Ddl Camera 11.6.2002

            L'emendamento approvato dalla Camera l’11 giugno 2002 elimina la 
            garanzia dei ''livelli essenziali delle prestazioni" modificando in 
            parte il testo dell’articolo 1 e creando un nuovo articolo 17. In 
            concreto ciò significa che il ricorso alla fecondazione medicalmente 
            assistita non rientrerà tra le prestazioni del sistema sanitario 
            nazionale. In alternativa con il nuovo testo dell’articolo 17 è 
            stato istituito presso il ministero ''un fondo per favorire 
            l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita". 
            Tale fondo, ammonta a 3,4 milioni di Euro per quest'anno e a 6,8 per 
            gli anni successivi. Queste modifiche e tutto il resto del testo in 
            corso d'esame dovranno essere riapprovati dal Senato per essere 
            definitivi. (12 giugno 2002)  

            Nuove formulazioni degli articoli 1 e 17 del Ddl Camera 47A 
            approvate dall’Assemblea l’11.6.2002 

             
            Capo I 
            PRINCIPI GENERALI 
            Articolo 1. 
            (Finalità). 
            1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi 
            derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il 
            ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e 
            secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura (i 
            livelli essenziali delle prestazioni e) [1] i diritti di tutti i 
            soggetti coinvolti. 
            2. Nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente 
            assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del 
            concepito. 
            3. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito 
            qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere 
            le cause di sterilità o infertilità. 
            (…)
            NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 17 
            Articolo 17.
            (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) 
            1. Al fine di favorire [2] 
            l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da 
            parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della 
            salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione 
            medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le 
            province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri 
            determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 
            sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
            legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 
            e le regioni. 
            2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la 
            spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 di 6.8 milioni di euro 
            a decorrere dall'anno 2003. 
            3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si 
            provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
            iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito 
            dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
            dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
            finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
            l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 
            4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
            apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

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