordinamento non si sta eludendo questo precetto a tutt’oggi lo stesso e’ ineludibile dal nostro sistema, almeno che non si vagheggi in predicozzi e risentimenti stremati dalla prurigine di sentirsi diversi a tutti i costi in spregio di una societa’ statuale a cui apparteniamo comunque.Certe tendenze a normativa sono in atto in parecchi stati del mondo- e persino in paesi della Comunità Europea a cui aderiamo come comunità per altro e solo-e pure in certe lancinanti dichiarazioni di consensi dell’O.N.U. e della O.M.S. ( organizzazione Mondiale della Sanita’). Ma queste sono per l’Italia – lo Stato Italiano – mere attualità: non riguardano il nostro diritto scritto, quello che ci riguarda. Dal diritto alla salute fisica e psichica che riguarda la camalita’ vivente della persona umana fino – adrem ipsam pertinens – alla normativa sulla pietà dei defunti, vi e’ i, rispetto di questa carnalita’ vivente e pensante persino dopo la morte ovvero dopo la scomparsa della camalita’ vivente. In sostanza la corporalita’ come vita ed espressione della vita di una persona non E’ di per se disponibile. Tuttavia sono, per altro, da tenersi presente aspetti non eludibili. a) La lettura della Carta, appresa non come << idola fori>> ma luogo di regole sovraordinate di una comunita’ statale, offre una relazionalita’ umana che vive e si sviluppa nella liberta’ personale, pregna delle sue identita’: da quella della religione a quelle della famiglia sessuata, della capacita’ di creare ed ideare, di circolare, di essere madri e padri e di poi delle varie forme della aututela e della tutela delle alterita’. La lettura relazionata dei codici e delle varie norme offre, senza i rigori o meglio le angustie e le pastoie di una “lettura burocratese” o di “diritto sostanziale”, una considerazione piu’ attenta dei comportamenti umani. b) Alla luce di un tanto come ut supra apprezzato, si puo’ porre un altro aspetto ovvero la con saputa sentenza della Corte Costituzionale di vetera memoria, la 184/1986, che in una sua parte cosi’ adduce (della cui evocazione a pensamento il qui giudicante non ha primizia, sed ubi maior minor cessat): <– adduce alla imputazione di un tanto all’Ospedale di Pordenone b) Le modalita’ di acquisizione della epatite B, che e’ quella trasfusionale. C) La escusione di colpevolezza in capo all’Ospedale e’ a carico dello stesso, escusione che non e’ stata provata: c1) non e’ stato registrato il numero identificativo sulla cartella per cui non e’ possibile escludere errori di corsia ed inverso il SIT indica l’assegnato e non il trasfuso; c2) la dichiarazione del SIT non e’ stata sottoposta in modo adeguato a verifica ne’ dal CTU ne’ della CTA; c3) non e’ sufficiente l’autodichiarazione degli addetti e collegati all’Ospedale; c4) il quantitativo di ferro immesso nel Grassato e’ del tutto ultroneo ed eccessivo e per tal causazione la emocromatsi non e’ di mera logica sconfessabile come negligenza dell’Ospedale; c4) quest’ultima causazione e’ sintomatica in modo inoppugnabile di una negligenza operativa complessiva dell’Ospedale. Va ulteriormente precisato che un tanto non puo’ essere imputato ai sanitari ma alla struttura, che non ha predisposta una precisa tutela su una forma infettiva che largamente e consaputamente colpisce molti trasfusi e ben conosciuta da tempo nel nostro paese, per evidente difetto di apposite prudenze al di la’ delle formali dichiarazioni autocertificative (e anche nel caso de quo vi appare lo schermo della Procura della Repubblica, che non puo’ certamente coprire la negligenza dell’Ospedale la quale ben appare invero da tutto il complessivo comportamento). Il danno biologico causato al Grassato e’ ben grave e dai dati in atti si puo’ quietamente appostarlo nel 30% (una situazione permanente in via fisiologica e psicologica, inerente e incidere alla e nella stessa corporalita’). Per anni 42 del Grassato e con l’uso delle Tabelle Trivenete anno 1999 – anche se pertinenti ad altre causazioni ma comunque utilizzabili come parametri, - si offre un nummario a risarcitoria di Lire 131.910.000 (4.397.000 x 30) e di Euro 68125,83 al 31.12.1999. Da tale data, sulla predetta capital somma, con il calcolo prudenziale di cui sopra, maturano frutti civili correnti del 4% annuo usque ad 11.1.2002 e di poi del 3,50% annuo fino al saldo. Va aggiunto infine che la USL de quo ora ASL, come costituitasi e perdurante come tale in lite, rispondera’ di forma e di sostanza attraverso il rispettivo Commissario addetto. In caso contrario il suo comportamento processuale sarebbe alquanto discutibile. Il tribunale deve quindi pronunciare la condanna, a risarcitoria morale-esistenziale e biologica, della U.S.L. n° 11 Pordenonese ora Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 Friuli Occidentale a pagare, a mezzo del soggetto ad hoc previsto, al signor Gassato Mirco, rispettivamente, la somma di Euro 25.822,84 maggiorata del 3,50% annuo dal 11.1.2002 al saldo ed altresi’ la somma di Euro 68.125,83 maggiorata del 4% annuo dal 31.12.1999 al 11.1.2002 e di poi del 3,50% annuo fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza. La provvisoria esecuzione conseguente di diritto (art. 282 cpc). Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna la U.S.L. n° 11 Pordenonese ora Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 Friulu Occidentale a pagare, a mezzo del soggetto ad hoc previsto, al signor G.M. a risarcitoria morale-esistenziale e biologica, rispettivamente, la somma di Euro 25.822,84 maggiorata del 3,50% annuo dal 11.1.2002 al saldo ed altresi’ la somma di Euro 68.125,83 maggiorata del 4%annuo dal 31.12.1999 al 11.1.2002 e di poi del 3,50% fino al saldo; condanna al pagamento delle spese di lite nella somma complessiva di Euro 16.127,40 (gia’ lire 31.227.000), ivi compresi Euro 31.176,21 (gia’ lire 6.150.000) per competenze, Euro 11.103,82 (gia’ lire 21.500.000) per onorari di avvocato, Euro 1.428,00 (gia’ lire 2.765.000) per spese forfetarie 10% su competenze ed onorari, Euro 119,82 (gia’ lire 232.00) per spese imponibili ed Euro 299,55 (gia’ lire 580.000) per spese non imponibili, piu’ IVA e Cnap come per legge; ed altresi’ Euro 1.145,50 (gia’ lire 2.218.000) piu’ IVA e CP se dovute per spese CTU. Data, 11 Gennaio 2002 |
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