Regione Veneto

Un accordo interregionale per la trasformazione degli emoderivati Accordo tra le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Basilicata e Liguria e le province Autonome di Bolzano e di Trento per il servizio di ritiro del plasma che è prodotto dalle strutture trasfusionali e per il servizio di trasferimento allo stabilimento di lavorazione e di trasformazione per la produzione, lo stoccaggio e la consegna di emoderivati Tutte le regioni italiane hanno la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con le aziende che producono emoderivati per la lavorazione del plasma. L’unica clausola per la tutela e la salvaguardia della salute della popolazione è che le imprese selezionate abbiamo dimensioni adeguate, dotazioni tecnologiche avanzate, stabilimenti idonei a eseguire il ciclo completo di frazionamento e di produzione, capacità di produrre albumina, immunoglobuline di terza generazione e vari concentrati dei fattori della coagulazione. La Regione Veneto, per meglio affrontare i problemi relativi all’attività di plasma derivazione, ha siglato con altre nove regioni italiane un patto finalizzato alla creazione e al consolidamento di un modello di coordinamento e di programmazione interregionale. L’obiettivo primario dell’accordo, che vede appunto capofila il Veneto, è mettere a disposizione dell’intera comunità il capitale etico e amministrativo e gli emoderivati frutto della lavorazione industriale del plasma dei donatori volontari non remunerati. Le dieci regioni che hanno avvallato la sinergia rappresentano 18 milioni di persone. La quantità globale di plasma è, invece, di 59mila litri di tipo a, 117mila di tipo b e 36mila di tipo c. Il patto, sottoscritto in nome di un federalismo solidale in materia di sangue, sarà valido per due anni. Ecco il testo integrale dell’accordo.

fondamento normativo, oggetto, finalità Il presente accordo trae la sua fonte normativa dall’articolo 15 della legge 241 del 7 agosto e ha come oggetto la partecipazione unitaria delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Basilicata e le Province Autonome di Bolzano e di Trento all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro e al trasferimento nello stabilimento di lavorazione, di trasformazione del plasma e di produzione, di stoccaggio e di consegna di emoderivati. L’accordo ha lo scopo di far convergere, in modo unanime e sinergico, la volontà per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo prioritario della legge 241:l’autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati. Autosufficienza che deve essere ottenuta con la massima qualità e con la massima sicurezza e che al tempo stesso deve garantire alle Regioni più vantaggiose condizioni operative e contrattuali con le ditte.

durata dell’accordo Tutti gli effetti dell’ accordo decorrono a partire dalla data della sua sottoscrizione e sono destinati a cessare contestualmente a partire dalla data di risoluzione del contratto d’appalto.

ammissione di nuove regioni e province autonome E’ sempre consentita l’adesione, anche successiva, di altre Regioni e di altre Province Autonome all’accordo. L’accettazione della domanda di ammissione presuppone però il consenso espresso di tutte le parti interessate.

regione capofila Le Regioni e le Province Autonome parti dell’accordo designano, con la sottoscrizione di questo atto, la Regione Veneto come capofila. La Regione Veneto, in quanto Regione capofila, è delegata in nome e per conto delle Regioni e delle Province Autonome firmatarie del presente accordo a indire una asta pubblica per l’appalto biennale del servizio. L’aggiudicazione della gara d’appalto non costituisce impegno di contratto che sarà, invece, stipulato tra la Regione Veneto e la ditta aggiudicataria dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione con la quale la Giunta Regionale del Veneto prende atto dell’esito della gara e, dopo presentazione da parte della ditta aggiudicataria, della documentazione prevista. La regione capofila, oltre a svolgere le funzioni sopraindicate, costituisce il fulcro e il riferimento informativo interregionale in relazione alla documentazione dell’attività di gestione della convenzione.

costituzione del gruppo di coordinamento Le Regioni e le Province Autonome istituiscono un gruppo di coordinamento con funzioni propositive, di indirizzo, di consulenza e di programmazione in materia di lavorazione del plasma e di produzione di emoderivati, di monitoraggio e di verifica dell’andamento dell’accordo in oggetto e della convenzione.

composizione e funzionamento del gruppo di coordinamento Il Gruppo di Coordinamento comprende: un componente, esperto in discipline tecnico scientifiche o amministrative, designato da ogni Regione e Provincia Autonoma. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma seleziona contestualmente al proprio componente effettivo anche il relativo supplente; tre Rappresentanti del Volontariato del Sangue che rappresentano il 50 per cento dei componenti designati da Regioni e Province Autonome, nominati dalle Associazioni e dalle Federazioni maggiormente rappresentative dei Donatori di Sangue. Il criterio di rappresentatività si basa sul numero di donazioni effettuate dai propri soci nell’ambito delle Regioni e delle Province Autonome aderenti all’accordo interregionale.

