Trento Udienza del 20

Il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) Dott. Giorgio Flaim ha emesso un’ordinanza con la quale ha in alcuni casi accolto, in altri respinto le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati. Tali eccezioni miravano a ottenere l’esclusione da questa fase del processo di tutte le parti civili costituitesi. Nell’udienza precedente le difese degli imputati avevano formulato varie eccezioni rispetto alle costituzioni di parte civile dei singoli e delle Associazioni (per i non addetti ai lavori specifichiamo che le eccezioni si potrebbero più grossolanamente definire i motivi per i quali secondo le difese dovevano essere escluse le costituzioni di parte civile presentate dagli emofilici e dalle Associazioni che li rappresentano). Il GUP non ha ammesso la costituzione di parte civile di coloro i quali non hanno specificatamente indicato il farmaco assunto; in sostanza, le esclusioni dei singoli sono state motivate dalla mancanza (citiamo testualmente) “dell’indicazione dell’emoderivato assunto”. Cosa significa ciò che è accaduto? Il GUP ha in sostanza ritenuto che l'atto di costituzione dovesse contenere oltre alla determinazione della domanda, anche una specifica indicazione delle motivazioni su cui si fonda la domanda, peraltro contenuta nelle denunce querela. Il Pubblico Ministero ha presentato in proposito una memoria a favore di tutti coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile. Cosa accadrà ora? Le ipotesi sono le seguenti: il GUP continua le udienze della fase preliminare e al termine stabilisce che sussistono i motivi per procedere con il dibattimento rinviando gli imputati a giudizio per il reato contestato dinanzi alla Corte d’Assise. In quest’ipotesi le costituzioni di parte civile potranno essere ripresentate prima che si apra il dibattimento (ossia il processo vero e proprio). Il GUP può ritenere che la fase istruttoria non sia stata completata e rimanda il tutto al PM (Pubblico Ministero) affinché provveda a colmare le lacune che ha evidenziato e ad acquisire nuovo materiale probatorio. In questo caso espletate le indagini e integrato il materiale probatorio si terrà una nuova udienza preliminare e in quella sede si potranno ripresentare le costituzioni di parte civile; Il GUP stabilisce che non ci siano gli estremi per procedere ed emette sentenza di non luogo a procedere (assolvendo di fatto gli imputati). In questo caso si potrà presentare ricorso in Cassazione non solo contro l’ordinanza che ha escluso alcune costituzioni ma anche contro la decisione di assoluzione. Alcuni legali, rappresentanti degli emofilici, hanno presentato una memoria nella quale ribadiscono la necessità di unificare i due tronconi di procedimento: quello già iniziato, che vede al banco degli imputati i rappresentanti delle aziende farmaceutiche nazionali e di alcuni funzionari e dirigenti del Ministero della Sanità, e quello per il quale il PM avrebbe concluso le indagini, troncone che dovrebbe coinvolgere le aziende multinazionali ai tempi presenti con i loro prodotti sul mercato italiano degli emoderivati. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile delle Associazioni degli emofilici le esclusioni sono state determinate da vizi di forma (il che - come per i singoli - non impedirà di presentare una nuova costituzione nella successiva fase); lo stesso dicasi per l'intervento della Federazione. Per ulteriori informazioni relative all’ammissione o meno delle costituzioni dei singoli e/o delle associazioni invitiamo i diretti interessati a rivolgersi direttamente ai legali di riferimento. 

 

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