Per determinare il regime degli accessori dei crediti relativi ai danni da vaccinazione ed emotrasfusione occorre stabilire quale sia la  natura del diritto ad indennizzo ex lege 25.02.1992 n. 210.

La giurisprudenza costituzionale ha individuato il fondamento del diritto all'equo ristoro del danno alla salute nel dovere di solidarietà della collettività nazionale, impersonata nello Stato, la quale, nel momento in cui impone trattamenti sanitari, non può non provvedere a misure di ristoro equitativo del danno che, eventualmente, il cittadino possa subire (C. Cost. 15-18 aprile 1996 n. 118). Vi è dunque in primo luogo un chiaro richiamo alla Corte Costituzionale alla solidarietà generale per coloro che abbiano subito danni da trattamenti sanitari obbligatori.

Vi è poi una qualificazione dei casi di indennizzi per danni da emotrasfusione quali misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali (C. Cost. sent. 118/96).

Va infine considerato che l'esigenza del ristoro nasce dal fatto che il danno alla salute provocato dagli eventi in questione normalmente implica uno stato di bisogno che giustifica l'intervento di assistenza statale. Ed infatti l'indennizzo viene corrisposto con un assegno periodico reversibile, secondo i caratteri propri delle misure assistenziali, volte a fronteggiare uno stato di bisogno nel tempo. In tal senso si sono già espressi numerosi giudici di merito (Trib. Firenze, sent. n. 293 del 7.05.1997; Trib. Venezia, sent. n. 96 del 10.01.1997; Pret.

Roma, sent. 12192 del 23.09.1998).

Possiamo pertanto concludere che i diritti all'indennizzo derivanti dalla legge 210/92 sono diritti di natura assistenziale, la cui fonte deve essere individuata negli artt. 32 e 38 della Costituzione. Dalla qualifica di diritti aventi natura assistenziale derivano importanti conseguenze in punto di accessori dei crediti. Il ritardo nella erogazione delle prestazioni previdenziali (v. sent. Corte Cost. 156/91) e di quelle assistenziali (v. sent. Corte Cost. 196/93) ha comportato l'obbligo di corresponsione degli interessi e del maggior danno, consistente nella rivalutazione monetaria. Ciò ha origine da una norma processuale riguardante i crediti di lavoro, l'art. 429, 3° comma, c.p.c. che la Corte Costituzionale, con le sopraccitate sentenze, ha esteso anche ai crediti previdenziali e assistenziali.

La decorrenza degli interessi si ha dal 120° giorno successivo alla richiesta dell'indennizzo, così come stabilito in generale dall'art. 7 della legge 11.08.1973 n. 533 in tema di controversie con gli enti previdenziali e assistenziali. Dopo tale scadenza, infatti, la richiesta di prestazione deve intendersi respinta a tutti gli effetti e quindi anche per la configurazione della mora senza necessità di diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.), presupposto per la sussistenza di eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c. Il cumulo di interessi e rivalutazione è stato applicato fino alla entrata in vigore della legge 412/1991 al cui art. 16 comma 6, si è disposta la limitazione della attribuibilità dei soli interessi legali. Con ciò si è compiuto un intervento mirato che, in sostanza, ha riportato la rivalutazione dei crediti assistenziali e previdenziali nell'alveo del principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie, tendenzialmente da sempre superato con l'applicazione dell'art. 429 c.p.c. La legge 412/91 ha posto problemi applicativi per i crediti maturatiprima della sua entrata in vigore. La Cassazione (sent. 7.10.1994 n. 8229) ha ritenuto di dover interpretare la norma non retroattivamente, nel senso che essa trovi applicazione solo ai crediti maturati dopo la entrata in vigore della legge (31.12.1991). E' successivamente intervenuta la stessa Cassazione a sezioni unite per stabilire che gli interessi concernenti prestazioni assistenziali si cumulano con la rivalutazione solo se concernenti ratei maturati prima del 31.12.1991 (Cass.Sez.un. 26.06.1996 n. 5895).

Per quanto concerne i crediti derivanti della legge 210/92, essi sono sorti tutti successivamente al 31.12.1991, anche se si riferiscono spesso ad eventi dannosi verificatisi molti anni prima. Il regime del credito per il passato è stato definito dalla stessa legge 210/92, che all'art. 2, comma 2, stabilisce che i danneggiati da vaccinazione abbiano diritto ad un assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la domanda, nella misura pari, per ogni anno, al 30% dell'indennizzo a regime, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.

Sarà interessante vedere se il ddl di riforma della legge 210/92, attualmente all'esame della Camera, porterà modifiche sul punto, ristabilendo la conformità ai principi in materia. I crediti dei danneggiati da emotrasfusione o quelli dei vaccinati riferiti a periodi successivi alla domanda sottostanno alle seguenti regole: trascorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa di indennizzo maturano su ciascun rateo bimestrale gli interessi al tasso legale fino al momento della effettiva corresponsione. Mediamente il ritardo del Ministero nella corresponsione degli indennizzi è di due-tre anni, senza che sia prevista alcuna sanzione per il ritardo.

Dunque la perdita economica secca degli indennizzati è pari agli interessi legali vigenti all'epoca su due-tre annualità, decorrenti fino al momento dell'effettivo saldo degli arretrati. Concretamente, poiché l'importo massimo dell'indennizzo è attualmente di L. 14.280.000= annui, si tratta di qualche milione per ogni caso, che lo Stato omette di pagare proprio perché nessuno degli interessati lo richiede.

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