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Ddl Camera 11.6.2002

Approvato i nuovi articoli della fecondazione

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L'emendamento approvato dalla Camera l’11 giugno 2002 elimina la
garanzia dei ''livelli essenziali delle prestazioni" modificando
in
parte
il testo dell’articolo 1 e creando un nuovo articolo 17. In
concreto ciò significa che il ricorso alla fecondazione
medicalmente
assistita non rientrerà tra le prestazioni del sistema sanitario
nazionale. In alternativa con il nuovo testo dell’articolo 17 è
stato
istituito presso il ministero ''un fondo per favorire
l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita".
Tale
fondo, ammonta a 3,4 milioni di Euro per quest'anno e a 6,8 per
gli
anni successivi. Queste modifiche e tutto il resto del testo in
corso
d'esame dovranno essere riapprovati dal Senato per essere
definitivi. (12 giugno 2002)
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Nuove formulazioni degli articoli 1 e 17 del Ddl Camera 47A
approvate dall’Assemblea l’11.6.2002
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Capo
I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità).
1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito
il
ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e
secondo
le modalità previste dalla presente legge, che assicura (i
livelli
essenziali delle prestazioni e) [1] i diritti di tutti i
soggetti coinvolti.
2.
Nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del
concepito.
3. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le
cause di sterilità o infertilità.
(…)
NUOVO
TESTO DELL'ARTICOLO 17
Articolo 17.
(Fondo
per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)
1. Al
fine di favorire [2]
l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte
dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della
salute
è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le
regioni.
2. Per
la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa
di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 di 6.8 milioni di euro
a
decorrere dall'anno 2003.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"
dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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