I Rappresentanti del Volontariato del Sangue hanno la facoltà di esprimere pareri, non vincolanti, su tutte le problematiche oggetto di analisi e di valutazione da parte del gruppo di coordinamento e, in particolare, su quelle concernenti l’autosufficienza regionale, interregionale e nazionale del sangue e degli emoderivati; hanno diritto di voto sulla approvazione del documento relativo all’attività di programmazione interregionale in materia di raccolta plasma e di produzione di emoderivati. In relazione a specifiche questioni di notevole complessità e rilevanza il presidente, su richiesta di almeno un componente, può far partecipare ai lavori del gruppo, senza però diritto di voto, esperti particolarmente qualificati. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Il gruppo decide a maggioranza semplice dei partecipanti. Il presidente e il suo vice sono individuati, rispettivamente, nella persona del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali della Regione Veneto e nella persona del rappresentante della Regione Emilia Romagna. Il Gruppo di Coordinamento ha sede presso la Direzione Servizi Ospedalieri e Ambulatoriali della Regione Veneto. L’Ufficio Coordinamento Piano Sangue della Regione Veneto svolge funzioni di segreteria del gruppo di coordinamento; in particolare, assicura la documentazione e l’assistenza necessarie per i componenti del gruppo di coordinamento, coadiuva il presidente, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del gruppo di coordinamento e provvede all’attività di verbalizzazione delle determinazioni assunte e dei pareri espressi dal gruppo di coordinamento.

diritti e obblighi delle regioni e delle province autonome Poiché l’autosufficienza nazionale si basa sulla donazione volontaria, periodica e non remunerata, le parti si impegnano a certificare la qualità del plasma. Le Regioni e le Province Autonome per soddisfare gli obiettivi di autosufficienza regionale - autosufficienza che si dovrà realizzare sulla base di una produzione programmata dei vari componenti, definita in relazione a parametri di valutazione che non tengano soltanto conto dei dati storici di consumo, ma anche delle politiche di buon uso del sangue che si intendono adottare sulla base degli andamenti di mercato, nel caso degli emoderivati - si impegnano a predisporre una stima del proprio fabbisogno coerente con la definizione ed attuazione di specifici programmi di buon uso del sangue e di razionalizzazione dei consumi. Ogni anno entro il mese di ottobre le regioni e le province si impegnano a presentare al gruppo di coordinamento: · il piano regionale di produzione di plasma destinato al frazionamento industriale; · la quota di farmaci plasmaderivati necessari per soddisfare il fabbisogno regionale relativo alle strutture ospedaliere pubbliche e private del proprio territorio; · la quota di farmaci plasmaderivati eccedenti il fabbisogno territoriale da collocare presso le aziende sanitarie delle Regioni e Province facenti parti dell’accordo o di altre regioni. I dati sopra indicati costituiscono il contenuto del documento programmatico annuale unico a valenza interregionale che dovrà essere redatto dal gruppo di coordinamento e successivamente prodotto dalla Regione capofila alla ditta. Le parti si impegnano ad istituire tra loro un unico sistema informativo secondo i tempi e le modalità individuate dal gruppo di coordinamento.

recesso unilaterale dall’accordo E’ prevista una liquidazione, a titolo di indennizzo, per i pregiudizi subiti dalle Regioni e dalle Province Autonome allorché, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, una delle amministrazioni contraenti receda unilateralmente dall’accordo. La valutazione dell’indennizzo, e la ripartizione dello stesso tra le rimanenti parti, spetta al gruppo di coordinamento con esclusione del rappresentante di quella recedente.

La Regione capofila – cioè il Veneto - si impegna a sostenere interamente gli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure per l’indizione della gara d’appalto, di cui al presente accordo, che verranno poi successivamente suddivisi e rimborsati dalle altre Regioni e Province Autonome firmatarie.

 Segreteria regionale Sanità e Sociale © Regione Veneto

Per informazioni scrivete a :mailto:info@emofilici.com  Copyright © 2002 [www.emofilici.com]  Questo sito è stato ideato, progettato  è realizzato da un emofilico per la divulgazione della malattia, quindi non è un sito scientifico ma, solo informativo.