Ministero della Sanità

Il Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 offre uno strumento fondamentale per la prevenzione delle diverse forme d'inabilità.

Gran parte dei casi d'inabilità, degenerative e non, è riconducibile a fattori genetici. La prevenzione si pone, pertanto, come un'attività centrale nell'ambito della programmazione sanitaria. Gli interventi preventivi sono di tipo primario, quando cercano di eliminare, all'origine, la causa dalla quale scaturisce la patologia invalidante; di tipo secondario, quando mirano a contrastare l'evoluzione o anche l'aggravamento della malattia genetica, principalmente attraverso interventi di screening. La legge quadro n. 104/1992 affida alle Regioni il compito di disciplinare, nell'ambito della programmazione sanitaria, i vari interventi preventivi che mirano ad eliminare o, quantomeno, a ridurre tutte le forme di anomalie congenite che si manifestano al momento della nascita o anche in un momento successivo (articolo 6). A tal riguardo, occorre precisare che, pur essendo stati elaborati, a livello regionale, una serie di programmi di prevenzione secondaria, non solo non esiste ancora un sistema di screening neonatale sistematico, ma ci sono addirittura malattie invalidanti per le quali non è stato previsto alcun intervento preventivo a basso costo o totalmente a carico del servizio sanitario nazionale. Benché l'attività di diagnosi precoce richieda di essere ulteriormente rafforzata e specificata, uno strumento fondamentale, in tale ambito, è già offerto dal Decreto ministeriale 10/9/98 il quale elenca tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sotto forma di prestazioni specialistiche a tutela della maternità, da fruirsi presso strutture pubbliche e presso strutture private accreditate, per le quali non c'è bisogno di pagare il ticket (allegati A, B e C al decreto). Più in particolare, il Decreto esenta: - prestazioni specialistiche, per la donna, per l'uomo e per la coppia, in funzione preconcezionale, e - prestazioni specialistiche, per la donna, funzionali al controllo della gravidanza fisiologica. Nell'allegato C sono offerte, invece, utili indicazioni per la diagnosi prenatale, riguardanti sia il rischio procreativo, sia il rischio fetale valutabile attraverso indagini citogenetiche ivi espressamente indicate. Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio indicate nei suddetti allegati e all'articolo 2 del Decreto, è necessaria una specifica prescrizione dello specialista operante presso le strutture pubbliche o private accreditate. Per le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche, è sufficiente la prescrizione del medico generico.

 

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